La notifica via posta rende nulla la cartella
È nulla la notifica della cartella di pagamento che viene inviata da
Equitalia per posta. Per la Commissione tributaria di Lecce, il
riferimento è all’art. 26 del DPR 602/73 ove viene precisato come la
notifica della cartella, e in generale di tutti gli atti di esecuzione,
deve essere obbligatoriamente fatta solo da soggetti abilitati quali
ufficiali della riscossione, soggetti abilitati dai concessionari,
messi comunali e agenti della polizia municipale. Solo questi soggetti
possono, invece che agire direttamente, utilizzare il servizio postale
per il recapito della notifica al contribuente. Per la Commissione, ne
consegue che Equitalia non può ricorrere alla notifica diretta ma deve,
gioco forza, passare prima attraverso uno dei soggetti sopramenzionati
e le notifiche direttamente inviate per raccomandata sono nulle perché
effettuate da un soggetto che non rientra tra quelli di cui al predetto
art. 26.