LA IERVOLINO FA INFLIGGERE MIGLIAIA DI MULTE INGIUSTE AI NAPOLETANI , IMPIEGANDO LA POLIZIA MUNICIPALE COME L’ ESERCITO
FRONTE DELLE 3200 multe anti smog (ma che invece servono solo alle
povere casse del comune) elevate dai vigili urbani oltre diecimila
napoletani scaricano dal sito noi consumatori il fac simile del ricorso
per difendersi da tali ingiustizia
LE MULTE ELEVATE IN QUESTI GIORNI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI
PER IL DIVIETO ANTI SMOG DEL LUNEDI, MERCOLE, GIOVEDI E
VENERDI, DICHIARA L’AVV ANGELO PISANI, Presidente di NOI
CONSUMATORI.IT SONO ANNULLABILI PERCHE’ CONTENGONO PRETESE ILLEGITTIME
ED IRREALI, NON PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, PARI AL DOPPIO DELLA
VERA SANZIONE E ADDIRITTURA MINACCE ASSURDE DI SOSPENSIONE PATENTE .
I VIGILI PUR SAPENDO CHE LA NORMATIVA VIGENTE NON LO CONTENTE SONO
SCOSTRETTI AD OPERARE COSI’ DA UNA DIRETTIVA INTERNA MA NOI CHIEDIAMO
INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA E DELLA CORTE DEI CONTI PER IL
RIPRISTINO DELLA LEGALITA’ E GIUSTIZIA .
: DISTRIBUIREMO GRATUITAMENTE I SEGUENTI FACSIMILE AFFINCHE TUTTI I
CITTADINI POSSANO CONTESTARE QUEST’ULTERIORE ERRORE
DELL’AMMINISTRAZIONE
il processo verbale in oggetto, relativo alla violazione di cui sopra,
accertata, e contestualmente contestata al ricorrente, in data ……. alle
ore …….. in NAPOLI alla ………………, per le motivazioni di seguito esposte.
circostanze di tempo e luogo di cui sopra il ricorrente circolava alla
guida del proprio motociclo marca modello targato
;
il Comune di Napoli istituiva sull’intero territorio cittadino del
Comune di Napoli una Zona a Traffico Limitato con accesso e circolazione
vietati ai veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci
dalle ore 07.30 alle ore 10.30 nelle giornate di mercoledì e venerdì dei
mesi di febbraio e marzo;
il Comune di Napoli estendeva il divieto di accesso e circolazione
nella suddetta Z.T.L. alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dei
mesi di aprile, maggio e giugno dalle ore 07.30 alle ore 10.30;
il divieto di accesso e circolazione nella suddetta Z.T.L. veniva
ulteriormente esteso alle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di luglio, agosto e settembre dalle ore 07.30 alle ore 10.30;
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: …omissis…
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed
ambientali; …omissis…”;
in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del
comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro
624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI”;
comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del
traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico,
sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di
urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del
sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.”;
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e’ soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74,00 a euro 299,00”;
applicabile, per sua espressa ed esplicita previsione, esclusivamente
alla violazione delle limitazioni previste “ai sensi della lettera b)
del comma 1” dello stesso articolo, ossia imposte mediante ordinanza del
sindaco per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale. La limitazione sancita dalla D.G. n. 1141/2010, invece, trova
il proprio fondamento giuridico nel comma 9 dell’art. 7 c.d.s., il quale
riconosce ai comuni la facoltà di delimitare, con delibera di giunta,
aree pedonali e zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Ministro dell’ambiente, quello per i problemi delle aree urbane e
quello dei beni culturali ed ambientali; nel c. 9 la giunta comunale);
(quelle di cui al c. 1, per la loro urgenza e imprevedibilità, non
consentendo l’installazione di apposita segnaletica verticale, sono
pubblicizzate tramite giornali e tv; quelle di cui al c. 9, non essendo
adottate in condizioni di urgenza e protraendosi nel tempo, richiedono
l’installazione agli accessi delle zone interessate di appositi segnali
verticali di divieto di transito).
ragione delle suddette differenze e del richiamo esplicito al comma 9
dell’art. 7 c.d.s. operato dalla stessa D.G. n. 533/2010 (di cui la D.G.
n. 1141/2010 costituisce mera prosecuzione), la polizia municipale
avrebbe dovuto contestare al ricorrente non la violazione dell’art. 7
cc. 1 lett. b) e 13-bis c.d.s. ma quella dell’art. 7 cc. 9 e 14 c.d.s.,
avendo lo stesso circolato in una Zona a Traffico Limitato, violazione
punita con una sanzione di € 74,00 (invece di € 155,00) che non
comporta, in caso di reiterazione nel biennio, una sospensione della
patente di guida.
del provvedimento sopra indicato nonché la provvisoria sospensione dei
termini di pagamento ed il rimborso del contributo unificato versato in
sede di presentazione del ricorso, CON VITTORIA DI SPESE DI LITE.
___________________
Quesiti sul ricorso Chiedo scusa In merito alla presentazione del ricorso vi chiedo la cortesia di indicarmi se è giusto inviare le 5 copie oltre l’originale del verbale via posta ordinaria tramite raccomandata A/R o è necessaria la consegna a mano? Inoltre vi chiedo se è necessario l’invio del verbale originale in quanto se il ricorso non venisse accolto sarebbe problematico pagare la multa sulla base di una copia del verbale originale. Inoltre si parla di allegare i seguenti documenti: 1 – delibera di giunta n. 533/2010, per complessive n. 9 pagine; 2 – delibera di giunta n. 1141/2010, per complessive Vi chiedo la cortesia di indicarmi, se è necessario l’invio di tali delibere e dove si possono trovare gli allegati delle delibere, in quanto ho fatto una ricerca su Internet ma è difficile trovare questi atti ? Vi ringrazio per la cortesia ed in attesa di un Vostro riscontro in merito alla presente L’occasione mi è gradita per inviare Cordiali saluti n. 8 pagine.
Sig oltre ai chiarimenti del signor Giuseppe ,che mi ha preceduto,e che faccio miei per non ripeterli, desidero aggiungere, se occorre inviare anche una copia della nostra lettera di ricorso al Prefetto di Napoli da presentare alla polizia municipale di via P. Raimondi, 19 – 80141 Napoli, come evidenziato nelle avvertenze figuranti sul retro del verbale . Nel ringraziarvi per un vostro pronto riscontro in merito ai nostri quesiti, porgo i miei più cordiali saluti.