Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 22.6.2010 n. 15058)
Con sentenza del 24 ottobre 2003 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di M.P., intesa ad ottenere, nei confronti della società Baldassini – Tognozzi Costruzioni Generali s.p.a., il risarcimento dei danni conseguenti alla sua mancata assunzione obbligatoria, a seguito dell’avviamento disposto dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, e, per l’effetto, condannava la predetta società al pagamento delle corrispondenti retribuzioni. Tale decisione veniva impugnata dalla società, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2006, respingeva il gravame. In particolare, la Corte di merito osservava che all’assunzione del M. non poteva ostare, come preteso dalla appellante, la difformità fra la qualifica di “addetto alla manovalanza”, riportata nel nulla – osta di avviamento, e quella di “muratore, stuccatore e posatore” risultante dalla tessera di iscrizione al collocamento obbligatorio, d’altra parte, era emersa, in base alla documentazione acquisita in giudizio, la piena corrispondenza tra la qualifica posseduta dal lavoratore con quella di iscrizione e con quella richiesta dalla società nel prospetto presentato ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 9, (muratore e carpentiere), e, inoltre, il possesso delle mansioni specializzate era stato espressamente indicato dal lavoratore in sede di colloquio preliminare; infine, la commisurazione del risarcimento alle retribuzioni previste per l’operaio specializzato conseguiva all’accertamento della effettiva qualifica posseduta, a prescindere da quella risultante formalmente.