Iva: da gennaio servizi tassati nel luogo di residenza dei clienti
Nuove regole dal 1° gennaio per la tassazione Iva dei servizi
internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i
modelli Intrastat. L’articolo 1, comma 1 della legge 88/2009
(comunitaria 2008) ha delegato il governo a recepire le direttive
2008/8, 2008/9 e 2008/117. Tuttavia, a meno di due mesi dall’entrata in
vigore delle nuove disposizioni, l’Italia non ha ancora definito le
regole. In alcuni Stati, come la Francia, è stata già resa nota,
invece, una bozza di circolare che illustra la disciplina.
La
direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la
territorialità dei servizi ma introduce diverse innovazioni come
l’ampliamento dell’inversione contabile nei servizi internazionali,
l’obbligo di presentare gli intrastat anche per i servizi
intracomunitari, l’imposizione per gli enti non commerciali di
assolvere l’imposta nel loro Paese se ricevono servizi da soggetti non
residenti. Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del
“plafond” per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e
trasporti intracomunitari.
Per le prestazioni di servizi, è stata
modificata la “filosofia” sinora seguita dalle direttive comunitarie
che individuavano nello Stato del prestatore il luogo di tassazione dei
servizi “generici”. Le nuove norme, in linea generale, individuano il
Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo
del servizio e, in via principale, è fissata questa disposizione
standard che contiene la distinzione:
1) i servizi prestati a
soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è
quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è
stabilito il prestatore;
2) i servizi prestati a persone che non
sono soggetti passivi, invece, mantengono la “vecchia” regola generale
per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha
stabilito la sede della propria attività economica.
Inoltre, per
quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti passivi d’imposta, solo
per la determinazione delle regole di territorialità:
a) i soggetti
passivi che effettuano anche attività non soggette devono essere
considerati soggetti passivi per tutti servizi che sono a essi forniti
da soggetti stabiliti in Paesi diversi da quelli operano;
b) tutti
gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ma che sono
identificati ai fini Iva in un determinato Paese devono essere
considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute.
Infine,
tutti i servizi forniti a un soggetto identificato in un Paese diverso
da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo
dell’inversione contabile. Per favorire la corretta applicazione delle
nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini Iva
dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei
soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi
imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.