La circolare Brunetta sulla reperibilità degli impiegati
Il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, con circolare dell’11 novembre
dettato alle amministrazioni opportune indicazioni in merito ai
controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici, alla
luce delle recenti novità introdotte con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2009.
La circolare richiama l’attenzione in modo particolare sull’art. 69 del citato ultimo decreto, il quale nell’introdurre nel d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego) l’art. 55 septies, detta in tema di controllo per malattia due importanti disposizioni:
1)
l’obbligo per l’Amministrazione di disporre il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di
un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative;
2)
la titolarità in capo al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di stabilire con decreto le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore ammalato entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo.
Riguardo al primo punto si
ribadisce quanto già disposto in precedenti circolari e, cioè, che il
dovere di effettuare la visita fiscale da parte dell’amministrazione
anche per un solo giorno va osservato nei limiti delle esigenze
funzionali ed organizzative e, comunque tenendo conto delle particolari
situazioni che possono verificarsi.
Invero – si precisa –
eventuali situazioni, quali per esempio, gli accertamenti diagnostici e
le visite specialistiche, che comportano l’assenza del dipendente dal
domicilio, ma anche eccezionali impedimenti del servizio del personale
derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze
della giornata, possono giustificare un certo margine di flessibilità
nel disporre il controllo.
Per il secondo aspetto, concernente
le fasce di reperibilità, la circolare, ricostruendo l’iter delle
modifiche normative intervenute nel recente periodo, sottolinea che
allo stato le fasce orarie da osservare per l’effettuazione delle
visite fiscali sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.
Il Ministro, tuttavia, anticipa la volontà di intervenire
ancora su quest’ultimo punto, intendendo ampliare le fasce orarie di
reperibilità e introducendo delle deroghe all’obbligo di reperibilità
in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati
patologici particolari.
Nella circolare, infine, si richiamano
i dirigenti e i responsabili della gestione del personale di osservare
le disposizioni relative alle assenze per malattia, impartite nel d.lgs. 150 del 2009,
entrato in vigore il 15 novembre 2009, al fine di prevenire e
contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le
condotte assenteistiche.
Al riguardo, si sottolinea che
l’inadempimento colposo di tale dovere di vigilanza, come anche la
decadenza dell’azione disciplinare per omissioni del dirigente, sono
puniti con sanzioni a carico di quest’ultimo che vanno dalla
decurtazione della retribuzione di risultato alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione.
MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, CIRCOLARE 11 novembre 2009
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE
OGGETTO: decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – controlli sulle assenze per malattia.
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
Sul
Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre
2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto legislativo,
stante l’ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15
novembre prossimo.
Il provvedimento normativo contiene
sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro
nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi
della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti,
considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato nel
contrastare l’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene
utile richiamare già ora l’attenzione delle amministrazioni su alcuni
aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta
nel provvedimento in questione.
In proposito, l’art. 69 del
d.lgs. n. 150 ha introdotto nel corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 – tra
gli altri – l’art. 55 septies, rubricato “Controlli sulle assenze”. Il
comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone:
“5.
L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie
di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate
le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione.”.
Per quanto
riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina
sostanziale già introdotta con l’art. 71 comma 3 del d.l. n. 112 del
2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall’art. 72 comma 1 del
d.lgs. n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni
già fornite in precedenza circa l’interpretazione della norma
(Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del 2009).
Si
ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le
amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale,
anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto
conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che
giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo
valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di
imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite
specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha
conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del
dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla
specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di
controllo per i giorni di riferimento.
Infatti, il tentativo
di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico
della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato
aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del
dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Possono
rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed
organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale
derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze
della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato
oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da
certificazioni mediche successive, l’amministrazione è tenuta a
chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova
situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per
determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono
essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è
stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l’originario
comma 3 dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, in l. n. 133 del 2008, prevedeva che “(…) Le fasce
orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i
non lavorativi e i festivi”. Con questa disposizione veniva superata la
disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di reperibilità che
individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno
(dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).
Successivamente,
l’art. 17, comma 23, lett. c), del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, in l. n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata
disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento alle
fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le
quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà
in vigore la regolamentazione che sarà contenuta nel decreto
ministeriale.
Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti:
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Si
coglie peraltro l’occasione per anticipare che con l’adozione del
decreto ministeriale si intende ampliare le fasce orarie di
reperibilità, ma contestualmente introdurre delle deroghe all’obbligo
di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in
relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine
che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti,
obiettivo perseguito con l’approvazione della riforma contenuta nel
d.lgs. n. 150 del 2009, l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001,
introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente
eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale,
secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle
disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di “prevenire
o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le
condotte assenteistiche”. Per il caso di inadempimento colposo rispetto
a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel
rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del
dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di
risultato (art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal
d.lgs. n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le
sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art. 55 sexies
comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150
del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità
del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato
in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta