La frivolezza della donna riduce l’assegno di mantenimento
Deve essere ridotto l’assegno di mantenimento concesso alla ex moglie
se questa, nel corso del matrimonio, invece di dedicare il suo tempo
alla famiglia, trascorra il suo tempo frequentando locali notturni. E’
quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892.
Una donna, madre di due figli di 10 e 12 anni, si vedeva ridurre
l’assegno di mantenimento a causa della sua abitudine di frequentare
locali notturni della riviera romagnola, anche durante i primi anni di
nozze quando i figli erano piccoli. La donna, inoltre, era solita
abusare di sostanze alcoliche e di psicofarmaci tanto da doversi
sottoporre a terapie psicoanalitiche.
Secondo l’orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, fatto proprio dai giudici di legittimità, in tema di
scioglimento del matrimonio (art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), una
volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non
essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di
mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente
accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto
dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei
criteri indicati nello stesso art. 5, tra i quali si evidenziano: a) le
ragioni della decisione; b) il contributo personale ed economico dato
da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
di ciascuno od a quello comune; c) il reddito di entrambi; d) la
durata del matrimonio; elementi che debbono essere presi a riferimento
anche come fattori di moderazione e diminuzione della somma
considerabile in astratto.
Il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve
necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri
stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza
anche ad alcuni o ad uno solo di essi.
Di conseguenza, secondo i giudici della Prima Sezione Civile, nella
specie bene hanno fatto i giudici di merito nel disporre la riduzione
dell’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie in considerazione
della vita disordinata tenuta in costanza di matrimonio a causa del
minore apporto dato dalla donna alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio comune.