La notifica giuridicamente inesistente rende inefficace il decreto ingiuntivo
Con ordinanza 31 agosto 2011 il Tribunale di Torino ha ritenuto di
aderire alla tesi prevalente in giurisprudenza, secondo cui la
notificazione inesistente (ossia non effettuata) ovvero quella
giuridicamente inesistente (come quella effettuata in luogo e a persona
in alcun modo riferibile al debitore ingiunto) comporta l’inefficacia
del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la quale può essere
fatta valere non soltanto con la procedura di cui all’art. 188 disp.
att. c.p.c. ovvero con autonoma azione ordinaria di accertamento
negativo, bensì anche con l’opposizione all’esecuzione a norma dell’art.
615 c.p.c.
A portare la questione davanti al giudice di merito torinese, una
donna, titolare di un’impresa individuale che, vedendosi destinataria di
una procedura di espropriazione mobiliare, si opponeva all’esecuzione
eccependo l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei
suoi confronti in quanto inoltrato ad un recapito errato.
Ricorso accolto e procedimento esecutivo sospeso.
Il Tribunale investito ricorda, in particolare, come una recente pronuncia della Corte di Cassazione abbia affermato che “di
fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto
d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto,
che sostenga l’inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè
deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di
notificazione giuridicamente qualificabile come tale , può proporre
opposizione all’esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. E tale rimedio è
proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintantochè il processo esecutivo
non si sia concluso” (Cass. Civile, sez. III, 7 luglio 2009, n. 15892).
Come da codice di rito, pertanto, il giudice designato ha assegnato
termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito relativo
all’opposizione.