La responsabilità della struttura sanitaria e del medico strutturato
Può accadere invece che il medico ed il paziente non concludano un vero e proprio contratto: è questo il caso in cui il paziente si rivolge ad una struttura sanitaria, pubblica o privata, e questa gli mette a disposizione un medico inserito all’interno della sua struttura.
Il contratto
In tal caso il paziente stipula un contratto con la sola struttura sanitaria,
la quale peraltro si obbliga non solo all’esecuzione della prestazione
medica, ma anche a quella di ulteriori prestazioni, considerate, in
senso ampio, alberghiere: si pensi infatti al ricovero del paziente
all’interno della struttura, alla somministrazione da parte della
stessa di cibo e medicinali, alla messa a disposizione del personale
medico ausiliario e paramedico, nonché alla predisposizione delle
attrezzature necessarie.
Tale contatto, definito di spedalità,
si conclude con l’accettazione del paziente all’interno della
struttura. Esso costituisce fonte di obbligazioni autonome e dal
contenuto in parte diverso rispetto a quelle che caratterizzano il
contratto stipulato tra il medico ed il paziente, il cui oggetto è
invece limitato alla corretta esecuzione dall’attività medica.
Responsabilità della struttura sanitaria
La struttura sanitaria è dunque esposta a forme di responsabilità autonome che
possono prescindere dall’accertamento di una condotta negligente da
parte del medico dipendente, in quanto possono riguardare
l’inadempimento di altre obbligazioni direttamente ed esclusivamente
riferibili all’ente, come ad esempio la mancanza di dotazioni adeguate.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale,
la quale può conseguire all’inadempimento delle obbligazioni
direttamente a suo carico, nonché all’inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, del cui operato
si sia avvalsa, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
E’ infatti sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale,
non rilevando in senso contrario la circostanza che il sanitario
risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal
medesimo scelto.
Cosa fa il paziente leso?
Pertanto, in questi casi, il paziente leso dalla condotta negligente del medico potrà
agire nei confronti della struttura sanitaria provando l’esistenza del
contatto di spedalità, allegando la condotta negligente del medico e
l’esito infausto che ne è derivato, nonché dimostrando le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che ne sono scaturite.
Tuttavia, il paziente potrà agire per il risarcimento del danno anche nei confronti del medico e sempre a titolo di responsabilità contrattuale.
Dall’intervento del medico, pur in assenza di un vero e proprio contratto, sorgono infatti specifici obblighi di protezione dal
contenuto identico di quelli che deriverebbero a fronte della
stipulazione di un contratto d’opera professionale. Egli è un soggetto
qualificato, dotato di particolari conoscenze e capacità tecniche che
determinano in capo al paziente un legittimo affidamento nel suo
corretto operare.
Per tali ragioni, il contatto che si instaura tra
il medico ed il paziente acquista un rilievo sociale e, per effetto
dell’inciso finale dell’articolo 1173 del codice civile, diviene idoneo
a produrre obbligazioni giuridicamente rilevanti.
Il paziente che
lamenti un danno derivante dal negligente operare del medico potrà
quindi agire per l’intero ammontare del risarcimento del danno sia nei
confronti del medico sia della struttura sanitaria, salvo la
possibilità di quest’ultima di rivalersi nei confronti del medico.