la fragilità delle clausole vassatorie nei contratti, stop della cassazione
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LA MASSIMA
Nei contratti conclusi mediante moduli e formulari o nellipotesi in cui il contratto sia comunque
stato predisposto da una delle parti e laltra vi abbia semplicemente prestato adesione, va
interpretata contro l’autore la clausola di dubbia interpretazione.
Qualora vi sia un contrasto tra una clausola rientrante nelle condizioni generali (favorevole
alladerente) ed una clausola vessatoria, la preferenza va data alla tesi sostenuta dallaccettante
contro il predisponente (nella fattispecie, la Corte ha respinto la tesi in una compagnia di
assicurazioni in tema di clausola contenente il rinnovo tacito del contratto in mancanza di disdetta
comunicata con un anticipo di almeno tre mesi).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
29 settembre 2005, n. 19140 – Pres. G. Fiduccia – rel. R. Frasca
Svolgimento del processo
1.- Con decreto ingiuntivo notificato il 13 febbraio 1999 il Giudice di Pace di Potenza, in accoglimento del
ricorso de La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. ingiungeva a Vincenzo C. il pagamento della somma di lire
3.672.001, oltre interessi legali, a titolo di rata di premio scaduta di un contratto assicurativo.
Al decreto si opponeva il C. e lopposizione veniva rigettata con sentenza del 30 giugno 1999. 2. Contro la
sentenza il C. proponeva appello al Tribunale di Potenza, assumendo che, a termini della clausola di cui al
punto “H” del contratto assicurativo, che derogava alla condizione generale dicui allart. 26, era consentita la
cessazione alla scadenza del contratto senza obbligo di disdetta, onde non era dovuta la rata di premio
oggetto dellingiunzione.
Nella contumacia dellappellata il Tribunale rigettava lappello.
3. La sentenza è fondata sulle seguenti ragioni:
la polizza assicurativa richiamava genericamente le condizioni generali e lallegato “UNO” del libretto
informativo e, quindi, anche il punto “H” delle condizioni particolari in base al quale “a deroga di quanto
disposto dallart. 26 (proroga del contratto) delle Condizioni Generali, lassicurazione cessa alla pattuita
scadenza senza obbligo di disdetta”, onde a prima vista la difesa del C. sembrava fondata;
tuttavia, la stessa polizza nella parte conclusiva conteneva la specifica approvazione per iscritto delle
clausole vessatorie ex art. 1341 e 1342 cod. civ. e tra di esse era indicata espressamente anche quella
attinente alla tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno tre mesi prima della scadenza
(di cui allart. 26 delle condizioni generali);
in presenza della contraddittorietà delle due clausola doveva farsi ricorso alle regole di interpretazione del
contratto, di cui allart. 1362 (interpretazione letterale) ed allart. 1363 cod. civ. (rilievo del complesso
dellatto), nonchè, in via sussidiaria al criterio della buona fede, di cui allart. 1366 cod. civ.;
infatti, in applicazione dei principi emergenti da dette norme, “in presenza di un contratto che presenti due
clausole contrastanti, si doveva accertare quale fosse il regolamento adottato dalle parti, applicando i
consueti criteri interpretativi e soprattutto il cosiddetto canone della totalità ermeneutica sancito dallart. 1362
cod. civ. (secondo cui per attribuire il significato proprio alle clausole contrattuali devesi esaminare il
complesso della situazione nella quale il contratto si è formato ed è stato attuato) ed il criterio della buona
fede sancito dallart.. 1366 cod. civ. (secondo cui ad ogni clausola deve essere attribuito il significato che
ciascuna delle parti è stata in grado di percepire adoperando la normale diligenza” (viene così citata Cass. n.
1235 del 1975);
nella specie doveva valere il principio espresso da Cass. n. 269 del 1986, secondo cui si riporta il testo
espressamente richiamato nella motivazione, che,però, non tiene conto delle frasi riportate fra parentesi
quadra “con riguardo a contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti (nella
specie, polizza di assicurazione), ed al fine di stabilire se una clausola ad esso aggiunta abbia o meno
portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che questultima sia stata o non sia stata
cancellata, occorrendo accertare lintento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione ( art.
1363 cod. civ.), per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quello predisposto od adempia alla
funzione di integrarlo e specificarlo;
in applicazione dei principi enunciati da detta decisione, “la mera elencazione di condizioni generali,
condizioni particolari ed ulteriori allegati tutti facenti parte di un unico libretto informativo predisposto per
lassicurazione globale degli infortuni alla persona dalla La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., rimaneva superata
dal contenuto specifico del singolo contratto, nel quale in omaggio al generale principio dellautonomia delle
parti i contraenti ben possono indicare un regolamento particolare”; tale soluzione nella specie trovava
riscontro “da un lato, nellinciso di cui al margine superiore della sezione del libretto intestato “Condizioni
Particolari”, dove si legge che esse sono valevoli soltanto se espressamente richiamate – il richiamo nella
polizza stipulata dal C. è generico e non “espresso” – e, dallaltro, nella circostanza della specifica
approvazione per iscritto in calce alla polizza in esame dellart. 26 delle condizioni generali afferente alla
proroga tacita del contratto”;
daltro canto, “lattenzione del contraente aderente sulla portata della clausola, che la specifica approvazione
per iscritto implica lascia va ragionevolmente concludere che lo stesso sia stato perfettamente in grado di
percepire il significato derogatorio della stessa”: a conferma la sentenza richiama il principio affermato da
Cass. n. 3161 del 1968, ed altri conformi “le clausole di tacita proroga o di rinnovazione del contratto, se
predisposte dal contraente più forte in un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del
contraente aderente, e sono pertanto prive di efficacia, a norma dellart. 1341 – comma secondo cod. civ.,
qualora non siano dal contraente aderente specificamente approvate per iscritto. Il principio vale anche per il
contratto di assicurazione, nel quale lassicuratore predispone le clausole di polizza destinate in via generale
a valere per la massa degli assicurati”.
4. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il C..
Lintimata non ha resistito.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione dellart. 1342 c.c. e violazione e falsa applicazione
dellart. 1363 c.c.” nonchè “insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
Il motivo viene illustrato premettendo anzitutto che, come ha ritenuto il giudice di merito, il contratto inter
partes è contratto concluso mediante modulo o formulario predisposto da una delle parti, e, quindi, rilevando
che le relative condizioni generali allart. 26 prevedevano la proroga tacita in mancanza di disdetta da
comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mentre quelle particolari, valide solo se espressamente
richiamate, prevedevano al punto “H” che, “a deroga di quanto disposto dallarticolo 26 (Proroga del
contratto) delle Condizioni Generali, lassicurazione cessa allaprima scadenza senza obbligo di disdetta”. Si
osserva, poi, che nella polizza assicurativa vi è il richiamo alle condizioni particolari con la formula
“Condizioni e allegati: Sono operanti le condizioni particolari e gli allegati UNO” e si sostiene che esso, al
contrario di quanto avrebbe immotivatamente ritenuto il Tribunale, sarebbe “espresso” e non “generico”, in
quanto contenuto nellapposito riquadro delle condizioni e allegati da applicarsi ai singoli contraenti.
Si deduce, poi, che, di fronte alle due clausole contrastanti, limpugnata sentenza – al dichiarato fine di
stabilire se la clausola aggiunta avesse o meno portata derogatoria di una delle condizioni generali – avrebbe
erroneamente fatto ricorso al criterio ermeneutico di cui allart. 1363 cod. civ., nel presupposto che fosse
necessario accertare lintento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione, giacchè esso
non potrebbe operare quando tra le clausole sussista – come accadrebbe nel caso di specie – incompatibilità
o autonomia, che precluderebbe che una clausola possa servire allinterpretazione dellaltra. Ai fini del
superamento dellantinomia si dovrebbe, invece, fare riferimento alla norma dellart. 1342 cod. civ. o ai
canoni interpretativi degli articoli da 1366 a 1371 cod. civ. Il Tribunale, vertendosi in un caso di clausole
aggiunte al modulo e al formulario nel quale il ricorso allart. 1363 è ammesso solo per stabilire se esse
siano in irrimediabile contrasto con quelle predisposte e non adempiano ad una funzione integratrice o
specificatrice del contenuto negoziale astrattamente tipizzato, una volta riconosciuta lesistenza del
contrasto, avrebbe dovutori solverlo non sulla base dellart. 1363, bensì sulla base della regola contenuta
nellart. 1342 cod. civ., cioè dando prevalenza alla clausola aggiunta anche se laltra non era stata
cancellata.
Con un secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cc”, nonchè
“omessa, contraddittoria e insufficiente motivale”.
Riferendosi alla motivazione della sentenza impugnata, si sostiene anzitutto che essa sarebbe insufficiente
ed inadeguata, là dove ha argomentato la prevalenza di una condizione generale su una particolare, pur
essendo la prima una clausola vessatoria riportata su modulo a stampa predisposto dallassicuratore e non
modificabile da parte delladerente.
Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe bene applicato il criterio ermeneutico della buona fede, che
imporrebbe “di non suscitare e di non speculare su falsi affidamenti e, ancora, di non contestare ragionevoli
affidamenti comunque ingenerati nellaltra parte”.
Infatti, esaminando la polizza – sottoscritta dal ricorrente per la tutela del figlio dal rischio infortuni – si
noterebbe immediatamente che chiunque, pur usando la normale diligenza, non poteva che ritenere operanti
le condizioni particolari, sia perchè esse erano richiamate sulla polizza e contenute nel libretto informativo,
consegnato allatto della firma e comprendente tutte le clausole di polizza, sia perchè larticolo 26, relativo
allobbligo di disdetta, era meramente elencato tra le condizioni generali da approvarsi specificamente in
calce al modulo-base (predisposto per la generalità degli assicurati e non modificabile.
Onde il ricorrente – per come si evincerebbe valutando con il metro della normale diligenza – sarebbe stato
indotto a ritenere che lapposito riquadro relativo alle condizioni particolari, presente sul frontespizio della
polizza, sarebbe rimasto vuoto se esse non fossero state operanti o che quantomeno sarebbe stato
cancellato il riferimento alla loro operatività e che, dunque, solo in tal caso sarebbe stata operante la
condizione generale sullobbligo di disdetta.
Si assume ancora che, essendo stata la polizza stipulata per il rischio infortuni inerenti lattività di calciatore
professionista del figlio, se non fossero state operanti le condizioni particolari, che al punto “D” prevedevano
loperatività della polizza anche per gli infortuni derivanti dalla pratica calcistica, sarebbe stato privo di
qualsiasi effetto anche lo stesso allegato “UNO”, essendo quel tipo di infortunio espressamente escluso
dalloperatività della polizza ai sensi dellart. 5 f) delle condizioni generali.
Onde loperatività delle condizioni particolari si dovrebbe desumere, non soltanto dal richiamo contenuto nel
frontespizio della polizza, ma anche da quello globale della stessa, cioè in forza del fatto che la stipula della
polizza non sarebbe avvenuta, in quanto non avrebbe coperto il rischio connesso allattività calcistica svolta
dal figlio.
Infine, si adduce che lindagine interpretativa condotta dal Tribunale sarebbe stata inadeguata, in quanto
aveva usato i criteri di interpretazione soggettiva, pur riguardo ad “un punto controverso sul quale era del
tutto assente una volontà contrattuale”, mentre avrebbe dovuto usare quelli di interpretazione oggettiva ed in
particolare il criterio di cui allart. 1370 cod. civ., di modo che – in presenza dellambiguità determinata dal
richiamo delle condizioni particolari, fra le quali vi era quella sulla cessazione automatica della polizza –
avrebbe dovuto privilegiare il significato più favorevole allassicurato, contraente debole, di fronte a quella
dellassicuratore, che, in quanto predisponente aveva lonere di utilizzare un testo non ambiguo ed in
mancanza doveva subire linterpretazione meno favorevole.
2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto appaiono fra loro connessi.
Essi sono fondati per quanto di ragione.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso è articolato mediante la riproduzione delle clausole della polizza
che sono oggetto delle doglianze, con evidente soddisfazione del principio di autosufficienza dei motivi del
ricorso per cassazione, funzionale allindividuazione delle questioni proposte.
2.1. La motivazione dellimpugnata sentenza, dopo avere asserito chela polizza assicurativa richiamava
genericamente le condizioni generali rectius particolari: è evidente che si è detto generali per un lapsus
calami, in realtà volendosi dire particolari e quindi anche il punto “H” delle condizioni particolari prevedente la
deroga allart. 26 delle condizioni generali, ed avere quindi rilevato che vi era, però, la specifica
approvazione per iscritto della clausola vessatoria di cui a quellarticolo, ha dato atto dellesistenza di una
contraddittorietà fra le due clausole. Ha poi richiamato alcuni precedenti di questa Corte in modo astratto
(per come si è riferito nel suesteso svolgimento processuale) ed ha affermato assertoriamente che in
applicazione di essi “la mera elencazione di condizioni generali, condizioni particolari ed ulteriori allegati tutti
facenti parte di un unico libretto informativo predisposto per lassicurazione globale infortuni alla persona
dalla La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.” restava “superata dal contenuto specifico del singolo contratto, nel
quale in omaggio al generale principio dellautonomia delle parti i contraenti ben possono indicare un
regolamento particolare”. Dopo di che, tale regolamento particolare il Tribunale ha rinvenuto da un lato nella
circostanza che nel libretto intestato “condizioni particolari” trovasi precisato che esse sono valevoli soltanto
se espressamente richiamate, mentre il richiamo contenuto nella polizza è “generico e non espresso” e
dallaltro nellapprovazione dellart. 26 delle condizioni generali, assumendo che lattenzione particolare che il
contraente ha quando sottoscrive una clausola vessatoria, qual è quella di tacito rinnovo, lasciava
presumere che lo stesso fosse stato in grado di percepire il significato derogatorio dello stesso.
2.2. Ora, le critiche rivolte alla sentenza con i due motivi di ricorso vanno valutate tenendo conto di quello
che effettivamente appare il tenore della motivazione dellimpugnata sentenza.
Prima di procedere in tal senso, è, però, da rilevare che è inammissibile per novità delle relative allegazioni
la parte del secondo motivo con la quale si censura la sentenza impugnata argomentando che loperatività
delle condizioni particolari si sarebbe dovuta desumere anche dalla circostanza che, come emergeva
dallallegato “UNO”, il contratto era stato stipulato per il rischio relativo allattività di calciatore professionista,
contemplato dalla lettera “D” delle condizioni particolari ed escluso invece dallart. 5 f) delle condizioni
generali, onde, se le condizioni particolari non fossero stati operanti, lallegato “UNO” sarebbe rimasto privo
di effetti.
Le circostanze di fatto su cui si basa questa parte del motivo non risultano affatto considerate nella sentenza
impugnata e parte ricorrente non ha nemmeno allegato di averle dedotte nellatto di appello e che non
sarebbero state esaminate dal giudice dappello.
Nè la loro deduzione in questa sede può ritenersi giustificata perchè indotta dallo stesso argomentare della
sentenza impugnata, cioè per farne constare lerroneità, posto che la questione esaminata dalla motivazione
di tale sentenza è quella del rapporto fra la clausola inerente il richiamo delle condizioni particolari e
lapprovazione espressa della clausola di rinnovo facente parte delle condizioni generali, cioè proprio quella
dedotta con lappello e che è ora oggetto del motivo di ricorso per Cassazione, riguardo alla quale, dunque,
le argomentazioni in fatto di cui si dice bene avrebbero dovuto essere dedotte già con latto di appello.
2.3. Venendo allargomentare della sentenza impugnata, si rileva che esso, al di là della generica
invocazione di una serie di principi giurisprudenziali (che – come si dirà – non appare pertinente allaspecie e
comunque non ha spiegato influenza ai fini delladottata decisione), è incentrato su due argomenti esegetici
inerenti ciascuno le due clausole in contrasto fra loro e, quindi, successivamente sullattribuzione di
prevalenza alla approvazione di una di esse.
Il primo argomento esegetico concerne lavverbio “espressamente”, con cui nel libretto accluso alla polizza,
secondo la sentenza, era individuata la validità delle condizioni particolari, stabilendosi che esse sarebbero
state valide solo se espressamente richiamate.
Limpugnata sentenza ha assegnato al detto avverbio sostanzialmente, sia pure in modo del tutto implicito, il
significato dellavverbio “specificamente” e ne ha tratto la conseguenza che la previsione nella polizza della
operatività delle condizioni particolari con la dicitura “Sono operanti le condizioni particolari” non sarebbe
rispondente a quanto esigeva il libretto.
Il Tribunale ha, in particolare, inteso lavverbio “espressamente” come se letteralmente significasse
necessità del richiamo specifico della clausola e, quindi, in caso di operatività di tutte, necessità di richiamo
di ciascuna di esse singulatim, e, in caso di operatività di una soltanto o di alcune di esse, di un altrettale
richiamo.
Il primo motivo di ricorso ha censurato espressamente il significato attribuito dal Tribunale allavverbio
“espressamente”.
La censura è fondata.
Lavverbio “espressamente” significa “in modo esplicito, chiaro e preciso”, o “a bella posta, appositamente”
(come si legge nel Vocabolario della Lingua Italiana Treccani). Nella polizza di cui trattasi laffermazione
della “validità” delle condizioni particolari, se “espressamente richiamate”, essendo premessa ad una serie di
specifiche e distinte condizioni, senza alcuna precisazione ulteriore, non poteva che implicare in conformità
al suddetto significato linguistico anzitutto lammissibilità di un richiamo generico di tutte le condizioni, purchè
fatto “in modo esplicito, chiaro e preciso”, ed in secondo luogo di un richiamo ad una o ad alcune specifiche
condizioni, sempre purchè fatto “in modo esplicito, chiaro e preciso”, cosa che sarebbe potuta avvenire con
lindicazione della singola clausola nella clausola di richiamo.
Viceversa, limpugnata sentenza ha inteso lavverbio come implicante soltanto la suddetta seconda
possibilità, come se nella polizza fosse stato scritto “ciascuna delle condizioni di seguito riportate è operante
se espressamente richiamata”.
Ora, la formula del richiamo (“Sono operanti le condizioni particolari”) è del tutto generica, non riferendosi ad
alcuna clausola in particolare, ma è certamente espressiva di un richiamo fatto “in modo esplicito, chiaro e
preciso” alle condizioni particolari in genere, cioè a tutte.
La genericità del richiamo è, infatti, significativa della volontà di una operatività di tutte le clausole, secondo
la prima delle alternative rese possibili dallavverbio “espressamente”.
Quindi, il Tribunale avrebbe dovuto necessariamente intendere il richiamo come relativo a tutte le clausole
indistintamente e, pertanto, è incorso in una erronea applicazione del criterio di interpretazione letterale,
previsto dallart. 1362 cod. civ., sostanzialmente invocato dal ricorrente (ancorchè la norma non sia stata
citata espressamente) con il chiaro riferimento allerroneo significato attribuito allavverbio in discorso.
Criterio la cui corretta applicazione, nellinterpretazione del contratto, deve certamente costituire il punto di
partenza delloperazione di ricostruzione della volontà delle parti, atteso che, allorquando lart. 1362, primo
comma, cod. civ. prevede che nellinterpretazione del contratto deve indagarsi quale sia la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale della parola, assume necessariamente come punto di
partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usata dalle parti, sotto il profilo semantico. Ma
consegue che loperazione interpretativa supposta dallart. 1362 postula lesatta assunzione del significato
letterale delle parole usate dalle parti e, pertanto, se tale significato è stato ricostruito erroneamente sotto il
profilo linguistico, si verifica la violazione del precetto di cui a tale norma, non meno che qualora
dallinterpretazione letterale si prescinda del tutto.
Laffermazione per le ragioni sostenute di un significato letterale dellavverbio “espressamente” diverso da
quello assunto dalla sentenza impugnata rende, dunque, per ciò solo errato in diritto il procedimento
interpretativo seguito dalla sentenza impugnata.
Esso, inoltre, nel suo ulteriore passaggio, costituito dal confronto fra la clausola relativa alla previsione di
operatività delle condizioni particolari e la clausola vessatoria specificamente approvata per iscritto, appare
anche intrinsecamente contraddittorio in diritto, là dove non ha portato alla naturale conseguenza
laffermazione che lavverbio “espressamente” si doveva intendere nel senso di imporre un richiamo non
generico: essa, infatti, sarebbe stata quella di considerare la clausola come non scritta, in quanto non
convenuta nel modo previsto in punto di identificazione delloggetto, e, quindi, ne sarebbe dovuto discendere
che nella ricostruzione della volontà contrattuale il Tribunale, per elementare ragione di coerenza, avrebbe
dovuto prescindere del tutto dalla clausola in discorso.
Invece, il Tribunale ha proceduto al confronto fra essa e la clausola di rinnovazione tacita oggetto di
espressa approvazione.
In tal modo, il Tribunale, contraddicendo la ricostruzione dellavverbio “espressamente” pur sostenuta, ha
implicitamente considerato la clausola, sotto il profilo letterale, come idonea a provocare, di per sè
considerata, loperatività delle condizioni particolari (come aveva fatto nellesordio della motivazione, quando
aveva affermato lesistenza di una situazione di contrasto fra la clausola di richiamo delle condizioni
particolari e quella di tacito rinnovo espressamente approvata) e, tuttavia, dando rilievo nel confronto con la
clausola di previsione del tacito rinnovo alla genericità del richiamo della condizioni particolari, ha
sostanzialmente ed ulteriormente anche considerato la clausola di richiamo di tenore dubbio e, quindi, per
risolvere il dubbio nel senso della non operatività del richiamo ha conferito forza dirimente in tal senso
allaltra clausola.
In tal modo, però (se non fosse assorbente il rilievo già svolto), avrebbe violato la regola di interpretazione di
cui allart. 1370 cod. civ. (interpretazione contro lautore della clausola), la quale impone che nel dubbio le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o (come era quella richiamo delle condizioni particolari)
in moduli o formulari, predisposte da uno dei contraenti debbono essere interpretate a favore dellaltro.
La norma dellart. 1370 cod. civ. avrebbe dovuto, invece, condurre il Tribunale, una volta ritenuta – a torto,
come ai è visto – la clausola ambigua in relazione alla previsione dellespresso richiamo, a risolvere
lambiguità (comunque, come si è detto, erroneamente ipotizzata) nel senso favorevole al ricorrente, cioè nel
senso della piena idoneità ad operare il richiamo.
Invece, il Tribunale ha proceduto al confronto senza prima risolvere lambiguità alla stregua dellart. 1370
cod. civ., norma pure invocata nel motivo.
Anche per tale subordinata ragione il procedimento interpretativo seguito si palesa erroneo in diritto.
2.4. Il procedimento interpretativo seguito dal Tribunale, per quanto attiene allaltra clausola posta a
confronto, quella concernente la rinnovazione, oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensidellart.
1341, secondo comma, in relazione allart. 1342, secondo comma, cod. civ., è incentrato sullaffermazione
che lapprovazione mediante specifica sottoscrizione di tale clausola (come imponevano tali norme)
implicherebbe particolare attenzione da parte del contraente debole, nella specie il C..
Ciò premesso, fermo che il confronto fra le due clausole, cui ha proceduto il Tribunale, in ragione dellerrore
interpretativo rilevato innanzi a proposito di quella di richiamo delle condizioni particolari, appare basato su
un presupposto erroneo, e che il giudice avanti al quale sarà disposto il rinvio dovrà procedere al confronto
sulla base del presupposto interpretativo esatto, la Corte rileva – sempre restando nellambito delle doglianze
di cui ai motivi – che il confronto fra le clausole cui ha proceduto il Tribunale è affetto comunque da un errore
interpretativo intrinseco.
Esso si rinviene nellavere il Tribunale – dopo avere ricostruito il contenuto delle due clausole confrontate
sulla base (specificamente, ancorchè erroneamente, per quella di richiamo delle condizioni particolari e
prendendo atto del tenore della clausola di approvazione espressa del tacito rinnovo) di criteri di
interpretazione cd. soggettiva – riconosciuto la prevalenza della clausola specificamente approvata
relativamente alla rinnovazione proprio argomentando che il consenso su di essa espresso dal C., in quanto
manifestato con tale modalità, avrebbe implicato un atteggiamento di particolare attenzione sì da giustificare
la conseguenza della individuazione nella previsione di questa clausola della effettiva volontà dei contraenti.
In sostanza, la sentenza impugnata ha ritenuto che, in presenza di due clausole contrastanti in un contratto
concluso mediante moduli oformulari, entrambe facenti parte del modulo o formulario, ma luna rientrante fra
quelle approvate specificamente per iscritto e come tale approvata (cioè nel rispetto degli artt. 1341 e 1342
cod. civ.) e laltra, invece, non riconducibile a quelle da approvarsi specificamente per iscritto ma di
contenuto opposto alla prima, la risoluzione della incompatibilità e del contrasto fra di esse possa discendere
dal riconoscimento della sussistenza al momento della formazione della volontà contrattuale siccome
espressa dai contraenti e segnatamente da quello “debole”, di una sorta di maggiore consapevolezza
nellapprovazione specifica della clausola piuttosto che in quella del contratto nel suo complesso e, quindi,
della clausola contrastante con quella specificamente approvata per iscritto.
Tale ragionamento non appare qualificato in alcun modo in diritto, nel senso che non indica il Tribunale
quale fra le norme sullinterpretazione dei contratti – e segnatamente fra quelle di interpretazione oggettiva –
lo giustificherebbe.
Lomissione è tanto più incomprensibile, in quanto lordinamento prevede un criterio di interpretazione che il
giudice deve applicare in relazione al caso in cui il contratto sia predisposto da uno dei contraenti. Tale
criterio è quello dellart. 1370 cod. civ., secondo il quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti sinterpretano nel dubbio a favore
dellaltro”.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto
uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle
clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dallart. 1370 cod. civ, secondo il quale la clausola di dubbia
interpretazione deve essere interpretata contro lautore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei
due contraenti abbia predisposto lintero testo del contratto al quale laltra parte abbia prestato adesione, ma
anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli
e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (Cass. n. 8411 del 2003).
Proprio questo caso (cd. interpretatio contra stipulatorem) ricorreva nella specie/ atteso che la presenza
delle due clausole contrastanti, una volta posta luna in relazione allaltra, determinava certamente una
situazione di dubbio. Specie considerando che il contrasto e, quindi, il dubbio è di particolare gravità, in
quanto luna clausola – quella di richiamo delle condizioni particolari e, quindi, di quella fra di esse di
esclusione del tacito rinnovo alla scadenza, ha natura derogatoria proprio della clausola approvata
specificamente per iscritto.
Il Tribunale, dunque, invece di risolvere il dubbio nel senso sopra indicato, privo di alcuna base normativa
nelle norme ermeneutiche, avrebbe dovuto porsi il problema dellapplicabilità dellart. 1370 cod. civ. e
valutare la fattispecie alla stregua di tale norma.
2.6. Va chiarita a questo punto laffermazione della non pertinenza dei richiami di giurisprudenza operati
dalla sentenza impugnata, ancorchè essi non abbiano spiegato rilievo sulla decisione.
In primo luogo, si rileva che nella specie non si verte in fattispecie di contrasto fra clausola aggiunta e
clausola figurante sul modulo o formulario, come nel precedente di Cass. n. 269 del 1976. Si verte, invece,
in un caso in cui entrambe le clausole in contrasto fra loro sono figuranti sul modulo predisposto da un
contraente e, quindi, sono state da esso predisposte. Non vè, dunque, alcuna clausola aggiunta (cioè
oggetto di specifica contrattazione) della quale debba valutarsi il contrasto con una clausola predisposta.
E, pertanto, non si comprende a che titolo il Tribunale abbia inteso richiamare il suddetto precedente.
Analogamente, la sentenza impugnata richiama a torto il precedente di cui a Cass. n. 1235 del 1975, che
non è pertinente in quanto non si riferisce a fattispecie di contratto concluso mediante modulo o formulario,
per la quale è pertinente tra le norme di cd. interpretazione oggettiva lart. 1370 cod. civ.
Inoltre, quel precedente, là dove richiama lapplicabilità dellart. 1363, cioè il criterio della totalità
ermeneutica, suppone che esso sia utilizzato in prima battuta sul piano della interpretazione cd. soggettiva,
cioè quando ancora si deve ricostruire il senso di ognuna delle clausole. Operazione, come si è visto,
compiuta scorrettamente dal Tribunale a proposito della clausola di richiamo delle condizioni particolari,
attraverso lerronea attribuzione di significato allavverbio espressamente. Di modo che linvocazione di detto
precedente come premessa del sillogismo interpretativo, per come si è già detto, appare basata su un errore
ermeneutico.
3. Conclusivamente, sulla base dei rilievi svolti la sentenza impugnata, devessere cassata con rinvio ad altro
giudice dello stesso Tribunale di Potenza che provvedere ad una nuova decisione applicando i seguenti
principi di diritto:
A) “In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la previsione fra le condizioni predisposte che si
assumono conosciute dal contraente, accanto alle condizioni generali, di condizioni denominate “particolari”,
per le quali ultime si preveda la validità se espressamente richiamate, non va intesa nel senso che lavverbio
“espressamente” implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nella polizza debba
avvenire con lindicazione specifica di ciascuna clausola, in quanto detto avverbio non è sinonimo
dellavverbio “specificamente”, bensì nel senso che il richiamo può avvenire sia per tutte le dette condizioni
con un generico riferimento alle condizioni “particolari”, sia per alcune di esse specificamente individuate,
con la conseguenza che la previsione sul modulo o formulario in via generica delloperatività delle clausole
particolari devessere intesa come volontà dalla parti di far divenir” clausola dal contratto tutta la condizioni
particolari”;
B) “In tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dallapprovazione
specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo
delloperatività di condizioni particolari, indicate nel libretto accluso alla polizza (contenente sia le condizioni
denominate generali che quelle denominate particolari), fra le quali ultima vi sia una clausola derogatoria di
esclusione delloperatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali,
determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non
può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere
loperatività della clausola vessatoria e non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il
fatto che la specifica approvazione dalla prima evidenza una maggiore attenzione del contraente debole
allatto di prestare il consenso, atteso che siffatto criterio interpretativo non risponde ad alcuno dai principi
dettati per linterpretazione dei contratti. Viceversa, il giudice del merito deve procedere alla risoluzione della
situazione di contrasto in primo luogo con lapplicazione del criterio, di cui allart. 1370 cc, giacchè essa di
luogo ad un dubbio interpretativo circa la clausola dal contratto concluso mediante modulo o formulario”.
La cassazione della sentenza impugnata sulla base dellaffermazione di questi due principi di diritto
comporta che debba essere demandato al giudice del rinvio, una volta che li abbia gradatamente applicati,
ogni eventuale – cioè per il caso che resti ancora oscura la volontà contrattuale sul piano oggettivo –
valutazione alla stregua dei criteri interpretativi di cui allart. 1371 e 1366 cod. civ., evocati anchessi nei
motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa e rinvia al Tribunale di Potenza in persona di altro
magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005.