(Corte di Cassazione, Sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917)
Al genitore che concede in comodato gratuito ad un figlio un’abitazione di esclusiva proprietà affinché venga adibita a casa coniugale non può essere opposto il successivo provvedimento di assegnazione della stessa abitazione alla nuora, intervenuto in un procedimento di separazione personale, allorché la richiesta di restituzione avvenga a seguito di un sopravvenuto, urgente e non prevedibile bisogno dell’effettivo proprietario.
Secondo, infatti, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4917/201: “una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perchè venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi – la nuora – ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art. 155 c.c., comma 4, non è opponibile al comodante allorchè, come nella specie, lo stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2“.
Nel caso di specie, il comodante aveva dimostrato il proprio non prevedibile stato di bisogno attraverso numerosi certificati medici e mediante lettera con la quale uno dei figli gli comunicava la propria intenzione di non volerlo più ospitare, per esigenze personali, nella propria abitazione.