La p.a. che non fa rispettare il divieto di fumo deve risaricire i dipendenti del danno non patrimoniale
L’amministrazione
che non fa rispettare il divieto di fumo sul posto di lavoro deve
risarcire i dipendenti del danno non patrimoniale e cioè della “privazione
della tranquillità e della serenità derivante dall’aver lavorato in un
ambiente non salubre”. Ciò anche se l’impiegato non ha avuto patologie
collegate al fumo passivo.
A questa importante conclusione è giunto il
Tar (si veda link sotto con massima e sentenza) che ha accolto il ricorso
di un dipendente non fumatore che lamentava l’inosservanza del divieto da
parte dei colleghi fumatori. In particolare all’uomo sono stati
riconosciuti 4mila euro di danni non patrimoniali. Secondo i giudici,
infatti, i ministeri hanno l’obbligo di adottare misure organizzative
idonee a prevenire il rischio per i dipendenti derivante dall’esposizione
a fumo passivo; sussiste pertanto l’obbligo di risarcire i danni non
patrimoniali causati ai pubblici dipendenti dall’avere lavorato in un
ambiente non salubre, e subiti per effetto della mancata adozione delle
misure di tutela dei lavoratori volte a prevenire i rischi derivanti
dall’esposizione al fumo, in violazione delle numerose norme in materia,
nonché dell’obbligo generale, in capo al datore di lavoro, di tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Questo
anche perché, hano spiegato i giudici, “proprio il riferimento agli artt.
1, 2, 4, 32 e 35 Cost. induce il Tribunale a ritenere che il diritto ad un
ambiente di lavoro salubre sia costituzionalmente garantito e, come tale,
risarcibile quale danno non patrimoniale subito dal dipendente che abbia
visto tale diritto illegittimamente compromesso a prescindere da ogni
effetto sul diritto alla salute”.
fumo