La liquidazione del danno biologico tiene conto anche del danno estetico con riflessi non patrimoniali
In tema di liquidazione del danno biologico a seguito di incidente stradale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15674, depositata il 15 luglio 2011, ha stabilito che il danno estetico con riflessi non patrimoniali va liquidato insieme al danno biologico. I criteri della legge n. 57 del 2001 per la liquidazione del danno biologico hanno in un certo senso tipizzato la tutela del danno biologico adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale del punto di base economico e possono essere considerati un valido parametro di liquidazione, essendo il sinistro precedente all’entrata in vigore della legge, per un danno da liquidarsi equitativamente, quale il danno biologico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 c.c.”. In sostanza, ha spiegato la terza sezione civile in otto pagine di motivazione, la liquidazione del danno biologico effettuata secondo la normativa richiamata tiene conto anche del danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente, per cui è infondato il motivo di ricorso che lamentata la mancata considerazione del danno estetico.