La responsabilità per la concessione di una misura maggiore di pensione rispetto a quella effettivamente spettante ricade solo sull’amministrazione
Con il ricorso in esame parte attrice ha contestato l’azione di recupero intentata dall’INPDAP di Livorno con la nota-provvedimento citata in epigrafe. In particolare la parte ricorrente, collocata a riposo con decorrenza 30 gennaio 1995, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico provvisorio superiore al dovuto, successivamente formalizzato con determina di pensione definitiva n.LI01204400036 emessa dall’INPDAP di Livorno in data 27 giugno 2006. Al riguardo l’INPDAP ha quantificato l’indebito, richiedendo per inciso alla USL n.6 di Piombino il versamento degli importi conseguenti alla errata indicazione dei dati stipendiali per la quota parte addebitabile al datore di lavoro (dal giorno del pensionamento del 30 gennaio 1995 al 3 novembre 1998, momento di trasmissione degli atti all’INPDAP). Fissata l’odierna udienza di merito, in previsione della quale sono pervenute note conclusionali da parte della Amministrazione convenuta, alla discussione orale i patrocinanti si sono richiamati ai propri scritti difensivi ed il ricorso è stato spedito a sentenza sulla base della documentazione e delle argomentazioni acquisite agli atti.