La sospensione delle cartelle esattoriali
a. in via amministrativa
b. in via giudiziale
c. dagli Agenti della riscossione, in base alla recentissima direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010.
a. La sospensione in via amministrativa
La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore. L’ente creditore è il soggetto titolare del credito. Esso è diverso a seconda della tipologia del credito richiesto ed è comunque indicato all’interno della cartella (ad esempio: la Regione, l’Amministrazione finanziaria, il Comune, l’INPS,…). L’ente creditore dispone la sospensione di propria iniziativa (“d’ufficio”) o su richiesta del contribuente quando è stata presentata una domanda di sgravio oppure un ricorso all’Autorità giudiziaria in attesa dell’esito di tali procedure. L’ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento di sospensione all’Agente della riscossione.
b. La sospensione giudiziale
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Il contribuente, per ottenere la sospensione giudiziale, deve dimostrare che l’esecuzione della cartella determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Il ricorso, inoltre, deve apparire fondato.
c. La sospensione disposta dall’Agente della riscossione
La società Equitalia, con la recentissima direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, ha previsto che il contribuente può chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione. Ciò è possibile quando:
– il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo;
– l’Autorità giudiziaria ha accolto il ricorso;
– l’Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione;
– l’ente creditore ha disposto lo sgravio;
– l’ente creditore ha disposto la sospensione amministrativa.
Ci si chiede che senso possa avere nei casi sopra indicati chiedere la sospensione all’Agente della riscossione, considerato che il ricorso è stato già vinto o è già stato effettuato il pagamento o già vi è stata la sospensione giudiziale o amministrativa. Il senso della norma è consentire al contribuente di comunicare direttamente all’Agente della riscossione l’avvenuta sospensione, lo sgravio o l’esito positivo del ricorso senza attendere che sia l’ente creditore ad effettuare questa comunicazione.
Spesso avviene, infatti, che l’ente tardi a comunicare quanto dovuto all’Agente della riscossione, che, quindi, procede ugualmente all’esecuzione. Per chiedere la sospensione direttamente all’Agente della riscossione, occorre consegnare allo sportello un modello di autodichiarazione, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.