Iscrizione ipoteca, illegittima senza titolo, Equitalia Polis
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007
Iscrizione ipoteca per riscossione tributi
E’ ILLEGITTIMA L’ISCRIZIONE DELL’IPOTECA RICHIESTA DAL
– RESPONSABILITA’ AGGRAVATA EX ART
– ORDINE DI CANCELLAZIONE – CONDANNA ALLE SPESE
[Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza N. 551 del 26.10.2007]
(Segnalazione e Nota a cura di: Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone)
La sentenza stabilisce un importante principio in tema di ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 e succ. modd., prevedendo la nullità ed illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in assenza di titolo, di cui il Concessionario alla Riscossione deve fornire la prova.
Stabilisce,
altresì, che anche nel processo tributario trova ingresso il principio
dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. a carico del resistente
Concessionario alla Riscossione, con la conseguenza che lo stesso dovrà
fornire prova della esistenza ed idoneità del titolo sotteso alla
iscrizione ipotecaria, fornendone copia autentica come prescritto ex art. 2896 c.c..
In applicazione dell’ art. 96 c.p.c. sussiste la diretta responsabilità – aggravata – del Concessionario alla Riscossione per gli atti che lo stesso pone in essere. Nel caso di specie
Provinciale di Napoli, ritenendo sussistere a carico della Equitalia
Polis s.p.a. la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. l’ha
condannata al risarcimento del danno, alla refusione delle spese e alla
cancellazione della ipoteca a propria cura e spese.
(Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, Casoria-NA)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DI NAPOLI SEZIONE 18
riunita con l’intervento dei Signori
Brancaccio Dr. Giovanni Presidente
Vicinanza Avv. Raffaele Relatore
Giannuzzi Savelli Dr. Luigi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
(N. 551, pronunciata il 26/10/2007)
– sul ricorso n. 39236/06, depositato il 12/12/2006
– avverso ISCRIZIONE IPOTECA. n.XXXXXX/XXX SMALT. RIFIUTI REGISTRO
contro Comune di AFRAGOLA
proposto dal ricorrente: TIZIO
altre parti coinvolte:
GESTLINE -SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI NAPOLI
Via N. Sauro 80100 NAPOLI
AG. ENT. UFF. NAPOLI 2
Via Filzi 2 80134 NAPOLI
AG. ENT. UFF. CASORIA
Via Padula 138 80026 CASORIA
RITENUTO IN FATTO:
Tizio ricorre contro ipoteca
giudiziale n° XXXXX/071 iscritta a garanzia del pagamento di Euro
1.299,53, fatti divenire dalla Gest Line Euro 2.278,09 con l’aggiunta
di interessi e spese ’iscrizione è stata richiesta per TARSU 2005 e 2006, che il ricorrente
sostiene di avere pagato e per TARSU 2002 per la quale afferma che non
g1i è pervenuto nessun avviso. Per altri addebiti relativi a imposte di
registro che risalgono a 28 e 16 anni prima che l’ipoteca venisse iscritta eccepisce la prescrizione.
Il ricorrente deduce in concreto la inesistenza dei crediti e la omessa notificazione delle cartelle, oltre alla prescrizione.
Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e
La prima oppone la propria carenza di legittimazione passiva, la seconda sostiene la legittimità del proprio operato.
OSSERVA:
il ricorso è fondato e va accolto.
Va,
in via preliminare, rilevato che anche nel processo tributario trova
ingresso l’onere della prova di cui all’art 2697 cod. civ.
Ai fini dell’iscrizione ipotecaria
non vi è prova dell’esistenza del titolo, che deve essere data con la
presentazione delle copie autentiche dei titoli medesimi, come
prescritto dall’art.2836 c.c.
La norma dispone che se il titolo per l’iscrizione risulta da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad esso parificato si deve presentare copia del titolo (cfr. Cass.9.3. 1970 n. 599)
Nessuno
dei resistenti ha prodotto copia autentica dei titoli né risulta che
tali copie siano state presentate al Conservatore dei RR.II.
1)
Letto l’art.40 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43, rigetta l’istanza di
estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di
Napoli 1.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione ipotecaria iscritta il 27.07.2006 ai nn.XXXX di Registro particolare e xxxxx di Registro generale a favore di Gest Line Spa e contro Tizio nato………..
Ordina alla Equitalia Polis spa, avente causa della Gest Line, di cancellare a proprie spese la iscrizione ipotecaria eseguita.
Condanna
Condanna
spa al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1200,00 di
cui € 200,00 per esborsi, € 350,00 per diritti, € 650,00 per onorari,
oltre alle spese generali CPA ed IVA come per Legge
Il Relatore – Il Presidente