La fotocopia va bene … lo scanner no ….!
È reato utilizzare un permesso invalidi “scannerizzato”: così la Cassazione sentenza 22694, sezione Quinta, del 14-06-2010, lasciando un po’ sorpresi rispetto a quanto detto qualche giorno fa….., ma la fattispecie è diversa Configura il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. la contraffazione del permesso di trasporto invalidi, creando copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo altre generalità, dal momento che hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.