La raccomandata non andata a buon fine fa saltare il tentativo obbligatorio di mediaconciliazione
Istanza da depositare comunque in 15 giorni: la legge non menziona
l’invio postale. Lo sfratto resta, ma l’intimato può aprire una causa ad
hoc.
Occhio alla raccomandata postale: non offre garanzie all’attore che è
tenuto al tentativo obbligatorio di mediazione. La legge precisa
soltanto che l’istanza deve essere depositata in quindici giorni, ma non
indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte
di una delle parti come mezzo d’introduzione del procedimento, cosa che
invece avviene in altre circostanza. In soldoni: se la missiva torna al
mittente per compiuta giacenza, la domanda dell’attore è improcedibile
perché il tentativo obbligatorio non risulta effettuato. È quanto emerge
da una sentenza emessa dal tribunale di Busto Arsizio (Varese).
Ubi lex voluit…
Sorpresa: nel caso specifico il regolamento dell’organismo di
mediazione adìto non prevede che la domanda di mediazione possa essere
proposta con atto spedito da una delle parti con la raccomandata.
D’altronde, nella stessa disciplina della mediazione il legislatore fa
riferimento a forme più ampie soltanto in altri casi, citando ad esempio
espressamente «ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a
cura della parte istante» nell’ipotesi in cui non viene depositata una
domanda congiunta di mediazione ma una domanda a opera di una sola parte
e bisogna dare alla controparte la comunicazione della domanda di
mediazione e della data del primo incontro: è segno che, quando lo
ritiene necessario, è lo stesso legislatore ad “aprire” alla
raccomandata postale. Sulla dichiarazione di improcedibilità della
domanda, dunque, “pesa” la circostanza secondo cui la normativa di cui
al d.lgs 28/2010 non indica espressamente anche la spedizione della
raccomandata da parte di una delle parti come mezzo di introduzione del
procedimento.
Giudizio autonomo
Attenzione, però: nella controversia inerente lo sfratto del
conduttore l’improcedibilità della domanda del locatore non determina
l’efficacia dell’ordinanza non impugnabile di rilascio dell’immobile ex
articolo 665 Cpc, emessa all’esito della fase sommaria del procedimento
di convalida: il provvedimento emesso nei confronti del conduttore che
si è opposto alla convalida dell’intimazione di sfratto, rientra fra
quelli di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, e quindi
l’estinzione del giudizio di merito o la sua improcedibilità non ne
determina l’inefficacia. Il conduttore, tuttavia, può far valere, nel
termine di prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo autonomo processo.