La depenalizzazione non esclude il risarcimento del danno da falso in bilancio
La depenalizzazione del reato penale di falso in bilancio non mette
al riparo dalle conseguenze del fatto illecito sul piano civile. E’
infatti legittimo, secondo la Corte, il ristoro del danno patrimoniale
e morale per i dipendenti di una società il cui amministratore delegato
è condannato per il reato di falso in bilancio. In sintesi nella
pronunzia in oggetto è riconosciuto il nesso di causalità tra la non
veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica
del gruppo e il pregiudizio subito dai lavoratori in merito alla
quantificazione del premio, previsto dal contratto, indicizzato sulla
base dell’andamento societario.
Alle osservazioni manifestate dalla difesa in merito alla
depenalizzazione del reato, a seguito delle modifiche introdotte nel
2002, la Corte ricorda che la sentenza impugnata ha opportunamente
richiamato il secondo comma dell’art. 2 c.p., che nel disciplinare
le conseguenze della abolitio criminis, prevede che con l’entrata in
vigore della nuova norma, cessino la esecuzione e gli effetti penali
della condanna, ma non modifica le conseguenze sul piano civile,
secondo il principio, di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge
in generale, che esclude la retroattività della legge.
Dunque “la
contestazione del comportamento omissivo o inveritiero nella
predisposizione dei dati risultanti dal bilancio, accertato in via
definitiva dal giudice penale, integrava un fatto ingiusto
potenzialmente idoneo a provocare una lesione di interessi rilevanti
sul piano civilistico
e quindi a dar luogo al conseguente risarcimento (art. 2043 c.c.)
indipendentemente dalla rilevanza del medesimo comportamento sul piano
penale.”
Per quanto attiene poi alla liceità del ristoro del danno non patrimoniale o morale, la Corte precisa che correttamente “la
sentenza impugnata ha fatto riferimento alla volontà manifestata
dall’impresa e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che una
parte della retribuzione fosse ancorata all’andamento del bilancio
aziendale, nel convincimento che questo corrispondesse alla reale
situazione economica e patrimoniale esistente. Il venir meno del
rapporto di fiducia posto alla base di tale accordo, accertato
attraverso l’indagine del giudice penale, integra secondo i giudici
dell’appello quel perturbamento della sfera psichica dei lavoratori che
integra il diritto al risarcimento anche di tale voce del danno”.