La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’Inps
A decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi dell’art.30, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010), per la riscossione dei crediti dell’Inps,“scompare” la cartella di pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente della Riscossione. L’attività di riscossione relativa al recupero delle somme, a qualunque titolo dovute all’Inps, è effettuata mediante la notifica di un “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo. Prima di emettere l’avviso di addebito l’Inps, tuttavia, richiederà al debitore il pagamento “bonariamente” il proprio debito; soltanto dopo la scadenza del termine fissato nell’avviso bonario per il pagamento, l’Inps emetterà l’avviso di addebito. L’avviso di addebito può essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/99, con ricorso davanti al Tribunale, giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso di addebito. Dopo la notifica da parte dell’Inps dell’avviso di addebito, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica), ed in assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), l’Agente della Riscossione procederà alla esecuzione forzata sui beni del debitore, con i poteri e le modalità relativi alla riscossione a mezzo ruoli.