La cartella non sottoscritta dall’esattore deve ritenersi valida a tutti gli effetti
Avverso cartella di pagamento per imposta comunale sulla pubblicità relativa all’anno 1996, notificata il 30.1.2001, P.M., quale titolare della A. Pubblicità, proponeva ricorso nei confronti del Comune di r. deducendo la nullità della cartella medesima per carenza di indicazioni in ordine alla sua impugnabilità nonché per sopravvenuta decadenza della pretesa tributaria, e comunque invocando la riduzione dell’imposta accertata in ragione dei nuovi parametri introdotti con la Legge Finanziaria del 2001, e in particolare in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2, come modificato con la L. 23 dicembre 2000, n. 388 per le pubblicità non superiori a tre mesi. Il giudice adito accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, dichiarando dovuta una imposta inferiore rispetto a quella iscritta a ruolo e rimettendo quindi gli atti all’ente impositore per i consequenziali conteggi. Il Comune di r. appellava però detta decisione, sostenendone in particolare la erroneità perché fondata sulla pretesa natura interpretativa della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, e la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 34/12/2005 depositata il 30.5.2005 e non notificata accoglieva il gravame, conseguentemente rigettando il ricorso del contribuente. Per la cassazione della sentenza di secondo grado il P. ha proposto ricorso notificato il 14/15.7.2006 al Comune di r. e al Concessionario del Servizio di riscossione, articolando dieci motivi, al cui accoglimento si è opposto il solo Comune con controricorso notificato il 9.11.2006, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’avverso ricorso. Nessuna attività difensiva ha invece svolto nel giudizio di legittimità la Banca Monte dei Paschi di Siena, concessionaria del servizio di riscossione….