La Cassazione conferma la natura tributaria del Contributo Unificato
Le sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 5 maggio 2011, n. 9840 hanno confermato la competenza del giudice tributario sul contributo unificato, con la obbligatoria devoluzione a tale giurisdizione di tutte le controversie sulla materia. Al riguardo, si ricorda che, secondo i giudici del Supremo Collegio, il contributo unificato ha natura tributaria, giusta anche l’indicazione offerta dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 73/2005. In particolare, secondo questa ultima decisione, la natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato è desunta dalla sussistenza di diversi fattori, individuati: a) nella circostanza che la sua istituzione sia stata effettuata in forza di legge ai fini di semplificazione ed in sostituzione di tributi erariali gravanti su procedimenti giurisdizionali; b) nella applicabilità delle stesse esenzioni al contributo unificato di quelle previste dalla legislazione previgente per i tributi sostituiti; c) nella espressa configurazione di prelievo coattivo diretto al finanziamento di “spese degli atti giudiziari”; d) nella circostanza che il contributo unificato, pur essendo connesso alla fruizione del servizio giudiziario, sia commisurato forfettariamente al valore del processo e non al costo del servizio reso o della prestazione erogata.
In buona sostanza, il contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo, quali la doverosità della prestazione e il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, cioè quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.
La decisione della Corte di Cassazione in commento si innesta su questo ragionamento tenuto dalla Corte Costituzionale, riaffermando la necessaria natura tributaria del contributo unificato. Da ciò ne consegue che la domanda avente a oggetto il contributo unificato rientra nella giurisdizione del giudice tributario in base agli artt. 2.1. e 19 lett. d) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Da questo punto di vista – sostiene la Cassazione – le questioni di nullità sollevate nel corso del giudizio attengono non ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario.
Nel caso affrontato, risolto con la cassazione parziale del dispositivo, un avvocato aveva citato davanti al Tribunale di Milano il Ministero della Giustizia e la società Esastri – Esazione Tributi proponendo opposizione alla cartella esattoriale per i pagamento di 78 euro più spese a titolo di contributo unificato.