Iscrizione di ipoteca illegittima- risarcimento del danno -31.11.06
sentenza del Giudice di Pace di Napoli, avente ad oggetto l’illegittima
iscrizione di ipoteca ex art. 76 L. 602/73, in quanto eseguita in
mancanza di qualsiasi titolo esecutivo. Il Giudice adito, dopo aver
dichiarato la propria giurisdizione, effettua una analisi sulla “discussa”
normativa relativa alla procedura di vendita all’incanto degli immobili
da parte del concessionario e disciplinata nel TITOLO II del DPR n°
602 del 1973, nonché sulla opponibilità dell’espropriazione immobiliare
da parte del presunto debitore. Infine, dopo aver accertato
l’illegittimo comportamento della società di riscossione, la quale ha
provveduto ad iscrivere ipoteca, in assenza di titolo esecutivo ed,
addirittura, nonostante ci fosse una precedente sentenza che aveva
provveduto ad annullare la cartella esattoriale, prodromica
all’esecuzione, condanna la stessa al risarcimento di tutti i danni
subiti dal ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Napoli, VII0 sezione civile, nella persona del giudice dotiCarlo Russo, nella causa iscritta al n. 17946/06 R. G., riservata all’udienza del
27/11/2006, ha pronunziato la seguente sentenza:
TRA …….. LUIGI, elettivamente domiciliato in Napoli alla ……………n.° presso lo studio degli avv.ti ……………. che
lo rappresentano e difendono come da mandato nell’atto introduttivo. Attore E
GEST LINE S.p.A., in persona dell’amministratore delegato dott. Andrea Rigoni, rapp.ta e
difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notaio .-……. del 24/06/2005, Rep.
…, dal Prof.re Avv. ……… ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla via ………… come in comparsa di costituzione e risposta,
Convenuta
Nonché interventori volontari autonomi
……… MARIA, elettivamente domiciliata in Napoli ……presso lo
studio dell’avv. ………. che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
volontario-autonomo.
Interventrice
Nonché
…………A ANNA, elettivamente domiciliata in Napoli ……….. presso lo studio
dell’avv…… che la rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
volontario-autonomo.
Interventrice
Nonché
………… CIRO, elettivamente domiciliato ‘in Napoli …………presso lo studio
dell’avv. ……….. che lo rappresenta e difende per mandato in atto di intervento-
volontario-autonomo.
Interventore
Nonché
………… IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in Napoli ………….. presso lo studio dell’avv. ……… che la rappresenta e difende per
mandato in atto di intervento-volontario autonomo.
Oggetto: azione di accertamento-opposizione alla esecuzione esattoriale -risarcimento danni
Conclusioni: per l’attore come da citazione, verbali di causa e comparsa conclusionale, per la
convenuta come da rispettive comparse di costituzione, per gli interv
entori come
da rispettive comparse di intervento, verbali di causa e comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, ………
Luigi conveniva in giudizio la GESTLINE S.p.A., esponendo che detta
società-concessionario per la Riscossione Tributi, in totale e palese
violazione della normativa vigente e in mancanza di qualsivoglia
titolo, nonostante una precedente sentenza n.93 del 6/2/2002 della
Commissione Tributaria Prov. di
Napoli oramai passata in giudicato,
che annullava l’unica cartella n. 02820000056501605000 vantata dalla
GESTIine Spa, aveva.comunque, illegittimamente proceduto, senza alcun
altro avviso e controllo del presunto debito, all’iscrizione di ipoteca
sul suo diritto di usufrutto sugli immobili, proprio per il presunto
mancato pagamento della predetta cartella esattoriale per la minima
somma di € 1912,46, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate:
spese , onerosi accessori e pretese, tra l’altro per legge non dovuti.
Come dimostrato per tabulas dall’attore il
“”Concessionario per La
Riscossione Tributi,” arbitrariamente, imputava il presunto debito a: €
1150,42 per tributi ed entrate, € 395,57 a titolo di interessi di mora,
€ 56,59 per compensi, diritti tabellari e spese di notifica, € 309,88
per spese di iscrizione ipotecaria in realtà non addebitabili al
contribuente, oltre tali generiche indicazioni, infatti, nel
provvedimento Prot. …/028, impugnato dall’attore, era riportato solo
il numero della cartella esattoriale, già annullata con sentenza
passata in giudicato, quale unico presupposto dell’iscrizione
ipotecaria sul diritto di usufrutto dell’istante sugli immobili siti in
………………. alla Via ….., piano terra e piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto
Urbano Sez. Foglio ….Part. ….. Sub 4, Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE
Catasto URBANO Foglio … Part. ….Sub 8 Natura A2 abitazioni, come
specificamente indicato nella comunicazione d’ipoteca. In base alla
colpa e grave violazione di norme di legge e di regole sulla
trasparenza, correttezza e buona fede, addebitabili esclusivamente alla
convenuta, che secondo l’istante non ha mai voluto sentire ragioni e ha
sempre rifiutato di correggere i suoi dati personali e di cancellare
l’ingiustificata pretese e poi ipoteca, lo stesso attore ha lamentato
di aver subito gravi danni personali e patrimoniali, all’immagine, da
stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della vita.Per
[‘attore il provvedimento impugnato e tutti gli altri ad esso
collegati, sono illegittimi ed il comportamento della GestLine S.p.A
risulta arbitrario, ingiusto e temerario con conseguente nullità del
provvedimento dell’iscrizione ipotecaria a danno dell’istante, avvenuta
in mancanza
di ogni titolo di credito, di ogni opportuno controllo
del debito ed in spregio ad ogni canone di correttezza, trasparenza e
buona fede, con seri e gravi danni per il contribuente, violato nel suo
buon nome e privato della libera disponibilità del suo diritto sul suo
patrimonio immobiliare.
In base alla comunicazione impugnata,
l’iscrizione ipotecaria risulta nulla innanzitutto per la
inesistenza/carenza di ogni titolo esecutivo in danno dell’istante,
oltre che per la mancanza di
qualsivoglia prova del presunto titolo
vantato dalla convenuta e degli elementi necessari alla individuazione.
L’istante vantando una sentenza passata in giudicato, esibita e
depositata in atti, che annulla l’unica cartella esattoriale ancora
utilizzata dalla convenuta GESTLINE, non avendo mai ricevuto altra
notifica, impugnava tutto quanto riportato nella opposta comunicazione
d’ipoteca poiché non rispondente al vero e chiedeva ordinarsi alla
convenuta ai sensi dell’art. 210 c.p.c. di esibire ogni presunto titolo
in originale a ragione del provvedimento opposto. Per colpa e gravi
violazioni, anche .di norme sulle misure di sicurezza e trattamento
dati personali e sulla trasparenza atti amministrativi, l’istante ha
subito gravi danni personali e patrimoniali, all’immagine e buon nome,
da stress, ansia, danno esistenziale e turbamento della qualità della
vita, di cui chiede l’integrale risarcimento. L’istante concludeva:
rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversa,
accertato che le pretese e l’ipoteca disposte dalla GESTLINE sono
inammissibili e nulle in base a precedente sentenza passata in
giudicato, risultando, anche ipso iure e per fatto notorio, legittime,
provate e fondate l’azione spiegata e le richieste di cancellazione
dell’ingiusta ipoteca, come quella di risarcimento tutti i danni in
virtù di quanto esposto in premessa, per l’effetto, accertata
l’inesistenza del titolo in favore della convenuta perché già annullato
ed dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria, ordinare alla Gest
Line S.p.A. di provvedere: alla immediata cancellazione a sue spese di
ogni provvedimento di iscrizione d’ipoteca per cui è ausa, e, quindi,
alla correzione e comunicazione di ogni dato, informazione o notizia,
relativi al nominativo della parte ricorrente, trattati ed inseriti in
archivi o banche dati, non risultando, in realtà, l’istante
inadempiente, debitore o tardivo pagatore. Condannare la convenuta al
risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali, nessuno escluso
da calcolarsi nella somma equitativamente decisa, sempre e ..comunque,
nei limiti di 2.500,00 euro, ritenuta equa e di giustizia, importo da
valutarsi anche tramite disponenda CTU contabile e medica per d nni
patrimoniali e personali’provocati all’attore, nonché al risarcimento
di tutti i danni esistenziali e morali, anche per violazione della
privacy e la fatica e lo stress subiti per le lunghe ed interminabili
code agli sportelli ed uffici- competenti; inoltre, condannare la
convenuta al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi
dell’alt 96 c.p.c. per la temerarietà ed illegittimità della pretesa e
della relativa azione esecutiva, con clausola di attribuzione in favore
dei procuratori anticipatari.
Nel
procedimento istaurato dall’attore si costituiva la convenuta GESTLine
S.p.A, la quale a mezzo del proprio difensore, descritto come sempre il
ruolo del concessionario e ripetuta per tratti la procedura della
riscossione e la normativa in materia in uno a proprie prospettazioni
giuridiche sul caso di specie, contestava solo genericamente la domanda
attorea chiedendone il rigetto, senza nulla dire e replicare
sull’eccezione e rilievo principale dell’attore circa l’inesistenza del
titolo esecutivo (ossia la cartella esattoriale), utilizzato per
l’iscrizione d’ipoteca oposta, alla luce dell’intervenuta sentenza
della Comm.Trib.Prov.Napoli passata in giudicato.
Quindi la
convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via
preliminare, rilevarsi l’incompetenza per territorio e materia del
Giudice adito, dichiarare l’inammissibilità della domanda attorca; in
ogni caso rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e
diritto; con condanna dell’istante alla refusione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 5 maggio 2006 comparivano i procuratori delle parti, che spiegavano le
rispettive
difese, richieste ed eccezioni come da verbali di causa, quindi il
Giudice si riservava sulle eccezioni preliminari. Sciolta la riserva il
Giudice, viste le difese ed eccezioni attorce, documentalmente provate,
di inesistenza del titolo esecutivo utilizzato per l’iscrizione
ipotecaria da parte della GESTIine, risultando l’ipoteca, anche se fase
prodomica all’esecuzione, sempre uno strumento di garanzia del credito
su eventuale esecuzione, rigettava le eccezioni preliminari di
incompetenza e giurisdizione e rinviava la causa ex art.320 cpc,
potendo regolarmente il Giudice adito decidere sul caso di specie, non
dovendo, tra l’altro entrare nel merito/natura del credito/tributo
oggetto di causa alla luce della richiamata sentenza di annullamento
dell’unica cartella esattoriale presupposto dell’ipoteca opposta,
all’udienza del 9/10/2006.
All’udienza successiva compariva solo
il procuratore dell’attore che chiedeva ammettersi ulteriori mezzi
istruttori precisati a verbale ed insisteva sulla inconfutabilità delle
prove per tabulas esibite, ma non comparendo parte convenuta e mancando
agli atti l’avviso d’udienza al relativo procuratore, la causa veniva
rinviata all’udienza del 18/10/2006, ancora una volta ex ari. 320
c,p,c. Successivamente in data 11/10/06 un procuratore della Gestline,
risulta dagli atti, aver firmato i verbali per presa visione del rinvio
disposto dal giudice adito.
All’udienza del 18/10/2006, compariva il
procuratore della convenuta che nel ripetere le proprie eccezioni,
dichiarava che mancava il proprio fascicolo di parte ed insisteva nel
difetto di giurisdizione e incompetenza del Giudice adito, senza mai
spiegare il come e perché dell’iscrizione ipotecaria in danno
dell’istante nonostante l’annullamento dell’unico titolo vantato, tra
altro mai esibito in originale e solo indicato nella comunicazione
d’iscrizione ipotecaria dalla GESTIine per cui è causa, quindi,
l’attore impugnava le difese avverse ed insisteva nelle proprie
richiese istruttorie e conclusioni, nel mentre poi si costituivano nel
giudizio de quo gli interventori sigg.ri ……… Maria, ………
Anna, ……… Ciro e De Francesco Immacolata, dichiaratisi vittime
della medesima condotta ed azioni della convenuta, e, depositati i
rispettivi fascicoli, documenti e comunicazioni d’iscrizione ipotecaria
inviategli dalla GESTIine, tutte per cartelle esattoriali non pagate
relative ad infrazioni al Cds, esponendo, come in atti, innumerevoli
violazioni di legge addebitabili solo all’arbitraria ed illegittima
condotta della GESTIine, come già denunciato anche dall’attore, tutti
eccepivano preliminarmente la mancata notifica / inesistenza delle
cartelle esattoriali loro addebitate e unico presupposto delle
rispettive iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché l’inesistenza,
prescrizione e nullità di qualsivoglia ruolo, credito e titolo a favore
della convenuta e, quindi, l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie
di cui si chiedeva la cancellazione, oltre il risarcimento danni.
Inoltre, poiché i crediti per cui la convenuta aveva iscritto ipoteca,
sebbene non dovuti
per irregolarità della procedura di riscossione e
mancanza delle notifìche delle cartelle esattoriali ed avvisi, erano
inferiori ad € 8000,00 per parte, la procedura risultava anche nulla
ex
art. 76 DPR 603/73 come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3
dicembre 2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione
l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso
preliminari quando
il credito per cui si agisce è inferiore a € 8000,00, così gli
interventori spiegavano intervento autonomo nei confronti della Gest
Line S.p.A, .
La difesa dell’istante e degli interventori,
precisando che la GESTLINE Spa non aveva fornito alcuna prova certa dei
crediti vantati, ossia la prova della notifica delle cartolile
esattoriali in base alle quali aveva iscritto ipoteca, ex art. 210
c.p.c. richiedeva l’esibizione e deposito da parte della GestLine
S.p.A. delle cartelle esattoriali notificate in originale e la
documentazione relativa all’iscrizione ipotecaria opposta.
Peranto la GESTLINE Spa ricostruiva il suo fascicolo di parte, senza nulla dimostrare in ordine
alla pretesa nei confronti dell’attore, e depositava i fascicoli relativi alle altre parti intervenute,
senza depositare alcun documento originale o cartella esattoriale regolarmente notificata agli
interventori,
ne alcuna altra prova certa del titolo di credito vantato, come anche
nel caso dell’attore, salvo alcune fotocopie, disconosciute, impugnate
e contestate dalla difesa degli istanti perché prive di valore e non
autentiche. Tra l’altro il procuratore della convenuta, onostante il
deposito da parte di tutti gli interventori delle comunicazioni
d’ipoteca eseguite dalla GESTLINE sui rispettivi immobili indicati nei
relativi provvedimenti GESTLINE opposti, relativamente agli istanti
……… Ciro e …….Immacolata chiedeva estromettere gli stessi dal
giudizio perché a suo dire relativamente ai beni di proprietà degli
stessi, addirittura, non risultava iscritta alcuna ipoteca, circostanza
opposta dal procuratore degli interventori che si riportava ai
documenti esibiti ed a quanto provato per tabulas. Pertanto non
risultando esibita da parte della GESTIine Spa, neanche all’udienza de!
10/11/06, la documentazione relativa ai titoli per cui erano state
iscritte le ipoteche impugnate dagli istanti, puntualmente richiesta
dal Giudee adito per valutare il rispetto della procedura di
riscossione ed onere esclusivo della conv-nuta che vantava tali titoli
senza però esibirli e dimostrarne l’esistenza, poiché oltre il rinvio
ex art. 320 cpc il procuratore della GESTLINE risultava decaduto dal
poter esibire altra documentazione e dal poter chiedere ulteriore
termine per dimostrare la regolarità delle notifiche opposte,quindi,
risultando le istanze documentalmente provate e non necessitando altra
istruttoria, la causa veniva rinviata per conclusioni al 27/11/06.
All’udienza del 27/11/2006 non compariva il procuratore della GESTIine,
ne veniva depositata alcuna comparsa conclusionale per la convenuta,
mentre il procuratore dell’istante e degli interventori depositavano
rispettive comparse conclusionali degli istanti e, chiesto il rigetto
di ogni difesa ed eccezione di controparte perché carente di
qualsivoglia prova e ragione, concludevano per l’integrale accoglimento
delle domande formulate negli atti introduttivi e nelle memorie
conclusionali con vittoria di spese di lite, quindi la causa, matura
per la decisone e provata per tabulas, veniva assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente
va dichiarata sia la giurisdizione del Giudice ordinario, che la
regolare competenza per materia, valore e territorio del Giudice adito,
in ordine alle domande oggetto di causa, in quanto volte
all’accertamento della regolarità della procedura di iscrizione
ipotecaria eseguita dalla convenuta e dell’esistenza e legittimità
delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi
presupposto essenziale dell’iscrizione d’ipoteca, oltre alla richiesta
di cancellazione ipoteca e risarcimento danni nei limiti di euro
2500,00 per ciascuna parte, come dall’attuale orientamento
giurisprudenziale anche del Tribunale di Napoli in materia di
opposizione all’ipoteca con la sent. n. 10746/06 Dott.ssa Balsamo 8′
sez. civile per cui “…dolendosi il ricorrente del mancato rispetto
della procedura per l’iscrizione dell’ipoteca ne consegue che può
ritenersi la giurisdizione dell’ AGO nella verifica della ritualità
della notìfica delle cartelle, essendo funzionale tale notìfica alla
delibazione dell’avvenuta iscrizione
dell’ipoteca ed avvenuto
decorso del termine di cui all’ art. 50 suddetto (DPR 602/73) … a
mente degli art. 50 e 60 DPR 600/1973 deve ritenersi illegittimamente
effettuata l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di parte attrice, non
avendo il concessionario osservato le forme di cui all’art. 60
lett.e)…
Tanto acclarato, l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi
essere statairritualmente effettuata, in mancanza della prova delle
notifiche delle cartelle esattoriali” ( così ultima sentenza n.10746/06
del Tribunale di Napoli in materia). Tra l’altro per i presunti crediti
relativi ad infrazioni al CdS, senza dubbio, il Giudice di Pace adito è
investito, in via esclusiva, anche del potere di cognizione in ordine
all’esistenza del credito e quindi della debenza delle somme, oltre che
della valutazione sull’ipoteca. Nel caso di specie, non esiste alcun
titolo in danno dell’attore, mentre i presunti crediti a fondamento
dell’azione intrapresa da controparte in danno degli interventori
ineriscono tutti a sanzioni derivanti dalle violazioni di norme sulla
circolazione stradale, materia riservata alla competenza del Giudice di
Pace (art. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689). In questo caso
la competenza per materia si estende anche alle opposizioni
all’esecuzione, con cui si faccia valere ‘inesistenza del credito o la
sua successiva estinzione (cfr. Cass. 18 luglio 2005 n. 15149. per cui
ove si contesti, prima dell’inizio dell’esecuzione, la legittimità
dell’iscrizione al ruolo per inesistenza di un titolo idoneo, o si
eccepiscono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo,
giudice competente è. in applicazione del criterio ex art 615 primo
comma c.p.c.. quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della
sanzione, cioè quello stesso indicalo dalla legge come
competente
per l’opposizione. al provvedimento sanzionatorio). Sempre in via del
tutto preliminare appare opportuno procedere ad un’analisi della
“discussa” normativa della procedura di vendita all’incanto degli
immobili da parte del concessionario.
La predetta procedura e
disciplinata nel TITOLO II del DPR n° 602del 1973, intitolato
Riscossione Coattiva, in particolare: l’ art. 50 comma 1° prevede che
il concessionario del servizio nazionale della riscossione, solo
decorso il termine stabilito per il pagamento ( 60 giorni ) dalla
“necessaria” notifica della cartella di pagamento, possa procedere ad
espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi
del successivo comma 2° si rileva che se l’espropriazione non e’
iniziata entro un anno dalla necessaria notifica della cartella di
pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica
di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni. Oggi a seguito della
riforma dell’art. 76,. contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni
particolari in materia di espropriazione di beni immobili, è stabilito
che, il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se
l’importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente € 8000,00 . Nessuna disposizione di legge o
regolamento prevede un importo diverso per l’iscrizione di ipoteca
sugli immobili intestati a debitori morosi, ne in merito alla
proporzionalità tra debito e valore dell’immobile,criterio seguito e
calcolato dal legislatore per porre un limite all’esecuzione del
sistema di riscossione, quindi secondo questo Giudice, nel rispetto dei
principi costituzionali per logica ed in osservanza a termini di
proporzionalità anche per l’ipoteca, misura altrettanto pregiudizievole
e severa della procedura riscossione specie nell’epoca informatica,
vale il limite di 8000,00 euro. Poi l’art. 77, comma 1, del D.P.R. n.
602 del 1973 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui
all’articolo 50, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, (ossia i
predetti 60 giorni dalla “necessaria” notifica della cartella di
pagamento) il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio
dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Altre
successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla
vendita ed all’assegnazione del bene immobile che non- sono oggetto di
questo giudizio.
A
questo punto si inserisce la problematica della opponibilità
dell’espropriazione immobiliare da parte del soggetto presunto
debitore, ricordando, comunque, che nel caso di specie si tratta di
giudizio sulla regolarità dell’iscrizione ipotecaria. Si osserva che ai
sensi dell’alt; 57 DPR 603/73 la possibilità da parte del debitore di
procedere ad opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe
assolutamente preclusa, con seri dubbi di costituzionalità della
relativa normativa in quanto lesiva del fondamentale diritto di difesa
del cittadino, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di
risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di
vendita. Va, comunque, precisato che nessuna norma vieta di contestare
l’iscrizione ipotecaria specie in mancanza del necessario presupposto
titolo di credito/esecutivio, ossia quando l’ipoteca è irritualmente
iscritta, Infatti come indicato nel Codice Civile, comunque, l’ipoteca
è uno strumento di garanzia del credito non una fase dell’esecuzione cui la
giurisprudenza vuole assimilarla, poiché, dì fatto, può considerarsi
una fase prodomica all’esecuzione, anche perché comunque limita e
restringe i diritti del titolare sul bene. Ma anche riguardo
all’opposizione all’esecuzione, quanto detto in riferimento all’art. 57
non corrisponde più al vero, in quanto con il DIgt 46/99 art. 29 n° 2,
è stata almeno introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere
la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi
al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che
non abbiano carattere tributario. Difatti, l’art. 29 DIgt 46/99 così
testualmente recita “Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute
alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da
quelle elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992 n. 546. e per quelle non tributane, il giudice competente a
conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la
riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel
comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni
all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la
riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’ari. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n, 602, come
sostituito dall’articolo 16 del presente decreto”
La specifica
dizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in
ordine alla debenza o meno di una determinata entrata, non tributaria,
e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si
contesti il titolo esecutivo.
Nel caso di specie, quindi, opportunamente l’attore, come poi gli interventori per altre ragioni,
ha
provveduto ad incardinare azione di accertamento e di risarcimento
danni, non chiedendo di entrare nel merito del tributo, tra l’altro,
ormai sicuramente non più dovuto alla luce della sentenza della Comm.
Trib. Prov. Napoli passata in giudicato, ma agendo in ordine alla
regolarità e legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte della
GESTIine pur in mancanza di un
valido titolo, nel caso de quo, come già detto annullato con sentenza neanche impugnata.
Invero,
nel caso di specie dall’esame del documento, con il quale la GestLine
ha comunicato all’attore l’iscrizione di ipoteca sul diritto
all’usufrutto sugli immobili-indicati nel provvedimento
prot. …, si
rileva che la somma richiesta, ormai non è più dovuta, in quanto deriva
proprio dalla cartella n. ……………. per € 1150,42 notificata il giorno
8/3/2001 il tutto per complessivi € 1602,58, comprensivi di interessi
di mora, compensi, nonché imprecisate spese successive, a proposito ben
309,88 euro di cui questo Giudice alla luce della normativa vigente e
di risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non comprende l’addebito al
contribuente, cui non sono dovute, perché non sostenute dal
concessionario e già rientranti nella voce compensi, ma, comunque, la
predetta cartella esattoriale e quindi il titolo per poter iscrivere
ipoteca risulta oramai inesistente perché annullato con sentenza n,93
del 6/2/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli passata
in giudicato/depositata dall’istante e neanche-contestata dalla
GBSTLINE Spa.Poi
in ordine alla procedura di cui all’ari, 50 DPR 602/73, si osserva he
il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto dal
predetto articolo, deve provvedere a notificare l’avviso di cui al
secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere
al pagamento nei cinque giorni successivi per procedere
all’esecuzione.
Orbene, nel caso che ci occupa, non avendo la convenuta mai neanche contestato quanto nel
merito
esposto e dimostrati; per tabulas dall’attore, ne depositato alcun
documento ed alcuna prova di notifica o titolo di credito, non è stato
possibile rilevare l’avvenuta ed esatta notifica della cartella di
pagamento ne, tanto meno, dell’avviso di mora,ma solo la sentenza
dell’istante.
Dunque vista anche la richiesta attorea, contenuta già
nell’atto introduttivo, si ordinava ex art. 210 c.p.c. alla Gest Line
di depositare in atti i titoli e la documentazione attestante la
notifica delle cartelle nei termini e nei modi previsti dal DPR 602 /
73, e dalle norme da esso
richiamate, ma il concessionario salvo
per due interventori sigg.ri ……… Maria e ……… Anna
relativamente ai quali depositava solo quattro stampati di ruolo non
autenticati e relate di notifica irregolari in fotocopia, non
provvedeva all’esibizione dei documenti richiesti ed occorrenti per
fornire valida prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali
presupposto
delle ipoteche opposte, ne contestava mai la sentenza eccepita dall’istante.
A
seguito dell’esame della documentazione depositata dagli interventori,
ossia comunicazione d’ipoteca, e delle fotocopie della GESTIine Spa si
poteva agevolmente rilevare che le menzionate cartelle esattoriali
presupposto delle iscrizioni ipotecarie in danno degli interventori
erano tutte relative ad infrazioni al codice della strada, quindi, è
inconfutabile la giurisdizione e competenza del Giudice adito che può
decidere sulla debenza-regolarità del credito e sulla regolarità e
cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
Quanto alla notifica
delle cartelle esattoriali si evinceva che non erano state
regolarmente eseguite, ne la GESTLINE Spa ha dato prova diversa.
A
parere di questo Giudicante, le notifiche cosi come eseguite nei
confronti degli interventori ……… e ……… sono nulle, mentre
per gli altri due interventori ……… Immacolata e
……… Ciro
nulla veniva esibito, non sussistendo, addirittura, neanche iscrizione
a loro carico secondo quanto dichiarato a verbale dal procuratore della
GESTIine e contrariamente a quanto risulta dalla documentazione e
comunicazione d’ipoteca depositata dagli istanti stessi .
Stante la
palese irregolarità e nullità delle notifiche delle cartelle per gli
interventori ……… ed ……… ed assoluta inesistenza delle
notifiche delle cartelle, non depositate neanche in copia, per
……… e ………, sconosciuti alla GESTIine, comunque, cartelle
che dovrebbero esser poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria
impugnata, ne discende la irregolarità e nullità delle impugnate
iscrizioni ipotecarie .
Peraltro, il Concessionario non ha
prodotto in atti neanche gli avvisi di mora notificati, in forza dei
quali l’attore, come gli interventori, avrebbe potuto procedere alla
loro impugnazione ai sensi della L.689/81. Si osserva, ancora, pur
essendo le ipoteche nulle per acclarata mancanza di qualsivoglia titolo
di credito, che il Concessionario ha proceduto irritualmente alla
iscrizione dell’ipoteca sul diritto all’usufrutto dell’attore, come sul
patrimonio immobiliare degli altri quattro interventori, in totale
dispregio della normativa in materia, ovvero dell’alt 76 del DPR
603/73, come modificato con Legge 248/2005, a far data dal 3 dicembre
2005, che vieta di utilizzare come mezzo di riscossione
l’espropriazione immobiliare e gli atti ad esso preliminari, a parere
di questo Giudice anche l’iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole
come l’avviso di vendita ed il pignoramento, quando il credito per cui
si agisce è inferiore a € 8000.00 nel rispetto di fondamentali principi
costituzionali di proporzionalità e diritto di difesa. La legge
espressamente dispone che l’azione di esecuzione immobiliare, della
quale l’iscrizione ipotecaria è il necessario presupposto, non può
essere esperita laddove il credito sia inferiore ad € 8000,00,
sicuramente in ordine ad un criterio di proporzionalità e logica, e nei
casi di specie i presunti debiti in capo agli istanti non superano mai
i 2500,00 euro, comprensivi di interessi e ingiustificate spese per
ognuno di essi.
In sostanza la concessionaria Gest Line, “forzando”
degli strumenti di natura privatistica atti a realizzare la
riscossione, senza prima avvisarli o metterli in mora ha direttamente
iscritto ipoteca sugli immobili degli istanti per un credito di gran
lunga inferiore alla somma di euro 8000,00, per ciascuno di essi,
pretesa, che in concreto, giammai potrà essere azionata coattivamente,
salvo l’attesa della maturazione degli straordinari interessi previsti,
stante il vincolo di cui ali’ art. 76 ll° D.P.R. 602/73, facendo venir
meno quella funzione tipica cautelare
e meramente strumentale riconosciuta all’ipoteca.
Dagli
atti di causa risultano anche violate ad opera della parte convenuta
oltre che le regole sulla corretta e trasparente attività di
riscossione, anche l’art. 24 Cost. e la L.241/1990 e succ.ve mod. e
integrazioni, nonché la L.212/2000. Infatti è palese la violazione
dell’ari. 7, poiché il concessionario non ha per niente indicato i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione ed il provvedimento d’ipoteca,
inoltre il provvedimento di controparte è privo di alcuni degli
elementi indicati dallo Statuto del
contribuente, quali i1
responsabile del procedimento, i termini e l’autorità a cui proporre
l’impugnazione, la motivazione corredata dall’atto di accertamento
notificato, ovvero, nel caso
di specie, la cartelle! esattoriale .
Tali
omissioni rendono inammissibile ed irregolare il provvedimento
d’iscrizione ipotecaria impugnato, anche per questi motivi nullo.
Da
quanto sin qui detto, la domanda introduttiva così come proposta è
senza dubbio fondata e merita accoglimento invero, il Concessionario ha
provveduto all’iscrizione di ipoteca sul diritto dell’istante, è la
mantiene tutt’ora, come si evince dall’avviso impugnato e prodotto in
atti,
calpestando i diritti del cittadino, di fatto senza effettuare
alcun controllo sulla regolarità e debenza del credito vantato, senza
alcun titolo e, addirittura, nonostante la ben nota precedente
sentenza, ossia in contrasto con la normativa vigente oltre che con
il dettato dell’ari. 76 del DPR 602/73. Il comportamento del
Concessionario, che dimostra di non conoscere la regolarità dei crediti
pretesi anche con azioni forzate e di non aver dialogo e rapporti
esaustivi e trasparenti con i suoi enti impositori, quindi, nella
fattispecie è senz’altro censurabile e lesivo dei diritti personali e
patrimoniali, come degli interessi e qualità della vita
dell’attore,
denota, peraltro, una estrema superficialità nell’applicazione dei
mezzi di riscossione che appaiono assolutamente coercitivi e dannosi e
pericolosi nei confronti del cittadino.
Passando
alle altre domande risarcitorie proposte dall’attore, va osservato che
le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella
sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di
essa, va qualificata, oltre che come risarcitoria, quale domanda di
accertamento della illiceità e temerarietà del comportamento posto in
essere dalla GESTLINE S.p.A. attraverso la adozione del provvedimento
di iscrizione di ipoteca sull’immobile. Domanda che, avendo ad
oggetto una attività materiale lesiva di diritti soggettivi e
personali rientra come tale nella giurisdizione ordinaria.
Indiscutibile è che laddove la Pubblica Amministrazione, ed in
particolare nel caso di specie la Gest Line S.p.A. che è una società
per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una
posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può
essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (ari.
2 legge n. 2248/1865 Ali, E ). Sul punto è bene osservare che è fuori
di ogni logica giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo
la competenza per l’esercizio di un potere e preveda o consideri
fisiologico che dall’attività di tale organo possano conseguire abusi
di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al
cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al
quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli
atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei
danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale
immunità della P.A., pur in presenza di un esercizio illegittimo della
funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei
fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e
peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare
momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche,
implicanti una posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei
cittadini.
Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa
non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di
verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è chi non veda
come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una
responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato.
La
Suprema Corte, con la storica pronunzia a Sezioni Unite n. 500 del 22
luglio 1999, poi confermata ed ampliata da giurisprudenza costante sul
punto ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale
precedente che negava la confìgurabilità della responsabilità
civile
della P.A. ex art. 2043 cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai
privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di
interessi legittimi. Con detta sentenza, le Sezioni Unite, recependo il
dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla
teoria
tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno
rivisitato la interpretazione dell’ari 2043 cc, qualificando danno
ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla
lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una
valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un
interesse rilevante per l’ordinamento giuridico.
Sicché, ai fini
della confìgurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più
rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica
vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente
correlata alla “ingiustizia del danno”, costituente fattispecie
autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente
rilevante. Nel caso di specie appare evidente che l’attore abbia
subito, oltre che danni esistenziali e morali per la “persecuzione”,
ed azioni esecutive di controparte anche violazioni al suo buon nome,
immagine e oralità della vita, avendo dovuto, inoltre, dedicare, come e
ben noto a tutti, altro
tempo alla vicenda, nonostante
l’intervenuta sentenza, chiedendo spiegazioni e sottoponendosi a file
disumane e lunghe attese presso la sede della convenuta Gest Line
S.p.A., senza alcun apparente esito e idoneo risultato, dovendosi poi
anche rivolgere ad un
legale per la tutela dei propri interessi.
Inoltre per l’attore, al pari degli interventori di cui si dirà di
seguito, che ha sopportato per lungo tempo un illegittimo trattamento
errato dei suoi dati e una iscrizione ipotecaria sul suo immobile, con
l’ingiusta e pericolosa pubblicità del suo nome e dei suoi dati
personali e patrimoniali come debitore – insolvente in banche dati, a
tutt’oggi, in pendenza della lite, ancora in corso, risultando
ingiustamente discriminato ed insolvente in tutto il circuito
finanziario e sistema creditizio da cui è escluso, con gravi danni
personali e patrimoniali, è senza dubbio fondata la domanda di
risarcimento danni, non esistendo alcun debito a favore della
convenuta, mentre come dimostrano gli atti e le stesse difese avverse,
sussiste la colpa e la negligenza della stessa convenuta per l’errata
iscrizione ipotecaria e soprattutto per la mancata cancellazione della
stessa .
Va tenuto, comunque, conto anche come mero riferimento
nel caso di specie l’art. 59. del D.P.R. 602/1973 e successive
modifiche (risarcimento dei danni) : – 1. chiunque si ritenga leso
dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il
compimento dell’esecuzione stessa si fini del risarcimento dei danni –
2. Il concessionario risponde dei d’anni e delle spese del giudizio
anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti
creditori . Inoltre, come sostenuto da recente giurisprudenza di
legittimità una ingiusta ed indebita pretesa di pagamento, nel caso de
quo un’iscrizione ipotecaria conferendo pubblicità ipso facto
all’insolvenza del debitore, è senza dubbio lesiva di diritti della
persona, ed il danno al buon nome, riservatezza ed all’immagine, da
ritenersi in rè ipsa, andrà senz’altro risarcito, non incombendo sul
danneggiato l’onere di fornire la prova della sua esistenza ed essendo,
quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio
favore l’uso da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione
equitativa, come da ultima sentenza Cass. Sez I civile N. 14977 del
28.06.2006.
Pertanto,
in accoglimento della domanda dell’istante, tra l’altro, senza dubbio,
vittima dell’ingiusta ipoteca subita lesiva anche di diritti della
persona, per cui il danno è da ritenersi in re ipsa, consegue, alla
luce della recente sentenza n.14977 del 28.06.2006 della Suprema Corte
l°sez.civile, oltre al risarcimento del danno esistenziale e morale
quantificato in 1.000,00 euro, anche il risarcimento all’immagine e
buon nome dell’attore calcolati nella misura equitativa di € 1.500,00=.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line
S.p.A., e si liquidano in dispositivo, in uno alla condanna ai sensi
dell’art.96 c.p.c. l° comma in quanto la convenuta ha anche resistito
in giudizio con colpa grave senza mai dichiarare di voler provvedere in
tempo utile alla cancellazione dell’ipoteca e limitazione danni
provocati nonostante il pieno diritto dell’istante, nonché ll° comma
risultando accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta
ipoteca dalla GESTLINE,
Quanto
alle posizioni degli interventori è opportuno, preliminarmente,
dichiarare la procedibilità ed ammissibilità delle loro rispettive
domande ai sensi dell’art. 105 c.p.c., come da giurisprudenza costante,
oltre a considerare tutti vittima contemporaneamente della stessa
condotta irregolare della convenuta che con un sistema informatico
iscrive le opposte ipoteche per cui si richiede medesimo intervento del
Giudice adito, e successivamente procedere all’analisi delle singoli;
posizioni giuridiche. !n ordine alla posizione dell’interventore Sig.ra
……… Maria si osserrva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo
alcune irregolari relate di notifica in fotocopia, integralmente
impugnate e risultanti nulle ed inammissibili come prova,
non ha
fornito alcuna dimostrazione valida delle notifiche delle cinque
cartelle esattoriali per un valore di 2171,93 vantate e risultanti
dalla comunicazione d’ipoteca prodotta in atti dalla parte in base alle
quali avrebbe potuto poi iscrivere ipoteca sull’immobile dell’istante
solo trascorsi 60 giorni dalla regolare notifica e in caso di mancato
pagamento, tutte cartelle la n.
……………………………………………… relative ad
infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte da questo
Giudice assolutamente competente in materia.
Invece, tramite sistema
informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e delle
notifìche, la GESTLINE Spa ha irregolarmente ed arbitrariamente
iscritto ipoteca sull’immobile dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano
sez, Vie. Foglio 14 part. 17sub….. abitazione in Via ………. ……… Napoli,
quindi senza titolo e per cartelle mai notificate regolarmente, tra cui
la …………… per euro 883,55 che dalla fotocopia esibita, addirittura,
risulta notificata nientemeno che alla moglie della sig.ra ………
tale Carmela …………….
In
ordine alla posizione dell’interventore Sig.ra ……… Anna si
osserva, che la convenuta GESTLINE Spa, salvo alcune irregolari relate
di notifica in fotocopia, integralmente impugnate e risultanti nulle ed
inammissibili come prova, non ha fornito alcuna dimostrazione valida
delle
notifiche delle quattro cartelle esattoriali per un valore di
2096,26 vantate e risultanti dalla comunicazione d’ipoteca prodotta in
atti dalla parte, in base alle quali avrebbe potuto poi iscrivere
ipoteca sull’immobile dell’istante solo trascorsi 60 giorni dalla
regolare notifica e in caso di mancato pagamento, tutte cartelle la n.
……………………… relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e
prescritte da questo Giudice assolutamente competente in materia.
Invece, tramite sistema informatico e senza controllare la regolarità
dei crediti e delle notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha
irregolarmente ed arbitrariamente iscritto ipoteca sull’immobile
dell’istante Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. AVV. Foglio ……… part. .
sub.9 abitazione in Via ………… Napoli, quindi senza titolo e per cartelle
mai notificate regolarmente.
In
ordine alla posizione dell’interventore ……… Ciro poi, la GESTLINE
Spa non ha depositato nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al
presunto titolo di credito o alle notifiche delle
tré cartelle
esattoriali per un importo di 1835,05 euro presupposto dell’ipoteca
iscritta, come da documento in atti, in danno del ………, tutte
cartelle la n…………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte
relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte
da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la
convenuta relativamente agli interventori ……… e ………,
addirittura, dichiara, contrariamente a quanto risulta dalla
documentazione e comunicazione d’ipoteca ricevuta anche dal ……… e
depositata in uno alla
comparsa d’intervento, che non sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo,
quindi,
l’estromissione dal Giudizio dell’interventore. Invece, tramite sistema
informatico e enza controllare la regolarità dei crediti e delle
notifiche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed
arbitrariamente iscritto ipoteca su ben cinque immobili per 1/6 di
proprietà
dell’istante : Cod, Q1AA Catasto Urbano sez. Foglio ……part. …… sub. 1, 6, 7, 8, e 9 abitazioni
in
Via ………, come risulta dalla stessa comunicazione GESTLINE in atti,
quindi senza titolo e per cartelle alla stessa GESTIine sconosciute e
mai notificate regolarmente.
Anche in ordine alla posizione
dell’ interventore ……… MARIA la GESTLINE Spa non ha depositato
nulla, alcun documento, alcuna prova relativa al presunto titolo di
credito o alle notifiche delle cinque cartelle esattoriali per un
importo di 2181,88 euro presupposto dell’ipoteca iscritta, come da
documento in atti, in danno della ………, tutte cartelle la n.
……………………………………………………………….. risultanti dagli atti depositati dalla parte
relative ad infrazioni al Cds e pertanto dichiarate nulle e prescritte
da questo Giudice assolutamente competente in materia. Infatti la
convenuta, addirittura, dichiara nei verbali di causa, contrariamente a
quanto risulta dalla documentazione e comunicazione d’ipoteca ricevuta
dall’istante e depositata in uno alla comparsa d’intervento, che non
sussiste alcuna iscrizione ipotecaria in suo danno, chiedendo, quindi,
l’estromissione dal Giudizio dell’interventore stesso. Invece, tramite
sistema informatico e senza controllare la regolarità dei crediti e
delle notifìche, la GESTLINE Spa, comunque, ha irregolarmente ed
arbitrariamente iscritto ipoteca su 1/1 di proprietà dell’istante
dell’immobile : Cod. Q1AA Catasto Urbano sez. SCA Foglio ….part……sub. 1
abitazione in Via …….. in Napoli, quindi senza titolo e per cartelle
alla stessa GESTIine sconosciute e mai notificate regolarmente.
Comunque,
è opportuno rilevare che, nel caso di tutti gli interventori, alcuna
delle cartelle menzionate nelle comunicazioni d’iscrizione ipotecaria
opposte è stata esibita in originale in uno alle relative notifìche e
per i due ultimi interventori neanche in copia, ne la comunicazione
d’ipoteca è stata preceduta dall’avviso di mora come prescritto dal DPR 602/73 art. 50.
A
proposito si ricorda che “la copia fotostatica di una scrittura privata
è del tutto assimilabile alla copia fotografica di cui all’ari. 2719
c.c…” (Cass. Sent. 5725/95); ed inoltre “… le copie fotografiche o
fotostatiche di un documento hanno, a norma dell’ari. 2719 c.c., lo
stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è
attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non espressamente
disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza
che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non
può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati ne
dell’esistenza stessa della scrittura riprodotte” (Cass. Sent.
2586/90). Ed infatti, l’attività processuale dei difensori dell’istante
e degli interventori è stata sempre caratterizzata da una severa e
decisa opposizione volta a disconoscerne l’autenticità delle cartule e
documenti esibiti in fotocopia da controparte la cui presunta
conformità all’originale manca e dove apposta è priva di qualsivoglia
attendibilità e valore legale e probatorio perché resa da un dipendente
della Gestline, una società per azioni e non un ente pubblico, e
comunque da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico
ufficiale così come richiesto dall’ari 2719 c.c. Ciò premesso, “il
disconoscimento delle copie fotostatiche è diretta unicamente ad
impedire la conferma della rispondenza all’originale, così da non
consentire l’utilizzazione della copia come mezzo di prova” (Cass.
Sent. 8593/93).
Orbene, anche nel caso degli interventori, anche se per motivi diversi dall’attore che ha subito
iscrizione
ipotecaria nonostante annullamento con sentenza del titolo presupposto,
l’iscrizione ipotecaria perpetrata dalla GestLine S.p.A. è del tutto
illegittima e va cancellata come per legge.
Gli interventori, quindi, a ragione sostengono che illegittimamente sia stata iscritta l’ipoteca in
quanto le cartelle non erano state ritualmente notificate, di tal che non sarebbe mai decorso il
termine
di sessanta giorni dì cui all’articolo 50 del Dpr 602/73, con
conseguente illegittimità della iscrizione. Dolendosi le parti del
mancato rispetto della procedura per l’iscrizione dell’ipoteca, ne
consegue che può, senza dubbio, ritenersi la giurisdizione e competenza
dell’A.G.O. nella verifica della ritualità della notifica delle
cartelle, essendo funzionale tale notifica alla delibazione
dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca ad avvenuto decorso del termine
di cui all’articolo 50 suddetto, Nel merito, deve ritenersi che alla
iscrizione si sia irritualmente
proceduto ai sensi dell’articolo 50
citato in quanto non vi è prova in atti delle notifìche delle cartelle
da parte della Gest Line, neanche comparsa all’ultima udienza.
A
mente degli articoli 50 e 60 del Dpr 600/73 deve ritenersi
illegittimamente effettuata l’iscrizione ipotecaria sugli Immobili
degli istanti, non avendo il concessionario osservato le forme di cui
all’ articolo 60 lettera e) Tanto acclarato, le iscrizioni ipotecarie
contestate devono ritenersi essere state irritualmente effettuate, in
mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali.
In ultimo secondo la normativa vigente visto che per il fermo amministrativo il concessionario
deve
dame notizia alla DRE e alla Regione di residenza del debitore, con un
evidente riferimento ai crediti di natura tributaria dello Stato o
delle Regioni. Infatti nessuna comunicazione o notizia è prevista per
altri enti i cui crediti possono però essere riscossi mediante ruolo,
deve allora riconoscersi, anche in relazione all’iscrizione ipotecaria
che ha identico scopo del fermo, che per j crediti – che non hanno il
privilegio speciale di cui agli artt. 2758 e 2759 C.C. (ai sensi del 1°
comma dell’ultimo articolo citato anche su beni strumentali che servono
all’esercizio dell’impresa commerciale)- non è ammissibile il fermo
amministrativo o (‘ipoteca, con la conseguenza che il concessionario
dovrà necessariamente ricercare il bene
e pignorarlo al fine di
venderlo e così soddisfare, sul ricavato, il credito per cui procede
(Sent. n 277 del 6/2/06 Trib. Novara ) . Infine tenuto conto dei
pregiudizi, disagi, danni, esclusioni e
discriminazioni dal circuito
finanziario e delle violazioni al buon nome, immagine e dati personali
degli istanti, considerato anche l’inserimento e divulgazione dei nomi,
riferimenti patrimoniali ed errata oltre che pregiudizievole posizione
debitoria degli stessi, tramite computer e data base, nei sistemi
informatici e nei sistemi finanziari-bancari-creditizi da cui per fatto
notorio risultano ingiustamente esclusi, nonché il lungo tempo
occorrente, ex legge, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria,
eseguibile da parte degli istanti solo col passaggio in iudicato della
sentenza, ai sensi dell’art 120 c.p.c. valutata la ragionevole
richiesta formulata elle comparse d’intervento-volontario autonomo
riabilitazione dei nomi e dati degli istanti, a mezzo i termini e modi
ritenuti opportuni ed adeguati secondo giustizia, potendo la pubblicità
del dispositivo della presente sentenza, secondo questo Giudice,
contribuire a riparare opportunamente, seppur in parte, il danno subito
ed ancora in atto a carico degli istanti, soddisfacendo e tutelando
anche i loro diritti personali, con lo scopo di riabilitare, per quanto
possibile, la loro immagine e per rettificare le segnalazioni errate e
d’ingiuste ipoteche sul loro buon nome e patrimonio immobiliare nei
confronti dei terzi, il Giudice ordina a cura e spese della parte
convenuta soccombente la pubblicazione del dispositivo di questa
sentenza in due quotidiani come II Mattino di Napoli e la Repubblica e
due settimanali come L’Espresso e Panorama, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della sentenza ai sensi dell’alt 133 c.p.c., in mancanza
a pagare agli istanti la somma anticipata per la spesa di pubblicazione.
Sussistono
anche per i citati interventori, come spiegato per l’attore principale
e per i motivi già esposti innanzi, gli estremi per la condanna della
convenuta, a favore di ciascuno degli interventori, ad un risarcimento
danni personali di tipo esistenziale e morale quantificati in 1.000,00
euro, nonché al buon nome ed all’immagine calcolati in 1500.00, come
previsto in tali
casi anche dalla Suprema Corte, il tutto nella complessiva somma di € 2.500,00 per ognuno di
essi
e conseguente condanna alle spese del giudizio, per ciascuno di essi,
che si liquidano come da dispositivo, in uno alla condanna della
convenuta ex art. 96 epe. l° comma in quanto
la convenuta ha resistito in giudizio con colpa grave senza mai dichiarare di voler provvedere,
neanche
dopo le risultanze istruttorie sull’inesistenza dei titoli, alla
cancellazione dell’ipoteca e quindi alla limitazione danni
provocati,nonostante il pieno diritto degli istanti, nonché ll° comma
risultando accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta
ipoteca dalla GESTLINE Spa in danno e pregiudizi dei legittimi
proprietari degli immobili limitati nei loro diritti e disponibilità
senza giusta causa.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, dichiarata la propria competenza per materia, valore e territorio e
riconosciuta
l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie opposte per mancanza del
titolo presupposto, inoltre in considerazione dell’inammissibilità di
questa procedura d’iscrizione ipotecaria, per i crediti non tributari
e per debiti inferiori ad euro 8000,00, disattesa e respinta ogni altra
richiesta ed eccezione, definitivamente pronunziando nella causa
promossa come in narrativa e sulle domande dell’istante e degli
interventori volontari-autonomi, così provvede:
a)
accoglie la domanda dell’attore ……… LUIGI e per l’effetto
dichiara illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con
prot. 118912/028 dalla Gest Line S.p.A. sul diritto di usufrutto
dell’istante su due immobili siti in …….. alla Via ………, piano terra e
piano primo, 1) Cod. Q4CE Catasto Urbano Sez. Foglio … Part. ….. Sub 4,
Natura C.2 locali e 2) Cod. Q4CE Catasto URBANO Foglio … Part. …. Sub 8
Natura A2 abitazione, come specificamente indicato nel provvedimento
impugnato, poiché contraria al dettato di cui alla normativa vigente ed
anche del DPR 602/73;
b)
condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
p.t., a provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta
illegittima iscrizione ipotecaria a propria cure e spese ed al
risarcimento dei danni personali all’istante, morali, all’immagine, al
buon nome esistenziali ed alla qualità della vita in favore del sig.
……… Luigi, che liquida in via equitativa e secondo giustizia in
complessivi €. 2500,00, oltre interessi dalla pubblicazione
della sentenza;
e)
condanna la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore del sig. ……… Luigi delle competenze
del presente giudizio che si liquidano in € 120,00 per spese vive, €
950,00 per diritti ed € 1950,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso
spese forfettario, .nonché ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma
di euro 2000,00 per la temerarietà dell’iscrizione ipotecaria
irritualmente eseguita e ancora iscritta senza titolo e per
infondatezza delle eccezioni alle richieste dell’attore, con
attribuzione ai difensori anticipatari.
Vanno accolte anche, le domande degli interventori e per l’effetto, preliminarmente, il Giudice
adito
dichiara nulle ed inammissibili, per mancata notifica e prescritte le
rispettive cartelle esattoriali indicate nei provvedimenti della
GESTIine opposti, – quindi illegittime le rispettive procedure di
iscrizione ipotecaria disposte dalla Gest Line S.p.A. sugli immobili di
proprietà degli interventori, come in atti, per mancanza del titolo
presupposto e perché contrarie alla normativa vigente, inoltre per la
riabilitazione dei nomi e dati degli istanti al fine di riparare al
danno provocategli ordina a cura e spese della parte convenuta la
pubblicazione del dispositivo di sentenza in due quotidiani come II
Mattino di Napoli e la Repubblica e due settimanali come L’Espresso e
Panorama, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ai
sensi dell’art. 133 c.p.c., in mancanza a pagare agli istanti la somma
anticipata per la spesa di pubblicazione, pertanto, in particolare:
d)
accoglie la domanda di ……… Maria e per l’effetto dichiara
illegittima la procedura di iscrizione ipotecaria disposta con Prot. ….
dalla Gest Line S.p.A. sull’immobile di proprietà dell’istante Cod.
Q1AA Catasto Urbano sez, Vic. Foglio ….part. ….sub.33 abitazione in Via
………… Napoli, nonché nulle ed inammissibili le cinque cartelle
esattoriali non notificatele come specificamente indicate nel
provvedimento impugnato;
e) condanna, la Gest Line S.p.A., in persona del suo legale ra