LA NUOVA LEGGE SUGLI ASSEGNI
Dall’importo massimo consentito per i pagamenti in contante alle modalità di compilazione, tante le novità che entreranno in vigore da oggi nell’uso degli assegni libretti al portatore e contanti.
Entrano in vigore le nuove regole antiriciclaggio per l’uso di assegni, libretti al portatore e contanti. Tante le novità, dall’importo massimo consentito per i pagamenti in contante alle modalità di compilazione. Lo rende noto l’Abi che in proposito ha realizzato una guida con la collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia, che offre assistenza e consigli pratici ai clienti sui cambiamenti.
“Assegni: cambia tutto”, questo il nome della guida, è in distribuzione in questi giorni gratuitamente in oltre 2 milioni di copie presso le banche. Ecco le 6 regole principali da ricordare secondo l’Abi:
gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”;
chi vuole continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5 mila euro, può farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato;
i “vecchi” carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario ‘validarli’ inserendo la clausola di “non trasferibilità”;
sugli assegni in forma libera ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua;
gli assegni intestati a “me medesimo” o “m.m” possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri;
il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere pari o superiore alla somma di 5.000 euro. Per quelli in essere è prevista l’estinzione o la riduzione alla soglia stabilità dalla legge entro il 30 giugno 2009.