La cambiale in possesso del debitore ne prova l’avvenuto pagamento
Il debitore che è in possesso delle cambiali, senza che vi sia prova che giustifichi il possesso per motivi diversi dall’adempimento, dimostra l’avvenuto pagamento.
Ciò in base alla presunzione giuridica di pagamento, per la quale il trattario che paga la cambiale ha il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore.
E’ quanto emerge nella sentenza 07 aprile – 3 giugno 2010, n. 13462 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale si conferma il predominante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito, costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa”.
Ci si troverebbe, invero, in presenza di una presunzione giuridica e non di una semplice praesumptio hominis, di cui all’art. 2729 c.c., come confermato anche dall’art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), il quale attribuisce al trattario, che paga la cambiale, il diritto alla sua riconsegna, con quietanza al portatore.
Pertanto in sede contrattuale, la natura di atto giuridico in senso stretto, e non di negozio, propria del pagamento, permette il ricorso alla prova per presunzioni, senza tenere in considerazione i limiti di valore contemplati dagli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c., i quali trovano applicazione per le presunzioni semplici ma non anche per quelle legali, secondo quanto previsto dall’art. 2728, comma 1, c.c..