La confisca prevale sull’ipoteca bancaria
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia del Demanio che lamentava l’iscrizione di un’ipoteca bancaria su beni sottratti alla criminalità organizzata.
Con la sentenza n. 23428 del 16 ottobre 2013, VI Sezione civile della Cassazione, arriva quindi un’ulteriore conferma di un principio analogo già espresso in precedenti sentenze (Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 7 maggio 2013, n. 10532), ovvero che la confisca penale prevale sull’ipoteca bancaria, come stabilito dalla Legge n. 228/2012 – Legge di Stabilità 2013.
La salvaguardia di un interesse pubblico, come la confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge n. 575/1965, giustifica il sacrificio a cui è sottoposto il terzo di buona fede che, sebbene titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sui beni confiscati, non può avviare alcuna azione esecutiva, a pena di nullità, ma piuttosto può essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio.
Inoltre, il bilanciamento dei contrapposti interessi viene differito ad un momento successivo, ovvero quando il terzo creditore di buona fede, attraverso apposito procedimento, chiederà il riconoscimento del proprio credito.
L’applicazione di tale principio decorre dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013, ovvero dal 1° gennaio 2013 e fa sì che lo Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, acquisti il bene confiscato libero dai pesi e dagli oneri, anche se iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione.
Come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10532/2013) “… è in opponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall’art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n.228“.