La liquidazione del danno biologico include il danno estetico
La Corte ha osservato le prescrizioni della legge n. 57 del 2001 in tema di liquidazione del danno biologico, considerano ed includono il danno estetico con riflessi non patrimoniali, qualora sussistente nel caso concreto.
In particolare, col quinto motivo, il ricorrente lamentava il vizio di violazione di legge per avere il giudice dell’appello, in modo erroneo, confermato la liquidazione operata dal giudice di primo grado, concernente il danno biologico derivante da lesioni, nonché il danno morale. Il ricorrente asserisce che la Corte territoriale abbia omesso di motivare circa la correttezza della liquidazione fatta dal primo giudice, e nella fattispecie l’omessa configurazione del danno estetico e del danno alla vita di relazione.
Il collegio rileva che i giudici di merito, ai fini della liquidazione, hanno utilizzato i criteri di cui alla legge n. 57 del 2001, ritenendo inclusi nel danno biologico anche il danno alla vita di relazione e il danno incidente sulla capacità lavorativa generica.
A dir dei giudici della terza sezione civile, il giudice d’appello ha ritenuto congrua la liquidazione del danno biologico operata in primo grado con l’applicazione della legge n. 57 del 2001, che rappresenta il punto di riferimento per la definizione unitaria del danno biologico derivante da sinistro stradale, “quale lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”. Le regole dettate dalla richiamata normativa hanno infatti operato una tipizzazione, adottando criteri di giudizio “territorialmente uniformi” per il calcolo attuariale del punto di base economico. Siffatta liquidazione include pure il danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente. Infine, rammenta il collegio, la legge n. 57 del 2001, al comma 4 dell’art. 5, in tema di liquidazione del danno biologico, contempla, peraltro, il criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del sinistrato. Su tali considerazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte territoriale.