La conciliazione rischia di mancare il bersaglio
conciliazione, in vigora a marzo, meritano di essere sottolineati. Il
primo attiene ai contenuti del regolamento dell’organismo di mediazione
che gestisce la procedura e come esso può incidere sulla formulazione
di una proposta di accordo che il mediatore può fare alle parti.
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che se la
conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con
l’indicazione della proposta, anche a prescindere da una richiesta
congiunta delle parti. Questa disposizione, a nostro avviso a ragione, è
stata molto criticata, in quanto rischia di snaturare la procedura di
mediazione, procedura che dovrebbe invece essere basata sulla volontà
delle parti.Ebbene, l’articolo 7 del decreto
180/2010 prevede che la proposta possa essere formulata anche sulla
base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al
mediatore e che la proposta possa essere formulata dal mediatore anche
in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di
mediazione. Dunque addirittura un passo in più rispetto all’articolo
11 del decreto n. 28/2010: quando il regolamento dell’organismo di
mediazione prescelto lo consente, può dunque prospettarsi uno scenario
quasi aberrante rispetto alla natura tipica della mediazione, nel quale
l’attore avvia una procedura di mediazione, il convenuto non compare e
il mediatore formula una proposta “in contumacia”.
Il secondo punto riguarda i criteri di determinazione delle indennità:
l’articolo 16 del decreto 180/2010 prevede che le spese di mediazione,
comprensive delle indennità per il mediatore, non mutano in relazione al
numero di incontri svolti, e che l’importo dovuto deve essere
aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta.
Ricordiamo poi che la durata del procedimento di mediazione è fissata
in un massimo di quattro mesi.
Diventa allora possibile questo scenario: poiché l’importo delle
indennità per il mediatore prescinde dal tempo dedicato alla risoluzione
della controversia, poiché il tempo a disposizione è comunque
limitato, e poiché la proposta di mediazione può essere sempre
formulata, anche a prescindere da una richiesta congiunta delle parti e
anche “in contumacia”, è possibile che la mediazione si concretizzi in
uno scambio di brevi memorie, o addirittura nella sola richiesta
dell’attore, e poi in una proposta del mediatore. Se così fosse, la
mediazione italiana sarebbe davvero qualcosa di molto diverso da quella
prevista nella direttiva europea e le potenzialità deflattive del
contenzioso sarebbero probabilmente piuttosto ridotte, concentrate per
lo più nel segmento delle controversie di valore molto modesto.