La rendita Inail tutela i lavoratori anche per sforzi “non eccezionali”
D’ora in poi i lavoratori saranno più tutelati per ciò che concerne la sicurezza. Infatti, vdeve essere tutelato anche lo
sforzo “non eccezionale” che ha provocato l’infortunio o, nel peggiore dei casi, la morte del dipendente, anche laddove la
patologia o la morte si sono verificati a giorni di distanza.
Lo ha sancito la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 27831 del 30 dicembre 2009,
con cui ha chiarito che “Costituisce
insegnamento di questa Suprema Corte che la causa violenta richiesta
dall’art. 2 del DPR n. 1124 del 1965 per l’indennizzabilità
dell’infortunio, che agisce dall’esterno verso l’interno dell’organismo
del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli
dalle condizioni tipiche del lavoro cui l’infortunato sia addetto,
purchè lo sforzo stesso, ancorchè non straordinario o eccezionale, sia
diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza
antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente,
e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione”. E ancora “che la predisposizione morbosa del lavoratore non
esclude il nesso causale fra lo sforzo fisico (o le situazioni di
stress emotivo ed ambientale) e l’evento infortunistico, anche in
relazione al principio dell’equivalenza causale di cui all’art. 41 cp,
che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro,
dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima
accelerazione di una pregressa malattia e ben potendo, anzi,
preesistenti fattori patologici rendere più gravose e rischiose per il
lavoratore attività in genere non comportanti conseguenze negative,
provocando la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio
organico, con conseguenze invalidanti”.