La prova dell’esistenza della buca sulla strada legittima il risarcimento
Cassazione civile sezione III, sentenza 6 ottobre 2010 n. 20757)
Con sentenza 9 settembre 2005, il Tribunale di Parma confermava la decisione del giudice di pace di Fornovo con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da N. M. contro il Comune di Fornovo. Nell’atto di citazione l’attrice aveva esposto che il (OMISSIS), alle ore 15,00, mentre percorreva la via (OMISSIS), diretta ai cassonetti dei rifiuti, era caduta in una buca profonda 15 cm. che si trovava sul manto stradale, procurandosi lesioni personali. Il giudice di appello sottolineava che nessuno dei testimoni escussi aveva riferito in ordine all’esistenza di una buca, all’epoca del sinistro. La circostanza che il perito della compagnia di assicurazione avesse confermato la presenza di rattoppi sul manto stradale, eseguiti in epoca posteriore all’infortunio, non provava la esistenza di buche di entità apprezzabile nell'(OMISSIS) nè la circostanza che la N. fosse caduta proprio a causa della presenza di una buca nell’asfalto. Avverso tale decisione la N. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resiste il Comune di Fornovo con controricorso.