La responsabilità del medico
Tra il medico ed il paziente si instaura un rapporto di natura formalmente e sostanzialmente contrattuale
quando il paziente si rivolge direttamente al medico il quale accetta,
su richiesta del primo, di esercitare la propria attività
professionale: tale attività si articola in una fase diagnostica intesa a rilevare i sintomi ed in una terapeutica, esecutiva del trattamento medico.
In questi casi il medico, non inquadrato in un rapporto di lavoro dipendente, opera come libero professionista concludendo con il paziente un contratto d’opera intellettuale.
La prestazione medica del libero professionista
La prestazione medica si sostanzia nell’esecuzione della propria opera professionale secondo le norme di diligenza, prudenza e perizia che informano l’attività medica.
La misura della diligenza, della prudenza e della perizia richieste vanno valutate facendo riferimento a modelli di riferimento che
tengano conto della natura della attività esercitata. Occorre dunque
riferirsi ad agenti modello propri dell’attività medica in generale,
nonché, in particolare, della singola specializzazione a cui il medico
appartiene.
Limitazione di responsabilità per dolo o colpa grave
Tuttavia, se si tratta di una prestazione che implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà la
responsabilità del medico viene circoscritta ai soli casi di dolo o
colpa grave, ovvero ai casi in cui la violazione delle norme di
diligenza, prudenza e perizia avvenga intenzionalmente, ovvero quando
la divergenza da tali norme sia significativa rispetto alla condotta
esigibile dallo specialista di riferimento.
In sintesi, l’applicazione di tale limitazione di responsabilità è operante solo quando:
– vengano in rilevo patologie, terapie o metodologie non ancora accuratamente studiate ed approfondite dalla ricerca medica, trascendendo quindi la preparazione media
– in riferimento all’applicazione di regole tecniche,
volte a prevenire rischi specifici correlati all’esercizio
dell’attività medica, proprie della categoria professionale di
appartenenza.
Tale regola è dettata al fine di evitare di
disincentivare l’attività medica quando subentri la risoluzione di casi
di particolare difficoltà tecnica, dall’altro lato però non tollera
gravi carenze comportamentali da parte del medico.
Inadempimento dell’obbligazione
L’inadempimento
dell’obbligazione del medico si verifica quindi quando la sua condotta
si discosta da tali parametri di riferimento, eseguendo la prestazione
professionale senza la diligenza, prudenza o perizia normalmente
attendibili.
Il mancato raggiungimento del risultato positivo rimane, quindi, tradizionalmente, una circostanza estranea all’adempimento della prestazione medica.
Il contratto col medico
Tuttavia, la
giurisprudenza più recente, valorizzando l’aspetto funzionale
dell’attività medica, rileva come la corretta esecuzione della
prestazione medica sia naturalmente diretta a realizzare il risultato
positivo auspicato da colui che si sottopone al trattamento medico e
normalmente attendibile dalla esecuzione diligente della prestazione
professionale.
Il paziente, infatti, stipula il contratto con il medico in vista del raggiungimento di un risultato positivo e proprio tale risultato rappresenta quanto ci si debba normalmente aspettare dalla corretta esecuzione del trattamento medico.
Prove a carico del paziente
Tali
considerazioni comportano che il paziente che agisca per il
risarcimento del danno derivante dall’errore del medico sia tenuto a
dedurre nell’atto introduttivo, oltre all’esistenza del contratto
concluso con il medico, la condotta negligente, imprudente o imperita
da questi tenuta, nonché l’insuccesso del trattamento medico,
intendendosi per insuccesso non solo il peggioramento della situazione
precedente, ma anche la sua inalterazione.
Il paziente dovrà poi
provare le conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale (ad
esempio le spese affrontate per sottoporsi a nuove ed ulteriori terapie
conseguenti all’errore medico) e non patrimoniale ( i pregiudizi subiti
alla salute ed alla qualità della vita) che ne sono derivate.
Per liberarsi dalla responsabilità, il medico è invece tenuto ad offrire la prova di avere prestato la sua opera diligentemente ed adeguatamente in relazione al caso concreto, nonché è chiamato a dimostrare che il mancato raggiungimento del risultato normalmente attendibile dall’esecuzione diligente della prestazione dipende da un evento imprevedibile non lui superabile con l’impiego della dovuta diligenza.