La Cassazione: espulsi i clandestini anche con figli che studiano in Italia
ROMA
Marcia indietro della Cassazione in tema di immigrazione: gli
immigrati irregolari, con figli minori che studiano in Italia, non
possono chiedere di restare nel nostro Paese sostenendo che la loro
espulsione provocherebbe un trauma «sentimentale» e un calo nel
rendimento scolastico dei figli. Infatti, secondo il nuovo orientamento
della suprema corte che smentisce una recente sentenza, l’esigenza di
garantire la tutela alla legalità delle frontiere prevale sulle
esigenze di tutela del diritto allo studio dei minori.
La
Cassazione – con la sentenza n. 5856 – ha respinto il ricorso di un
immigrato clandestino albanese, con moglie in attesa della cittadinanza
italiana e due figli minori residente a Busto Arsizio (VA), per
ottenere l’autorizzazione a restare in Italia in nome del diritto del
«sano sviluppo psicofisico» dei suoi bambini che sarebbe stato alterato
dall’allontanamento del loro papà.
I supremi giudici gli hanno
risposto che è consentito ai clandestini la permanenza in Italia per un
periodo di tempo determinato solo in nome di «gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico del minore se determinati da una situazione
d’emergenza». Queste situazioni d’emergenza, però, non sono quelle che
hanno una «tendenziale stabilità » come la frequenza della scuola da
parte dei minori e il normale processo educativo formativo che sono
situazioni di «essenziale normalità ».
Se così non fosse, dice
la Cassazione, le norme che consentano la permanenza per motivi
d’emergenza anche a chi è clandestino, finirebbero con il «legittimare
l’inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l’infanzia».
Con questa pronuncia, inoltre, i supremi giudici tacciano la precedente
decisione della stessa Cassazione che aveva dato il via libera alla
permanenza di un papà clandestino, definendola come «riduttiva in
quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore,
omettendone l’inquadramento sistematico nel complessivo impianto
normativo» della legge sull’immigrazione.