La cartella esattoriale non dettagliata va annullata
Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10), la quale
evidenzia la mancanza di trasparenza delle cartelle esattoriali.
Non vi è dunque trasparenza dell’operato dell’Ufficio in violazione
del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi
iscritti a ruolo potrebbero essere probabili ma non anche certi e dovuti”.
leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i
canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito
alle somme richieste.
caso di specie l’Amministrazione Finanziaria aveva dunque l’obbligo di
provare la legittimità del proprio operato in tema di interessi,
esternando l’iter seguito nella determinazione degli stessi” (pagina 5 della sentenza).
non esiste una presunzione di legittimità delle somme pretese
dall’Ufficio, il quale è tenuto a provare la correttezza delle proprie
pretese come un qualunque creditore.
comportamento adottato dall’Agente della Riscossione determina una
grave lesione del diritto di difesa poiché “il contenuto della cartella non consente di operare alcun controllo”.
degli interessi si ripercuotono anche sul calcolo dei compensi di
riscossione (cd. aggio) che, come è noto, sono quantificati in base alle
singole componenti del credito tributario (interessi compresi).
può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez. III, nr. 9293/2001).
dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lecce 2, per
IVA,IRAP,Addizionale regionale IRPEF e ritenute IRPEF, relativamente
agli anni di imposta 2000 e 2001, unitamente a sanzioni e interessi,
rappresentato e difeso dal dott. xxx, giusta procura in calce al ricorso
introduttivo, proponeva tempestivo ricorso eccependo:
ricorrente eccepisce l’inesistenza della notifica a causa della relata
in bianco. Lo stesso eccepisce altresì la violazione dell’art. 3, commi 1
e 2 della L. n. 890/82 per non avere il messo speciale compilato la
relata in conformità a detti commi. Il ricorrente asserisce inoltre che
la inesistenza della relata di notifica comporta la inesistenza
dell’atto impositivo trattandosi di un atto amministrativo sostanziale e
recettizio che viene alla luce solo con il completamento rituale di
ogni singola fase del procedimento di nascita dell’atto;
estremi ma non nella loro data di presunta notifica ed un avviso
bonario del tutto ignoto non individuato nei suoi estremi e senza
alcuna riproduzione del contenuto, né allegazione alcuna. Si è dunque, a
pena di nullità, in piena violazione della L. n. 212/00” (in diritto
punto n. 6).In fatto il ricorrente eccepisce che trattasi di tre atti
richiamati e mai ricevuti. Asserendo dunque il mancato ricevimento dei
tre avvisi bonari, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella e
del ruolo sia perché andavano indicati i loro estremi in cartella,
compresi i dati della avvenuta notifica, sia perché il mancato
ricevimento dell’avviso bonario ha pregiudicato di partecipare al
procedimento amministrativo;
senza alcuna spiegazione circa la base di calcolo, il tasso ed il
periodo di mora,atteso altresì che i tassi possono essere diversi. …
nulla è noto in tema di calcolo degli interessi e pertanto, non è
assolutamente vero che quanto riportato in cartella, corrisponda agli
importi riportati negli atti richiamati perché ignoti. … gli importi
iscritti a ruolo interessi sono semplicemente ignoti ab origine, in
pieno difetto di motivazione dei ruoli e della cartella”. Il
contribuente lamenta dunque la violazione dell’art. 12 e 25 del D.P.R.
n. 602/73.
ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lett c), della L. n.
212/00, ancorchè detta previsione sia considerata dal legislatore
“tassativa”. Il contribuente asserisce che la legge n. 212/00 ha
integrato il contenuto tassativo dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 che
nel caso di specie, è stato palesemente violato, a pena di nullità della
cartella e del ruolo. Mancherebbero dunque gli estremi del
responsabile del procedimento amministrativo e l’indicazione
dell’autorità amministrativa alla quale potersi rivolgere in sede di
autotutela.;
della cartella e del ruolo giacché la cartella è stata redatta in
conformità alla normativa vigente;
ruolo asserendo altresì di redattola cartella in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e dai modelli approvati con
decreto dal Ministero delle Finanze del 31.12.1996 e successive
modificazioni e/o integrazioni.
vizi di notifica, la tesi di parte ricorrente, pur ricca di spunti
giurisprudenziali e dottrinali, a giudizio di questo Collegio non è
condivisibile e va censurata. I vizi di notifica sollevati sono
incontestabili e la L. n. 890/1982 va osservata anche in relazione alla
notifica delle cartelle di pagamento in vitù del rinvio che l’art. 26
del D.P.R. n. 602/73 fa agli artt. 148 e 149 c.p.c. .Tuttavia, ai sensi
dell’art. 159, comma 3, c.p.c., non si può ignorare che se il vizio di
un atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre
gli altri effetti ai quali è idoneo. Detta considerazione rappresenta
la più chiara espressione del principio di conservazione degli effetti
dell’atto nullo. Pertanto, un contribuente destinatario di un atto
impositivo affetto dagli stessi vizi di notifica eccepiti da parte
ricorrente è nelle condizioni di comprendere le ragioni della pretesa
impositiva e di proporre ricorso sana i vizi di notifica ai sensi
dell’art. 156 c.p.c. per avere l’atto impositivo raggiunto lo scopo per
il quale è stato emesso.
considerare che le argomentazioni dell’Ufficio non bastano a dimostrare
l’avvenuta notifica degli avvisi bonari al ricorrente. L’interrogazione
anagrafica non può sostituire la ricevuta della lettera raccomandata a
mezzo della quale si avvisano i contribuenti delle irregolarità
rilevate dall’Ufficio. In ordine alla ricostruzione sistematica delle
norme applicabili fatta da parte ricorrente, la stessa non può non
essere condivisa da questo collegio. Infatti, l’art. 1, comma 2 del
Decreto Ministeriale 03.09.1999 n. 321 disciplina il contenuto del
ruolo. L’art. 6 del medesimo Decreto stabilisce che “il contenuto
minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, devono essere elencati nel
ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al
concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”.
L’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 richiama la disciplina del citato
Decreto. Pertanto non è possibile non condividere la tesi secondo la
quale andavano obbligatoriamente indicati in cartella e nei ruoli, a
pena di nullità, gli estremi degli avvisi bonari e le loro rispettive
date di notifica in quanto elementi essenziali del ruolo e quindi,
della cartella. Di converso, condivisibile appare anche la tesi secondo
la quale il mancato ricevimento degli avvisi bonari in questione
determina la nullità della cartella in quanto atti necessari a
garantire il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo al
fine di consentire ai contribuenti di poter operare i necessari
controlli sull’operato dell’Amministrazione Finanziaria (CTP Salerno 13
novembre 2001, n. 232; CTR Piemonte 29 maggio, n. 35; CTP Torino 3
aprile 2000, n. 31; CTR Veneto 24 novembre 1997, n. 100).
rilevare il difetto di calcolo degli interessi ed in relazione alle
modalità di determinazione delle sanzioni. L’assunto dell’Ufficio circa
l’assenza di vizi propri del ruolo o della cartella non è dunque
condivisibile trattandosi di vizi propri del ruolo o della cartella. Il
contenuto della cartella non consente di poter operare qualsivoglia
controllo dell’operato della Amministrazione Finanziaria. Non vi è
dunque trasparenza dell’operato dell’Ufficio in violazione del diritto
di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti a ruolo
potrebbero essere probabili ma non anche ceri e dovuti. A ben osservare,
l’art. 12, comma 3 (“l’ammontare dell’imposta dovuta nonché
quello degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie”) e
l’art. 25 nonché la “ratio” dell’abrogato art. 17 del D.P.R. n. 602/73
consente l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto e non anche di
somme non dovute. Nel caso di specie l’A.F. aveva dunque l’obbligo di
provare la legittimità del proprio operato in tema di interessi,
esternando l’iter seguito nella determinazione degli stessi. Fondata è
dunque l’eccezione del ricorrente perché al medesimo non è consentito di
capire come l’Ufficio abbia operato. Vi è lesione del diritto alla
difesa perché il contenuto della cartella in esame non consente al
contribuente di operare alcun controllo. In tal senso si è già espressa
la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “è illegittima la
cartella dei pagamenti che riporta in maniera criptica i soli codici del
tributo richiesto, non comprendendo il contribuente la ricostruzione
dell’operato dell’Ufficio attraverso difficili operazioni interpretative
di codici enumerazioni” (Corte di Cassazione Sez. Tributaria del 16
settembre 2005, n. 18415). Nel caso di specie non è sufficiente
l’assunto dell’Ufficio contenuto nelle controdeduzioni e ribadito in
udienza, secondo il quale gli interessi sarebbero stati calcolati
secondo le disposizioni di legge. Fondata è dunque l’eccezione del
ricorrente secondo il quale la determinazione degli interessi richiesti è
solo un atto di fede.
degli estremi del responsabile del procedimento amministrativo questa
Commissione non lo ritiene motivo di nullità.
dei termini per l’iscrizione a ruolo a causa della proroga dei termini
previsti per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.