La notevole estensione della rete stradale non basta ad escludere responsabilità dell’ANAS per cose in custodia. Va risarcito motociclista che cade per fango sulla strada
In materia di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ente proprietario dell’infrastruttura di collegamento è responsabile del sinistro provocato dal fango e dai detriti non tempestivamente rimossi, specie se su una strada importante, e deve risarcire la vittima. È questo il contenuto della sentenza n. 21508, depositata il 18 ottobre 2011 con cui la terza sezione civile ha rigettato i ricorso dell’Anas che dovrà risarcire le vittime del sinsitro stradale. Come si legge nella Setnenza l’Anas aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la richiesta di due automobilisti volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati da un sinistro stradale. In sostanza, a seguito della notevole pioggia, si erano accumulate sulla strada fango, sterpaglie e sabbia che avevano causato lo sbandamento della vespa su cui viaggiavano le vittime del sinistro. Su ricorso dell’Anas volto ad escludere la propria responsabilità, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che in tema di responsabilità di sinistri stradali, il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 del codice civile deve individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti.