La moglie non taglia il "cordone ombelicale" con i suoi. Ma non basta per addebitarle la separazione
Moglie sì, ma a mezzo servizio: nonostante la vita
coniugale non è riuscita a staccarsi fino in fondo dalla famiglia
d’origine. Ma ciò non basta ad addebitarle la separazione se l’ex
marito non riesce a provare che sia proprio quella la ragione che ha
portato al fallimento del matrimonio. Lo precisa la sentenza 149/10
emessa dal Tribunale di Novara.
Il caso
Va escluso ogni automatismo
nell’addebito della separazione. Il quale trae origine indubbiamente
dall’inadempimento dei doveri connessi allo status di coniuge. Ma per
l’addebito è richiesto un nesso tra la violazione dei doveri e la fine
del rapporto fra i partner: in particolare bisogna dimostrare che la
seconda sia riferibile in modo esclusivo alla prima. L’addebito ha
infatti conseguenze gravi e, quindi, impone un accertamento scrupoloso.
Non adempie l’onere della prova, nella specie, il marito che accusava
la moglie di una ricerca ossessiva della maternità oltre che di non
avere reciso il “cordone ombelicale” con i genitori. Veniamo a un altro
tema “caldo”: la casa familiare. La legge 54/2006 ha introdotto nel
codice civile l’articolo 155 quater che fa esplicito riferimento
all’interesse dei figli: il provvedimento del giudice che attribuisce
il godimento dell’immobile è finalizzato alla tutela dei più piccoli:
la prole ha diritto a continuare a vivere nell’habitat domestico, cioè
il centro dei loro affetti e dei loro interessi. Nei casi in cui
mancano i minori (o figli maggiorenni non autosufficienti) il giudice
non potrà assegnare la casa familiare nella sentenza di separazione.