La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4062
Le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia 22
febbraio 2010, n. 4062 sono intervenute per definire una situazione
d’incertezza venuta a determinarsi nella giurisprudenza di legittimità
a seguito della modifica apportata all’articolo 2495, Codice civile,
dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, che, a decorrere dal 1° gennaio
Così recita l’Ordinanza di remissione (Cass. civ., sez. I, ordinanza 15 settembre 2009, n. 19804) degli atti al primo presidente per assegnazione della risoluzione del contrasto alle SS.UU.: “Premesso che la disposizione dell’art. 2495 c.c., che, nella recente riforma societaria stabilisce la definitiva estinzione della società dopo la sua cancellazione dal Registro
delle imprese, è stata diversamente interpretata dalle Sezioni semplici
della Corte, nel senso che alcune hanno affermato ed altre negato che
la nuova disposizione abbia efficacia interpretativa del vecchio
articolo 2456 c.c., che il nuovo art. 2495 c.c. ha sostituito, si
rimettono gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione
della risoluzione del contrasto alle SS.UU.”.
Orientamento giurisprudenziale prima della riforma
Occorre
premettere che prima dell’introduzione della riforma, sulla base della
concorde giurisprudenza di legittimità, costituiva ius receptum che
l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle
imprese aveva funzione di pubblicità e non ne determinava l’estinzione,
ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo
alla società stessa.
Conseguentemente, fino a tale
momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e
doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi
d’impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già
iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone
fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci.
L’orientamento
giurisprudenziale, in sintesi, era favorevole ad un’interpretazione del
Codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e
della soggettività delle società commerciali anche dopo la
cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro
scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale.
Tale
orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del
permanere di una soggettività ridotta e di una limitata prosecuzione
della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata
cancellata.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma di
riferimento (già contenuta nell’articolo 2456 del codice civile) è
costituita dall’articolo 2495 che contiene la nuova disciplina in tema
di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro
delle imprese.
In particolare, il secondo comma
dell’articolo citato, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni
dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la
locuzione “ferma restando l’estinzione della società”.
Sull’interpretazione
di tale disposizione, con particolare riguardo all’ambito soggettivo
d’applicabilità e alla retroattività o meno della previsione normativa,
si sono formati nel tempo due orientamenti ben definiti, cui fa
riferimento l’Ordinanza di remissione alle SS.UU..
Primo indirizzo interpretativo
Secondo
un primo filone interpretativo post riforma, alcune sentenze, nella
scia del precedente orientamento (Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n.
18191; Cass. civ. Sez. V, 10-10-2005, n. 19732; Cass. civ. Sez. III,
02-03-2006, n. 4652; Cass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12114), hanno
stabilito, con riguardo sia alle società di persone sia alle società di
capitali, che l’atto formale di cancellazione di una società dal
registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con
instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione
della persona giuridica ove non siano esauriti tutti i relativi
rapporti giuridici a seguito della procedura di liquidazione, in altre
parole non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso
con i terzi.
Seguendo questa prima linea interpretativa,
per i rapporti giuridici rimasti in sospeso e non definiti, non
accadrebbe la perdita della legittimazione processuale della società e
un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della
stessa, che permarrebbe in capo ai medesimi organi che la
rappresentavano prima della cancellazione.
Secondo indirizzo interpretativo
In
senso contrario, altre numerose pronunce (Cass. civ. Sez. I,
28-08-2006, n. 8618; Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18618; Cass.
civ. Sez. lavoro, 18-09-2007, n. 19347; Cass. civ. Sez. II Sent.,
15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192;
Cass. civ. Sez. I Sent., 12-12-2008, n. 29242; Cass. civ. Sez. III
Sent., 13-11-2009, n. 24037) secondo cui la cancellazione dal registro
delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.
Peraltro,
la modifica dell’articolo 2495 del Codice civile, è stata applicata
anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa
indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.
Inoltre,
alla norma è stata riconosciuta una funzione “ricognitiva” e quindi
portata retroattiva, con applicazione anche alle cancellazioni avvenute
prima della riforma del diritto societario, con la sola esclusione dei
rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Stando
a tale interpretazione della norma, sarebbe inammissibile qualsiasi
azione giudiziaria proposta nei confronti di un soggetto cancellato dal
registro delle imprese, in quanto entità inesistente.
Per
inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di
rappresentanza processuale, dovrebbe ritenersi inammissibile, ad
esempio, un ricorso per Cassazione proposto da una società cancellata
dal registro delle imprese dopo la notifica dell’atto d’appello.
Decisione delle Sezioni Unite
Per
dirimere il contrasto tra i due richiamati orientamenti si è ravvisata
l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Il collegio “allargato” della Suprema Corte ha in sintesi stabilito che “l’iscrizione
della cancellazione della società di capitali nel Registro delle
Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in vigore della
modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l’estinzione della
società”.
Per le Sezioni Unite “l’art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003
è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di
delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di
società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente
alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la
loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella
contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e
riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei
confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità
previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di
dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e
dell’art. 73, ultimo comma, Costituzione”.
La modifica dell’articolo 2495 del Codice civile deve essere interpretata nel senso che “l’iscrizione
nel Registro delle Imprese delle società di persone, come la fine della
loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità di natura
dichiarativa”.
Dal 1° gennaio 2004, “per
le società di persone, esclusa la efficacia costitutiva della
cancellazione iscritta nel registro, può affermarsi la efficacia
dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività di impresa
collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano
contro i soci, ex artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si
giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e
legittimazione di esse anche se perdurino rapporti o azioni in cui le
stesse società sono parti”.
Precisano, inoltre, le Sezioni Unite, che “la
natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio
2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future
per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche
per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei
terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda
estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla
pubblicità, la quale resta dichiarativa degli effetti da desumere
dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per
analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina
pregressa della società di persone”.
Quanto alla
questione sottoposta al Collegio unito, nello specifico trattatasi di
decidere se una Cooperativa (ricorrente in Cassazione) cancellata dal
registro delle imprese nel settembre 2004 doveva ritenersi estinta già
alle date di due opposizioni, proposte entrambe del 2007.
La società cooperativa cancellata il 17 settembre 2004 è stata considerata “da tale data estinta e, pertanto, priva di legittimazione sostanziale e processuale”.
Per tale motivo “ad essa è stata dal Giudice del merito negata la legittimazione al procedimento esecutivo”.
Ovviamente il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile ”stante
la inesistenza come soggetto di diritto della ricorrente cooperativa
allorché ha resistito alle opposizioni proposte sin dal settembre 2004,
già carente di legittimazione in quella sede, tale era anche al momento
della proposizione del presente ricorso”.
Le
Sezioni unite civili della Cassazione, in conclusione, hanno quindi
deciso che le società, anche quelle di persone, si estinguono
definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, per
effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003.
La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società Ho letto con grande attenzione il testo della sentenza 22.02.2010 n.4062 ma non ho trovato spunti per comprendere il senso completo del termine "cancellazione". In merito mi viene spontanea una domanda : Se trattasi di cancellazione per semplice trasferimento di sede,come si interpreta la sentenza in questione ? (Chiedo scusa per l’eventuale grossolanita’,ma non sono un avvocato;solo un interessato lettore delle Vostre pagine). Saluti Matteo Tagliavanti
estinzione societa persone chi paga? scusate, se una s.a.s è stata dichiarata estinta in corso di una causa di lavoro pendente e se, soccombente, il creditore contro chi deve agire per recuperare il proprio credito? normalmente avrebbe attaccato i beni del socio illimitatamente responsabile, non di meno, essendo la società estinta e non essendo il socio accomandatario stato parte del giudizio, può essere oggetto di procedure esecutive? non dovrebbe essere così….poichè se così fosse egli avrebbe legittimazione a proporre appello avverso la sentenza il che non può essere….
Assurda e incredibile la retroattività della sentenza Volevo sottoporvi un problema che devo affrontare dopo questa sentenza. Nel 1998 come snc abbiamo iniziato una causa civile nei confronti di una ditta nostra fornitrice, causa di cui abbiamo avuto sentenza favorevole nel 2008 ( 10 anni) per ragioni economiche abbiamo dovuto chiudere la ditta nel 2007 . Non si poteva prevvedere che una sentenza del 2010 mettese a repentaglio il credito a noi dovuto anche perchè si è sempre considerato che i soci di una snc fossero sempre responsabili sia in positivo che in negativo della propria società. Non trovo giusto la retroattivita di questa sentenza anche perchè abbiamo dovuto sostenuto molte spese per far valere le proprie ragioni. Conto su un Vs risposta a questo problema.