La cartella del fisco è definitiva? Sì però dopo 5 anni decadono sanzioni e interessi
Quando una cartella di Equitalia diventa definitiva, perché non impugnata, il fisco generalmente richiede al contribuente anche il pagamento di sanzioni e interessi. D’ora in poi non potrà più farlo, se sono trascorsi 5 anni dalla notifica dell’atto.
Lo ha stabilito la Quarta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12715/2016. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso di un contribuente avverso tali maggiorazioni, visto che tributi erariali, interessi e sanzioni riguardavano una cartella del 1995. Il ricorso agli Ermellini era arrivato dopo che la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato sul punto il provvedimento di primo grado, che annullava le maggiorazioni, senza tener conto della prescrizione ultraquinquennale nel frattempo intervenuta per tali somme. Per la CTR insomma il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non poteva che essere di tipo unitario (in questo caso, dieci anni).
Non così la Corte di Cassazione. Gli alti magistrati nell’ordinanza ricordano infatti come non si tratti certo del primo caso e che anzi sono già state numerose le pronunce di legittimità nelle quali si stabilisce con chiarezza che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati». ma, prosegue la Corte, «se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario».
Va pertanto cassata la sentenza della CTR e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, poichè è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
«La Cassazione con questo provvedimento ha accolto e sancito quanto noiconsumatori.it ha da tempo sostenuto nei diversi gradi di giudizio al fianco dei contribuenti, facendo riferimento anche alle precedenti pronunce ricordate nell’odierna ordinanza». Così l’avvocato Angelo Pisani, presidente di noiconsumatori.it, che aggiunge: «Ciò non toglie che quest’ultimo provvedimento della Suprema Corte rappresenti un punto importante sulla strada di una fiscalità più equa, perché con estrema chiarezza gli Ermellini stavolta enunciano un principio sacrosanto, troppe volte eluso in altre sedi».
Da annullare e non pagare