IVA nei servizi: le nuove regole in Gazzetta Decreto legislativo 11.02.2010 n° 18 , G.U. 19.02.2010
Il luogo di tassazione della prestazione di servizi è quello dove è
stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta.
Regola di carattere generale valida nella ipotesi in cui la legge non prevede deroghe per alcune prestazioni di servizi.
E’
quanto previsto dal decreto legislativo in vigore dal 20 febbraio
scorso, concernente “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e
2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell’imposta sul
valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro,
nonchè il sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie. (10G0036)”, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010.
Nello specifico:
- la direttiva n. 8/08, riguardava la territorialità;
- la direttiva n. 9/08, il rimborso ai soggetti stabiliti in uno Stato diverso da quello di rimborso;
- la direttiva n. 117/08, ill contrasto alle frodi comunitarie.
Devono, invece, essere ancora approvati i nuovi modelli Intrastat.
Con la circolare 31 dicembre 2009, n.
Con
l’emanazione del decreto in oggetto l’intento del legislatore è quello
di fissare come luogo della imposizione quello nel quale avviene il consumo effettivo del servizio.
Per
i servizi resi a privati, invece, le prestazioni sono tassate nel luogo
in cui viene stabilito il prestatore del servizio, cosicché possano
essere semplificati gli adempimenti degli operatori economici.
Per tutte quelle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi sarà il committente a dover documentare l’operazione in regime di reverse charge (poiché
l’applicazione del criterio generale porta alla individuazione del
luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente)
Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel paese del prestatore, che potrà, quindi, porre in essere tutti gli adempimenti in modo agevole, con l’applicazione cioè, dell’IVA nazionale.
L’obbligo
di nominare un rappresentante fiscale oppure di identificazione diretta
(per le operazioni attive) scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel paese del committente anche quando questi sia un privato.
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 18
Attuazione
delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di
servizi, il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche’ il sistema comune
dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie. (10G0036)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
Vista
la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle
prestazioni di servizi;
Vista la direttiva 2008/9/CE del
Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per
il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
Vista la direttiva
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 7
luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge
comunitaria 2008, ed, in particolare, l’Allegato B;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto
il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed, in particolare, il capo II del
titolo II recante disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell’imposta sul valore aggiunto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma
dell’articolo 6 e’ sostituito dal seguente: «Le prestazioni di servizi
si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui
sono rese. In ogni caso le prestazioni di servizi di cui all’articolo
7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
della Comunita’ nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell’arco di un
periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti
o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano
effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione
delle prestazioni medesime.»; b) l’articolo 7 e’ sostituito dal
seguente: «Art. 7 (Territorialita’ dell’imposta – Definizioni). 1. Agli
effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato”
si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago
di Lugano; b) per “Comunita’” o “territorio della Comunita’” si intende
il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea con le seguenti esclusioni oltre
quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il
Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese,
i Dipartimenti d’oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e
le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6)
le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e
le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica
francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della
Repubblica di Cipro; d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio
all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente
alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e)
per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunita’”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo
fuori della Comunita’ tra il luogo di partenza e quello di arrivo del
trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”,
e’ il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunita’,
eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunita’; “luogo di arrivo di
un trasporto passeggeri”, e’ l’ultimo punto di sbarco previsto nella
Comunita’, per passeggeri imbarcati nella Comunita’, eventualmente
prima di uno scalo fuori della Comunita’; per il trasporto andata e
ritorno, il percorso di ritorno e’ considerato come un trasporto
distinto; f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. “Luogo di
partenza” e’ il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in
cui si trovano i beni; “luogo di arrivo” e’ il luogo in cui il
trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per “locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto”
si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per
un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i
natanti.»; c) dopo l’articolo 7, sono inseriti i seguenti: «Art. 7-bis
(Territorialita’ – Cessioni di beni). – 1. Le cessioni di beni, diverse
da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni
mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili
spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. 2. Le cessioni di
beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della
Comunita’, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il
luogo di partenza del trasporto e’ ivi situato. 3. Le cessioni di gas
mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di
energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e’ un soggetto passivo-rivenditore stabilito
nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende
un soggetto passivo la cui principale attivita’ in relazione
all’acquisto di gas e di elettricita’ e’ costituita dalla rivendita di
detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti e’
trascurabile; b) quando il cessionario e’ un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello
Stato. Se la totalita’ o parte dei beni non e’ di fatto utilizzata dal
cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le
cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio
dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in
Italia. Art. 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi). – 1. Le
prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione
delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le
prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attivita’
d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano
soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando
agiscono nell’esercizio di tali attivita’; b) gli enti, le associazioni
e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche
quando agiscono al di fuori delle attivita’ commerciali o agricole; c)
gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Art.
7-quater (Territorialita’ – Disposizioni relative a particolari
prestazioni di servizi). – 1. In deroga a quanto stabilito
dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di
alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe,
ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni
attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione
di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile
e’ situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto
di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio
dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering
diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di
ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di
un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno della Comunita’, se il luogo di
partenza del trasporto e’ situato nel territorio dello Stato; e) le
prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono
messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e
sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunita’.
Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del
destinatario al di fuori del territorio della Comunita’ e sono
utilizzati nel territorio dello Stato. Art. 7-quinquies
(Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi
culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e
simili). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma
1, le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi
comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli
organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi
accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte.
La disposizione del periodo precedente si applica anche alle
prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,
nonche’ alle relative prestazioni accessorie. Art. 7-sexies
(Territorialita’ – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni
di servizi rese a committenti non soggetti passivi). – 1. In deroga a
quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti
non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e
per conto del cliente, quando le operazioni oggetto
dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello
Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio
dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni,
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d)
le prestazioni di lavorazione, nonche’ le perizie, relative a beni
mobili materiali e le operazioni rese in attivita’ accessorie ai
trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di
servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve
termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori
stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese da soggetti
passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’ si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate; f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici
da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’,
quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all’estero. g) le prestazioni di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da
prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti
o domiciliati nel territorio della Comunita’ e sempre che siano
utilizzate nel territorio della Comunita’. Le medesime prestazioni se
rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita’
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate. Art. 7-septies (Territorialita’ – Disposizioni relative a
talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti
fuori della Comunita’). – 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono
rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori
della Comunita’: a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3,
secondo comma, numero 2); b) le prestazioni pubblicitarie; c) le
prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche’ quelle
di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni
bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di
riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a
disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione
dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il
servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la
fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) i servizi di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati
nel territorio dello Stato ancorche’ resi da soggetti che non siano ivi
stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni
di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o
parzialmente un’attivita’ o un diritto di cui alle lettere
precedenti.»; d) all’articolo 8, primo comma, alinea, dopo le parole
«costituiscono cessioni all’esportazione» sono aggiunte le seguenti
«non imponibili»; e) all’articolo 8-bis, secondo comma, le parole
«dell’ultimo comma dell’articolo 7 e quelle» sono soppresse; f)
all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma,
alinea, dopo le parole «connessi agli scambi internazionali» sono
aggiunte le seguenti «non imponibili»; 2) al primo comma, al n. 7) dopo
le parole «alle locazioni di cui al n. 3)» sono inserite le seguenti «,
nonche’ quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio
della Comunita’»; 3) al primo comma, il n. 12) e’ abrogato; 4) al
secondo comma, le parole «dell’ultimo comma dell’articolo 7 e quelle»
sono soppresse; g) all’articolo 13, comma 2, lettera c), dopo le parole
«del terzo comma dell’articolo 3,» sono aggiunte le seguenti «nonche’
per quelle di cui al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 6,»;
h) all’articolo 17, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti
dai seguenti: «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da
soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo
7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o
committenti. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla
applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono
previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono
adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero
tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato
nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli
obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta
sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e’ comunicata
all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione.
Se gli obblighi derivano dall’effettuazione solo di operazioni non
imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti
sono limitati all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
di cui all’articolo 21. Le disposizioni del secondo e del terzo comma
non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di
soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il
tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»; i)
all’articolo 19, comma 3, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:
«a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell’articolo 10,
effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’
stessa;»; l) all’articolo 20, primo comma, secondo periodo, dopo le
parole:
«dell’articolo 36» sono inserite le seguenti: «e le
prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita’, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo
7-ter»; m) all’articolo 21: 1) al comma 2, dopo la lettera f) e’
aggiunta la seguente: «f-bis) il numero di identificazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o
committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunita’;»; 2)
al comma 5, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti
«secondo comma»; 3) al comma 6, le parole «a norma dell’articolo 7,
secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «a norma dell’articolo
7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti
soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunita’, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo
7-ter»; n) all’articolo 23, secondo comma, le parole «terzo comma» sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; o) all’articolo 24, secondo
comma, le parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo
comma»; p) all’articolo 25, primo comma, le parole «terzo comma» sono
sostituite dalle seguenti «secondo comma»; q) all’articolo 30, secondo
comma, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d), le
parole «dell’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti «degli articoli
da 7 a 7-septies;»; 2) alla lettera e) le parole «secondo comma» sono
sostituite dalle seguenti «terzo comma»; r) dopo l’articolo 30 e’
inserito il seguente: «Art. 30-bis (Registrazione, dichiarazione e
versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti
non commerciali). – 1. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2,
lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e
servizi realizzate nello svolgimento di attivita’ non commerciali, per
le quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo
comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e
versamento secondo le modalita’ e nei termini previsti dagli articoli
47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; s)
all’articolo 35-ter, comma 1, le parole «secondo comma» sono sostituite
dalle seguenti «terzo comma»; t) dopo l’articolo 38-bis sono aggiunti i
seguenti: «Art. 38-bis1 (Rimborso dell’imposta assolta in altri Stati
membri della Comunita’). – 1. I soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato
membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati,
possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando
un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale
elettronico. 2. L’Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale
richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui,
durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: a) non
ha svolto un’attivita’ d’impresa, arte o professione; b) ha effettuato
unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla
detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti; c) si e’
avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) si e’ avvalso
del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al
comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato
inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato
di rifiuto dell’inoltro e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le
modalita’ ed i termini procedurali per l’applicazione delle
disposizioni del presente articolo nonche’ per la realizzazione dei
relativi scambi informativi. Art. 38-bis2 (Esecuzione dei rimborsi a
soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita’). – 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della
Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il
domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta
sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre
che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2,
secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo’
essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento
disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da
quelle per le quali debitore dell’imposta e’ il committente o
cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai
trasporti. L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa
a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se
detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso
spetta annualmente, sempreche’ di importo non inferiore a cinquanta
euro. 2. La richiesta di rimborso e’ presentata con riferimento ad un
periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi,
ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi
rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui
al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in
cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia
operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non
conferiscono tale diritto, il rimborso e’ ammesso soltanto in misura
pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo
Stato membro ove e’ stabilito il richiedente. 4. La richiesta di
rimborso e’ inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove
e’ stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al
pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su
apposita contabilita’ speciale. La decisione in ordine al rimborso
dell’imposta e’ notificata al richiedente entro quattro mesi dalla
ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio puo’
chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo
Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive al fine di
acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in
merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste
eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se
il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste
sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il
destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni
aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata entro il
termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute
all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del
termine di un mese di cui al terzo periodo.
I predetti termini non
si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi
dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio
effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla
ricezione della richiesta stessa. 7. L’ufficio puo’ chiedere ulteriori
informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le
informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla
data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la
comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata comunque entro otto mesi
dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso e’
effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di
cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive
o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui
ai commi 6 e 7. 9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di
cui al comma 8.
La disposizione che precede non si applica nel caso
in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le
ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6
e 7. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono
all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla
richiesta di rimborso. 10. Il rimborso e’ eseguito nel territorio dello
Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In
quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente
dell’ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che
conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente
rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito
provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi
soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed
il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. 12. Nelle more
del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente
erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo
importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini per la richiesta e
l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi
al presente articolo.»; u) l’articolo 38-ter e’ sostituito dal
seguente: «Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita’). – 1. La
disposizione del primo comma dell’articolo 38-bis2 si applica, a
condizione di reciprocita’, anche ai soggetti esercenti un’attivita’
d’impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla
Comunita’, limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e
importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita’. 2.
Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della
richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni
aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del
rimborso, l’ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito
provvedimento motivato avverso il quale e’ ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario. 3. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo
comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a
quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che
precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le
informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della
notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono,
altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio
competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di
rimborso. 4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all’ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di
apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro
confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed
il 400 per cento della somma rimborsata. L’ufficio sospende ogni
ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia
restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena
pecuniaria. 5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita’ e i termini per la
richiesta e l’esecuzione dei rimborsi, nonche’ il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate.»; v) all’articolo 56 e’ aggiunto in fine il
seguente comma: «I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli
38-bis1, 38-bis e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi
elettronici.»; z) all’articolo 67, comma 1, le parole «, primo comma,
lettera b)» sono soppresse; aa) all’articolo 71, secondo comma, le
parole «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma».
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
1.
Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’articolo 38, comma 5, lettera c-bis), le parole
«articolo 7, secondo comma, terzo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 7-bis, comma 3»; b) all’articolo 40: 1) al comma 3,
le parole «all’articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle
seguenti «all’articolo 7-bis»; 2) al comma 4, lettera a), le parole
«dell’articolo 7, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti
«dell’articolo 7-bis, comma 1,»; 3) i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 sono
abrogati; c) all’articolo 41, comma 4, sono soppresse le parole
«nonche’ le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 40, comma 9,
del presente decreto,»; d) all’articolo 44: 1) al comma 1 le parole «,
gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.» sono
sostituite dalle seguenti «e gli acquisti intracomunitari.»; 2) comma
2, la lettera b) e’ abrogata; 3) al comma 3, il primo periodo e’
sostituito dal seguente «Se le operazioni indicate nel comma 1 sono
effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i
diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto sono adempiuti
o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai
sensi dell’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo
comma dell’articolo 17 del medesimo decreto.»; 4) al comma 4, le parole
«secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «terzo comma»; e)
all’articolo 46: 1) al comma 1: a) al primo periodo: 1) la parola «o
committente» e’ soppressa; 2) le parole «o servizi acquistati» sono
soppresse; b) il secondo periodo e’ abrogato; 2) il primo periodo del
comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie
di cui all’articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma
dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta,
che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della
relativa norma.»; 3) il comma 5, e’ sostituito dal seguente «5. Il
cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38,
commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve
emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui
al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione,
attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente
dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere
fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla
registrazione della fattura originaria.»; f) all’articolo 47, comma 1,
le parole «e alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 1, secondo
periodo,» sono soppresse; g) all’articolo 49, il comma 1 e’ sostituito
dal seguente: «1. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari per i quali e’ dovuta l’imposta, salvo quanto disposto
nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in via telematica
ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti
registrati nel mese precedente, redatta in conformita’ al modello
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello
dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di
versamento.»; h) all’articolo 50: 1) al comma 1, le parole «e le
prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, e 6,» e le parole
«e dei committenti» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole «o
commette le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6,»
sono soppresse; 3) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal
seguente: «La dichiarazione e’ presentata, in via telematica,
anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio
attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione,
redatta in conformita’ ad apposito modello approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38, comma 5,
lettera c), del presente decreto.»; 4) il comma 6 e’ sostituito dal
seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all’Agenzia
delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari, nonche’ delle prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ e
quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’articolo 7-ter,
comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma
1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti
in un altro Stato membro della Comunita’. Gli elenchi riepilogativi
delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e’ dovuta l’imposta nello
Stato membro in cui e’ stabilito il destinatario.»; 5) dopo il comma 6
sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le
modalita’ ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al
comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istituto
nazionale di statistica. 6-ter. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia
delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da
emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni
applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche’
le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale
di Statistica.»; i) all’articolo 50-bis, comma 6, le parole «terzo
comma» sono sostituite dalle seguenti «secondo comma»; l) all’articolo
59, il comma 1 e’ abrogato.
Art. 3
Modifiche con decorrenza successiva al 1° gennaio 2010
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 7-quinquies, comma 1, e’
sostituito dal seguente: «1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
7-ter, comma 1: a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita’
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e
simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi
degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di
servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti
passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per
l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative
prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l’accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni,
nonche’ le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso,
rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’articolo
7-sexies, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera
e) e’ sostituita dalla seguente: «e) le prestazioni di servizi di
locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine,
di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il
committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente
senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio
della Comunita’. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto
domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita’ si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate;»; b) dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente: «e-bis) le
prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto,
sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel
territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi
ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita’. Le
medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto e’ messa a
disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita’ ed il prestatore
e’ stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime
prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto e’ messa a disposizione
in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si
applica la lettera e);».
Art. 4
Disposizioni abrogative
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati: a) l’articolo 6 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; b) il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; c) il decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10; d) il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002; e) il decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio 2004, n. 190.
Art. 5
Decorrenza
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, con esclusione di quelle di cui
al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all’articolo 2 e
all’articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio
2010. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t), si
applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1°
gennaio
2010. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), si
applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’articolo 3,
comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011.
3.
Le disposizioni di cui all’articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall’articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2013.
Art. 6
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
chiarimenti La mia Società acquista beni dalla Nike European Operationa Netherlands BV, la quale con sua lettera mi ha comunicato che devo farmi un’autofattura per i beni da me acquistati. Adesso vorrei sapere: io ho una fattura di Euro 431,90 come base imponibile senza IVA, io mi devo fatturare lo stesso importo aggiungendo l’IVA./es. 431,90 x 20% pari a Euro 86.38 Totale 518.28 e registrare la fattura in questo modo? O devo sporporare l’IVA da 431,90 in modo che il totale sia sempre 431,90?