La notificazione degli atti alle persone giuridiche deve eseguirsi nella loro sede
In materia di notificazione degli atti alle persone giuridiche, la norma di cui all’art. 145, comma primo, c.p.c., dispone che detta notificazione deve eseguirsi nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, agli addetti alla sede stessa o, ancora, al portiere dello stabile in cui è la sede. Qualora nell’atto ne sia specificata la qualità, nonché residenza, domicilio e dimora abituale, detta notificazione può anche essere eseguita, ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., anche alla persona fisica che rappresenta l’ente. Il dettato codicistico in oggetto deve, tuttavia, trovare coordinamento con il disposto di cui all’art. 46 c.c., nella parte in cui sancisce che, ai fini della notificazione,
qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima. Alla luce di quanto innanzi, rilevato che nella specie la ricorrente provava di aver indirizzato gli atti introduttivi del giudizio presso la sede legale della controinteressata, nonché, avutane conoscenza dall’organo notificatore, presso la sede operativa della medesima, non pare potersi rinvenire un motivo determinante una nullità o addirittura una inesistenza dell’atto comunicativo, come contrariamente ritenuto dalla controinteressata medesima.
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 giugno 2009, n. 1379