Iva al 21%: lunedì la prima liquidazione con la nuova aliquota
Lunedì 17 ottobre scade il termine per la liquidazione Iva mensile di settembre che accoglie per la prima volta la nuova aliquota del 21 per cento. E non si pagheranno sanzioni ma solo piccoli interessi.
Secondo la circolare n. 45/E il versamento della maggior imposta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
La circolare richiama per la regolarizzazione l’articolo 26 del decreto Iva. Questo chiarisce che entro le date sopra richiamate vanno emesse le fatture integrative dell’1% per elevare la vecchia aliquota dal 20 al 21 per cento. Le fatture possono essere chiamate anche “note debito” e sono esenti da bollo. Per esigenze informatiche è possibile “stornare” le vecchie fatture emesse al 20% ed emetterne una nuova al 21%: importante è che la data di emissione e la loro contabilizzazione e versamento avvengano entro i termini ultimi previsti dalla circolare.
Quando correggere gli errori
Il termine per correggere senza sanzioni le fatture emesse da sabato 17 settembre con applicazione ancora della vecchia aliquota del 20 per cento viene ampiamente allungato.
Le nuove date sono il prossimo 27 dicembre, che corrisponde al versamento dell’acconto Iva e il 16 marzo 2012 che coincide con la liquidazione annuale.
In particolare, il termine del 27 dicembre riguarda:
– per i mensili la regolarizzazione delle fatture emesse entro novembre 2011;
– per i trimestrali, quelle emesse fino a settembre.
Riguardo alla scadenza del 16 marzo 2012 i riferimenti sono i seguenti:
– per i mensili, vanno regolarizzate le fatture emesse a dicembre,
– per i trimestrali, le fatture emesse da ottobre a dicembre 2011, relative al quarto trimestre dell’anno in corso.
Un termine più lungo è previsto per acquirenti di beni e servizi che hanno ricevuto fatture con aliquota del 20 per cento anziché del 21. Se tali soggetti prima del 27 gennaio 2011 o del 16 marzo 2012 non hanno ricevuto la fattura integrata con la differenza dell’1 per cento, hanno tempo fino al 30 aprile per integrare la minor aliquota pagata.
Commercio al dettaglio
La circolare prevede anche un’ulteriore ipotesi: un dettagliante, per lo scorporo dei corrispettivi, determina l’imponibile sul quale calcolare l’imposta da versare nel mese o nel trimestre usando ancora un software basato sulle “percentuali di scorporo” anziché sul metodo matematico, obbligatorio per le liquidazioni successive al 17 settembre 2011. In questo caso, se dal metodo applicato nelle liquidazioni da settembre a dicembre risulta un versamento inferiore a quello risultante dal metodo matematico, entro le stesse date (27 dicembre 2011 e 16 marzo 2012) e con le stesse modalità previste dall’articolo 26 del decreto Iva, dovrà corrispondere la maggiore imposta senza alcun pagamento di sanzioni. Ovviamente l’utilizzo delle percentuali di scorporo e l’integrazione delle stesse con l’adeguamento al metodo matematico va fatto con riferimento non soltanto ai beni e servizi che scontano l’Iva al 20 o 21 per cento, ma anche a quelli che mantengono le precedenti aliquote ridotte del 4 e 10 per cento rimaste inalterate.