Irregolarità contabile: la responsabilità non è solo del professionista
Cassazione civile , sez. tributaria, ordinanza 14.02.2011 n° 3651
La controversia in esame ha per oggetto, in esito ad indagini bancarie disposte nei confronti di una società che operava nel settore del commercio dell’oro, l’omessa dichiarazione dei redditi e l’inattendibilità delle scritture contabili.
La Commissione Tributaria del Lazio accogliendo il ricorso della società, rigettato dalla Commissione Tributaria provinciale, rilevava che la dichiarazione dei redditi risultava regolarmente presentata, la contabilità non poteva essere inattendibile perché, trattandosi di commercio dell’oro soggetto alla attività di vigilanza dell’Ufficio Italiano Cambi era soggetto alla massima trasparenza. Le eventuali irregolarità contabili erano da imputare al commercialista. L’Agenzia delle Entrate ricorre in la cassazione.
I giudici della Suprema Corte evidenziano l’incongruenza del ragionamento della Commissione Tributaria Regionale, secondo il quale, l’attività di commercio dell’oro non potrebbe non essere effettuato in maniera perfettamente legittima, attesa l’attività di vigilanza svolta dall’Ufficio Italiano dei Cambi. Se fosse vero quanto afferma bisognerebbe escludere che in Italia si sia mai verificato un episodio di contrabbando d’oro, in considerazione della vigilanza svolta dall’ente competente. Il fatto che talune attività siano soggette a vigilanza di appositi organi non significa che non possano sfuggire a tale vigilanza. L’esistenza della CONSOB o della Banca d’Italia non ha impedito la realizzazione di frodi epocali nel mondo delle società per azioni quotate in Borsa o nel campo bancario.
La CTR esclude anche la responsabilità della società in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili, scaricandola sul consulente fiscale, che, tutt’al più, potrebbe essere un concorrente nell’illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo all’ente e per esso al legale rappresentante. Trattasi di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio che come tali non sono delegabili.