La bimba entra nel giardino, il cane l’assale: il padrone di casa paga i danni
Escluso il caso fortuito: l’animale era libero e il cancello inadeguato a impedire l’ingresso di estranei
Il padrone lascia il cane libero di scorrazzare nel giardino: il “quattrozampe”, d’altronde, si trova in un luogo privato e recintato. Eppure questa circostanza non salva il proprietario quando l’animale aggredisce una bimba introdottosi a sorpresa nella villa. Inutile invocare il caso fortuito, laddove il cancello d’ingresso si è rivelato tanto inadeguato da permettere l’ingresso perfino a una bambina di tre anni. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 20 luglio 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.
Responsabilità oggettiva
Il caso fortuito che scrimina ex articolo 2052 Cc il proprietario dai danni cagionati dall’animale si configura soltanto il primo dimostra l’intervento di un fattore esterno imprevedibile, inevitabile e assolutamente eccezionale. Il danneggiato, invece, si limita a prova il nesso di causalità fra la condotta dell’animale e l’evento lesivo (nella specie: l’aggressione del cane e le ferite riportate dalla piccola). Il ricorso dei genitori della bambina assalita è accolto contro le conclusioni del pm. Sbaglia il giudice di merito che ha escluso la responsabilità oggettiva del proprietario del cane (e della villa): in presenza di un cancello inservibile non si può parlare di caso fortuito perché in tal caso l’ingresso di estranei nel giardino non costituisce affatto un evento eccezionale. Sarà il giudice del rinvio a chiudere la vicenda. Ma la Suprema corte è stata già abbastanza chiara.