La cartella esattoriale
La
cartella esattoriale e’ un documento emesso da un
“concessionario” (agente della riscossione) per la riscossione
coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo,
etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del
debitore rilevato da un controllo od accertamento
dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza
di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e’
l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito
del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni
amministrative, etc., formato dall’ufficio dell’ente creditore
(Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e
periodicamente inviato all’agente della riscossione competente
per territorio affinche’ siano svolte tutte le attivita’ di
riscossione coattiva.
L’ambito di competenza degli
agenti della riscossione -ovvero delle societa’ che si
occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e’
provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In
ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere
svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha
ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente
competente. Questa delega riguarda anche la notifica della
cartella esattoriale e la sua riscossione.
L’agente
della riscossione -o “concessionario”- funge quindi da
“intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore,
e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo
primario.
La procedura di riscossione attivata con la
cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli
enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’
dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi,
Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e
catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni,
imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse
automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu,
Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche
affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le
sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe
per infrazioni al codice della strada o relative a servizi
pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono
iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di
riscossione coattiva delle tasse e dei
tributi.
Note:
– dal 1 Ottobre 2006 il
sistema di affidamento in concessione e’ stato soppresso, e la
funzione di riscossione e’ stata attribuita all’Agenzia delle
entrate e all’Inps. L’attivita’ e’ svolta attraverso la
societa’ “Equitalia spa” (gia’ “Riscossione spa”),
direttamente o tramite partecipate che di solito sono le
stesse societa’ che operavano precedentemente come
“concessionarie”. Per fare degli esempi, la Cerit e’ diventata
Equitalia Cerit, Esatri e’ diventata Equitalia Esatri,
etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale,
poiche’ tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai
concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente
Equitalia.
– vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali,
non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella
“spontanea”. Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a
dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un
inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state
ripartite in piu’ rate su richiesta del debitore (art.32
d.lgs.46/99). Ne e’ un tipico esempio la riscossione della
vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate
oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono
con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi “bonari” di
pagamento.
FORMA E
CONTENUTO
La cartella di pagamento e’
formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al
cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a
ruolo.
E’ l’atto che assolve la funzione di:
–
comunicazione formale al contribuente della sua posizione
debitoria nei confronti dell’erario o degli altri
creditori;
– atto di precetto, ovvero formale intimazione a
provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico
60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite
le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto,
ipoteca, pignoramento, etc.).
– titolo esecutivo
(relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito
ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata
l’esecuzione forzata.
COME LEGGERLA? Dettagli sul
contenuto
L’ultimo modello di cartella esattoriale e’
quello disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento
del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con
pubblicazione sul sito dell’Agenzia) a seguito delle novita’
introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del
cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07). Il testo del
provvedimento si trova in calce a questa scheda, tra i link
utili.
Prima pagina:
– spazio dedicato alla
relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla
notifica vedi piu’ avanti);
– numero della cartella
riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del
debitore;
– dati dell’agente della riscossione che ha
emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia
Cerit, etc.);
– nome del contribuente/debitore, indirizzo e
codice fiscale;
– totale da pagare, ovvero somma
dell’importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e
diritti di notifica;
– la causale, ovvero la natura del
debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della
strada, imposte dirette, contributi inps, etc);
– l’ente
creditore, ovvero il Comune, l’Agenzia delle entrate, l’Inps,
etc. ;
– una breve sintesi delle modalita’ di pagamento e
sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero
l’aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione
nonche’ le procedure amministrative che si rischia di dover
subire (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca sugli
immobili, etc).
Pagine successive
Sezione
DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
– la denominazione dell’ente
creditore/impositore (Comune, etc.);
– la descrizione del
debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e’
diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell’ufficio
dell’ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi
della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe
al codice della strada, etc.);
– i dati del soggetto
responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota
*);
– le maggiorazioni, le spese e i compensi di
riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel
caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);
Sezione
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
– Scadenza e modalita’ di
pagamento (es. sportelli dell’agente di riscossione, uffici
postali, sportelli bancari, etc.);
Sezione DATI AD USO
DEGLI UFFICI:
vi sono riportati i dati identificativi della
cartella, ovvero:
– l’anno di compilazione e il numero del
ruolo;
– il codice tributo da pagare (diverso a seconda del
tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo’
aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione
semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
–
l’anno di riferimento, ovvero dell’atto che ha originato il
debito (per es. l’anno in cui e’ stato emesso il verbale di
violazione al c.d.s.);
– le rate (normalmente una);
–
l’importo del tributo;
– i compensi della riscossione (vedi
nota **);
– gli estremi dell’atto che ha originato il
debito (per es. numero e data del verbale di violazione al
c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA
RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi
e gli orari di apertura degli sportelli dell’agente della
riscossione. Nel nuovo modello di cartella questo spazio
contiene anche i dati del soggetto responsabile del
procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche’
notizie sulla possibilita’ di pagare a rate secondo le nuove
disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota
*).
Informazioni sulle modalita’ di rateizzazione si
trovano piu’ avanti, nella sezione “come
pagare”.
Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla
cartella):
Si tratta di una nuova sezione prevista per il
nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove
vengono riportate informazioni sull’autotutela (riesame ed
eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od
errate) e sul ricorso giudiziale.
Dettagli su questi
argomenti si trovano piu’ avanti, nelle apposite
sezioni.
Note:
(*) Dati presenti nel nuovo
modello di cartella esattoriale predisposto dall’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L’obbligo di
indicazione del soggetto responsabile del procedimento di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica
della cartella del e’ stato sancito dalla legge 31/2008 (che
ha convertito il decreto “milleproroghe”, d.l.248/2007)
all’art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli
saranno consegnati all’agente della riscossione a partire dal
1 Giugno 2008, pena la nullita’ della cartella stessa. Per le
cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data
(ricordiamo che la data di consegna del ruolo e’ un momento
difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia
l’emissione che la notifica della cartella) la legge dispone
una vera e propria “sanatoria”, precisando che l’eventuale
mancanza dell’indicazione del soggetto responsabile NON puo’
causare la nullita’ del documento. Questa disposizione ha
suscitato notevoli polemiche, delle quali pero’ non ci
occupiamo in questa scheda, prettamente informativa. Sul
punto, tra l’altro, sembra aver messo la parola “fine”,
dichiarando pienamente costituzionale l’articolo di legge
suddetto, la Corte Costituzionale con ordinanza
221/2009.
(**) Le spese e maggiorazioni dovute all’ente
creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni
amministrative (comprendenti le multe al codice della strada)
la maggiorazione e’ del 10% semestrale. Essa e’ fissata
dall’art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la
sanzione e’ diventata esigibile (solitamente la scadenza dei
60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di
trasmissione del ruolo all’agente della riscossione.
Le
spese di notifica nonche’ i compensi della riscossione -dovuti
all’agente della riscossione- sono invece disciplinati
dall’art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con
decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di
notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi’ come modificate
dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di
3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del
4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato
pagamento entro 60gg sono dovuti compensi
maggiorati (10% degli importi iscritti a ruolo come
compenso al concessionario) ed interessi di mora, dei quali
trattiamo piu’ avanti.
LA
NOTIFICA
Notificare, giuridicamente
parlando, significa “portare a conoscenza del
cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di
provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60
giorni).
La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere
notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti
incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale se vi sono apposite
convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale,
in busta chiusa spedita per raccomandata
a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il
domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione,
ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta
relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il
messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna
dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi
autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e
le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.
In caso di
invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima
dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno
sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro
apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce).
La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova
dell’avvenuta notifica.
La relata di notifica e’ un atto
pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’
opponibile ne’ contestabile se non con una querela
penale.
NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL
DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di
procedura civile la notifica avviene di regola mediante
consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso
l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di
competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta
di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e
la notifica si da’ comunque per avvenuta.
NOTIFICA A
SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo’ avvenire
solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione,
ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente.
L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di
terzi, che possono essere:
– persona di famiglia,
purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;
– gli
addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non
minori di 14 anni o palesemente incapaci;
– il portiere
dello stabile;
– i vicini di casa che accettino il
ricevimento;
In questi casi l’atto dev’essere
consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e
sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto
stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che
potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l’atto deve
sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo
riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di
casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica
tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta
questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario
riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite
un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche
effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).
E’
interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione
n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica
al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale
giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma
anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a
ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve
attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa
sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo
cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa,
quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno
“stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per
raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un
vizio tale da comportare la nullita’ della
notifica.
Note importanti:
-in caso di
notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della
consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una
seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione
in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito
nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36
comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l’art.7 della legge
890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche
postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore,
ovvero dal 1/3/2008. E’ in parte superata, quindi, l’ordinanza
della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la
diversita’ della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu’
garantista per il contribuente) da quella postale.
– In
caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle
modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non
puo’ essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma
semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile,
pretese risarcitorie per il pregiudizio all’immagine
eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy)
riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale
che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER
GIACENZA
Se l’atto non puo’ essere personalmente
notificato ne’ al debitore ne’ a soggetti terzi, esso
viene depositato nella casa comunale con affissione di un
avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e
contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r,
con invito al ritiro dell’atto.
In questo caso la
notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno
successivo a quello dell’affissione all’albo comunale (vedi
nota *).
Se invece l’addetto alla notifica accerta che il
destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel
comune di notifica e ne viene accertata l’“irreperibilita’
assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio
della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta
l’ottavo giorno successivo a quello di
affissione.
Se viene utilizzato il servizio postale
la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata
consegna l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al
destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r
(da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso
l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da
parte del destinatario (ritiro che potra’ comunque avvenire
nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al
mittente).
(*)Nota importante:
Una
sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i
due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza
effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da’
per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della
raccomandata di avviso o comunque dall’invio della stessa.
Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare
questa notifica con quella postale, dove gia’ i 10 giorni
vengono conteggiati.
NOTIFICA ALL’ESTERO
Le
cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all’estero
iscritti all’AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della
riscossione agli uffici locali dell’agenzia delle entrate
territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale
del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il
proprio reddito. L’agenzia delle entrate avvia quindi una
procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di
notifiche affinche’ l’atto giunga al destinatario (in primis
deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali
tra i paesi interessati, poi puo’ tentare l’utilizzo delle
autorita’ consolari per poi arrivare all’affissione di un
avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti a cui si
procede con spedizione di una copia al destinatario per
raccomandata a/r, come recita l’art.142 c.p.c.). Queste nuove
modalita’ sono state introdotte grazie ad un accordo tra
Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza
della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito
l’illegittimita’ delle precedenti disposizioni di notifica
(disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73
art.26) che prevedevano il deposito dell’atto presso la cassa
comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l’ultima
residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione
di avviso nell’albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva
Equitalia del 19/3/08 e nota del
18/8/09)
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
E’
importante sapere che la notifica si perfeziona:
– per il
mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla
prescrizione, nel momento in cui l’atto viene consegnato al
messo notificatore o alle poste;
– per il
destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile
per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua
mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si
compie la giacenza presso la casa comunale o l’ufficio
postale, stante la corretta notifica dei relativi
avvisi.
Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136
al 149
art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di
pagamento)
art.60 dpr 600/73 (notificazioni)
legge
890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla
legge 80/2005 e dalla legge 31/2008
sentenza Corte
Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso
necessario per perfezionare la notifica per giacenza
postale).