La giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Interessante sentenza del Giudice di
Pace di Tivoli, il quale ha, tra l’altro, ribadito: “la giurisprudenza
ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il
dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr.,
ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041),
principio che appare, nel caso di specie, anche piuttosto ovvio, non
avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per
misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Pertanto,
la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di
accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo
sostituito, – senza il suo consenso e senza la sua presenza, – al
momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi
indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del
contatore”…..