La lascia e la insulta con un messaggio su Facebook, condannato a 15.000 euro
MONZA (1 aprile) – Il Tribunale di Monza
della Sezione IV Civile, con una sentenza 2 marzo 2010, n. 770, ha
stabilito che colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una
persona tramite l’invio di un messaggio del social network “Facebook” è
obbligato al risarcimento del danno.
Questa la vicenda sottoposta al Tribunale di Monza e raccontata dal Sole 24 ore:
una giovane donna, portatrice di una particolare tipologia di
strabismo, definita “esotropia congenita”, entra in contatto con un
giovane attraverso il più famoso social network “Facebook”.
I due intraprendono una relazione sentimentale, ma il giovane, stufo
delle continue ed eccessive attenzioni della donna, decide di porre
fine al rapporto con un messaggio, visibile da altri utenti, tramite
“Facebook”.
Nel citato messaggio il ragazzo non solo la offende sull’aspetto fisico
e sulla particolare tipologia di strabismo, ma ne rende noti i gusti
sessuali, ledendo la sua reputazione, l’onore ed il decoro.
La donna decide di citare in giudizio il ragazzo, chiedendo il
risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non
patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Secondo il Giudice di prime cure nella vicenda in esame “deve essere
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale soggettivo.
Il Tribunale di Monza, dunque, alla luce di quanto accertato in fatto
della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti
(la reputazione, l’onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti
indubbie sofferenze inferte all’attrice dalla vicenda in esame,
stabilisce, in via di equità, che alla donna deve essere liquidata ai
valori attuali, a titolo di danno morale ovvero non patrimoniale, la
somma di € 15.000,00.