La morte dell’imputato vanifica anche il risarcimento alla parte civile
Se l’imputato muore prima del passaggio in giudicato della sentenza
viene meno non solo il rapporto processuale penale ma anche quello
civile inserito nel processo penale. In pratica, il decesso
dell’imputato pone nel nulla anche la sua eventuale responsabilità
civile. In punto di diritto, infatti, l’esistenza e la permanenza in
vita della persona accusata costituiscono il presupposto processuale
della sentenza e della sussistenza del rapporto anche civilistico,
essendo inapplicabili in sede penale gli istituti della successione nel
processo, della sua interruzione ed estinzione. Lo ha chiarito la
Cassazione nella sentenza 48308/09 con cui ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso di una parte civile per sopravvenuta
carenza d’interesse, in quanto nelle more del procedimento l’imputato
era deceduto come da certificazione in atti. Insomma, il suo venir
fisicamente meno ha fatto cessare anche quell’elemento di collegamento
che consentiva di accedere all’azione civilistica nei suoi confronti.
«La posizione del responsabile civile – ha ricordato, infatti, la
Suprema corte – è intimamente connessa e collegata a quella
dell’imputato».