La Giunta provinciale non può scegliere gli esaminatori del concorso
Una partecipante ad un concorso pubblico indetto dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, dopo aver ricevuto notizia del provvedimento che la escludeva dalla procedura, proponeva ricorso al TAR per la Calabria.
Nel provvedimento, in cui veniva indicata quale ragione di esclusione il non avere “indicato né comprovato il possesso della esperienza lavorativa, omettendo di adeguatamente documentarla, richiesto per l’ammissione al concorso”, veniva annullato con sentenza, poco dopo passata in giudicato.
L’interessata, conseguentemente, proponeva un successivo ricorso, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti a causa della sua illegittima esclusione dal concorso. In particolare, la ricorrente adduceva a fondamento della domanda di risarcimento la sua concreta aspettativa di affrontare vittoriosamente il concorso, nel caso in cui non ne fosse stata illegittimamente estromessa. Ciò in quanto il giorno stabilito per l’espletamento della prova scritta nessun concorrente ammesso si era presentato
Il T.A.R. respingeva la domanda di risarcimento e l’interessata proponeva appello al Consiglio di Stato.
Nel frattempo l’Amministrazione provinciale provvedeva a reinsediare la Commissione giudicatrice del concorso, e l’interessata veniva finalmente ammessa a sostenerne le prove scritte, all’esito delle quali la stessa non veniva ammessa alle relative prove orali.
La protagonista della vicenda, conseguentemente, proponeva un ulteriore ricorso al TAR Calabria, impugnando l’atto di approvazione dei verbali del concorso che non l’aveva vista ammessa agli orali; la nota con cui le era stata data la relativa comunicazione e la determina dirigenziale con la quale era stata reinsediata la Commissione giudicatrice. La ricorrente chiedeva, altresì, il risarcimento del danno per l’illegittimo uso del potere amministrativo.
Il T.A.R. respingeva anche tale ricorso e l’interessata ricorreva al Consiglio di Stato.
IL Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, richiamando la giurisprudenza sul punto, ha ritenuto che la Giunta provinciale non è competente a nominare la commissione giudicatrice nella procedura concorsuale sulla base dei seguenti elementi:
ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto dell’ente locale non riservano espressamente agli organi di governo;
la previsione legislativa che sancisce la responsabilità del personale dirigente, estesa sull’intera procedura di concorso, può avere una sua logica esclusivamente nel caso in cui viene assegnata alla dirigenza la gestione unitaria di tutto l’iter (dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori);
risulta esclusa ogni interferenza da parte dell’organo politico.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha ritenuto la tempestività dell’impugnazione del candidato non ammesso in quanto il termine di decadenza comincia a decorrere solamente dal momento in cui il concorrente apprende dell’esclusione, ossia al momento dell’approvazione della graduatoria.
La domanda di risarcimento del danno, invece, è stata dichiarata inammissibile in quanto assolutamente generica ed apodittica.
Infatti, la ricorrente ha violatogli oneri di allegazione e prova che gravavano su di essa, poiché non ha allegato e provato nulla con riferimento alla sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del presunto illecito (dolocolpa, danno, nesso di causalità) ed ha formulato la propria richiesta di risarcimento come un mero automatismo riflesso.
Peraltro, sul punto, la giurisprudenza è chiara, posto che grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno. Tali elementi devono essere forniti in modo rigoroso non potendosi invocare in proposito il c.d. principio acquisitivo, attinente allo svolgimento dell’istruttoria e non già all’allegazione dei fatti. L’assolvimento dell’onere di allegazione è fondamentale, in quanto le prove devono avere ad oggetto fatti circostanziati e, pertanto, sebbene sia ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subìto e della sua entità, è, in ogni caso, ineludibile l’obbligo, a monte, di allegare circostanze di fatto precise
Se il soggetto onerato dell’allegazione e prova dei fatti non vi abbia adempiuto deve essere escluso il ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c..