La disciplina dei saldi e delle vendite straordinarie
I saldi sono la croce e la delizia dei consumatori.
Le “vendite di fine stagione” (o saldi), riguardano i prodotti di
carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento
se non sono venduti entro un certo periodo. Le modalità di svolgimento,
la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata dei saldi sono disciplinati dalle
leggi regionali d’attuazione, sancite dal D.Lgs. n.114/98 (legge di
riforma del commercio).
Nonostante i larghi margini di
discrezionalità lasciati agli enti locali dalla riforma, restano
comunque molti punti “base” in comune a tutto il territorio nazionale.
Vediamo quali sono.
Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi, Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98.
Per vendite straordinarie s’intendono le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali
nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali
ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite di fine
stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un
certo periodo di tempo.
Nelle vendite disciplinate dalla normativa
lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale
sul prezzo normale di vendita che deve essere riportato, insieme al
prezzo finale.
Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche
ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Principali regole sui saldi:
1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione – da parte del negoziante – al Comune.
2.
Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore
attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
3.
I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso
del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico,
mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano
esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente
l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di
tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le
merci esposte al pubblico.
4. I dati da esporre nei cartellini sono:
a) Il prezzo normale (quello originario);
b) La percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) Il prezzo finale di vendita (quello scontato).
5. Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro; l’indicazione in lire può essere usata in via di mera opportunità.
6.
Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle
vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti
anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
7. Il commerciante,
pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti
con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.
8.
In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o
mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima
della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002:
a)
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto
sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto
all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono
impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto
alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la
sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore).
E’ bene però precisare che
la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di
conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna
(ma si presume per legge che i difetti che si manifestano entro sei
mesi dalla consegna esistessero già a tale data):
a) il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene;
b)
il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il
difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il
venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia
occultato); detto termine è più ampio di quello di 8 giorni
originariamente previsto dall’art.1490 del codice civile per la
denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti;
c) l’azione legale
per far valere di difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.
9. Fatta eccezione per
i casi di mancata conformità del prodotto, di cui al n.8), la merce
acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno e non solo durante le
vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista
legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun
diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di
là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima
disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
10. Il
cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile
normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con
gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale,
concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n.50/92, i contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, e cioè:
a) durante la visita di un
operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro
consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei
quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di
lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
d)
per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza
dell’operatore commerciale.
Alcuni consigli dalle Associazioni dei consumatori
Sostituzione del capo acquistato.
Conservate
sempre lo scontrino: se è vero che la possibilità di cambiare il capo
dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla
discrezionalità del negoziante, è altrettanto vero che le cose cambiano
se il prodotto è danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile
introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il
negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso
ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo
pagato. Ma la grande novità è che non c’è più bisogno, come stabilito
dall’art. 1495 del cod. civ., di denunziare “i vizi al venditore entro
otto giorni dalla scoperta”. Il D.lgs n. 24/2002 ha stabilito, infatti,
che il consumatore deve denunciare “al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto
il difetto”.
Esposizione del prezzo.
Sulla
merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello
nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; il prezzo deve
essere inoltre esposto “in modo chiaro e ben leggibile” (Dlg n.
114/98). Inoltre i messaggi pubblicitari devono essere presentati in
modo non ingannevole per il consumatore. Il consumatore deve quindi
innanzitutto controllare, prima dell’inizio del periodo dei saldi, i
prezzi dei prodotti e annotare eventuali aumenti. Ciò consentirà di
riconoscere i falsi dai veri ribassi e scegliere di conseguenza. Meglio
privilegiare i negozi conosciuti dove vi è maggiore certezza di
acquistare articoli in saldo e non fondi di magazzino. Attenzione ai
negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri
articoli a prezzo normale. Non di rado, infatti, le vetrine sono
allestite in maniera poco chiara e quindi ingannevole per il
consumatore; è bene, inoltre, confrontate i prezzi di più negozi per
decidere se si tratta veramente di un buon affare. Attenzione ai forti
sconti: non si acquista il saldo, ma la qualità del prodotto.
La prova dei capi.
Non è
obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del negoziante. Il
consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere
solo guardati e non provati. Controllare attentamente l’etichetta e la
taglia.
Pagamento con carte di credito.
I
prodotti acquistati in saldo possono essere pagati con carte di
credito. Se il commerciante espone la vetrofania delle carte di credito
(comunicando in tal modo al cliente che in quel negozio ne è consentito
l’uso) è tenuto ad accettarle in ogni periodo dell’anno e quindi anche
durante i saldi, in virtù della convenzione stipulata con la società
emittente la carta. Se il negoziante non accetta il pagamento con carte
di credito nonostante il suo negozio esponga una vetrofania delle carte
stesse, il caso va segnalato alla società che ha emesso la carta.