La maestra d’asilo lascia soli i bimbi: in caso d’incidente è responsabile
I bambini della scuola materna non devono mai andare soli in bagno. In
caso di incidente, dice la Cassazione, la maestra è responsabile dal
momento che per lei non c’è solo «l’obbligo di istruire ed educare» gli
alunni ma anche di «proteggerli». La Suprema Corte (sentenza 9906/10)
ha confermato la condanna del ministero della Pubblica istruzione a
risarcire i danni ai genitori di una bambina anni che, in una scuola
materna di Lecce, si era infortunata in bagno. La piccola, dopo essere
stata accompagnata dall’insegnante era stata lasciata sola visto che in
classe erano rimasti altri 26 bambini. Una circostanza non rilevante
per la Cassazione: la docente «avvalendosi eventualmente dell’ausilio e
dell’intervento del personale non docente», avrebbe comunque dovuto
interessarsi della bambina. Il ministero aveva fatto ricorso sostenendo
che non era stata dimostrata la «colpa grave della maestra» e che, in
ogni caso, andava esclusa la responsabilità della pubblica
amministrazione. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha evidenziato
che «fra allievo e istituto scolastico, con l’accoglimento della
domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla
scuola, si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico
dell’istituto, l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità
nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte
le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso». Inoltre, «tra insegnante e allievo si instaura un
rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno
specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che
l’allievo si procuri, da solo un danno alla persona».