La mancata consegna dell’auto blocca il recupero contro l’acquirente
La società finanziaria che ha pagato l’auto al concessionario per conto
del cliente non può agire contro quest’ultimo per il rimborso del
prestito se la vettura non è mai stata consegnata. Lo ha chiarito la
terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 3589/2010 secondo
la quale nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo
scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un
determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti
contratti, per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della
somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma
concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza
che la risoluzione del contratto, che importa il venir meno dello
stesso scopo del mutuo, legittima il mutuante a richiedere la
restituzione della somma non al mutuatario ma direttamente ed
esclusivamente al venditore.