La notifica dell’avviso a soggetto irreperibile può essere fatta presso l’albo comunale
Quanto segue: Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Caserta l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia
delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l’anno
1995; che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per
tardività; che l’appello proposto dal B. venne rigettato dalla
Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza
depositata l’11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del
ricorso – avvenuta il 1 aprile 2003 – decorreva dall’ottavo giorno
successivo a quello dell’affissione alla porta dell’abitazione
dell’avviso del deposito dell’atto nell’albo comunale, cioè, nella
fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25
febbraio 2003; che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E.
propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al
quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Che, con i due
motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente “violazione
dell’art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att.” e “falsa applicazione del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137
c.p.c.”, nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai
sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione
occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla
norma (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso
del deposito e spedizione della raccomandata); che va preliminarmente
dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è
stata parte del giudizio di merito;